§ 5.7.15 - L.R. 23 aprile 1979, n. 23.
Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.7 bonifica
Data:23/04/1979
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio di Miglioramento fondiario "Les Litzes" nei Comuni di La Salle e Morgex, [...]
Art. 2.      La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata
Art. 3.      Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto [...]
Art. 4.      Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. [...]
Art. 5.      Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, sarà approntata la seguente variazione


§ 5.7.15 - L.R. 23 aprile 1979, n. 23. [1]

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario "Les Litzes" avente sede in comune di La Salle.

(B.U. 18 maggio 1979, n. 5).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio di Miglioramento fondiario "Les Litzes" nei Comuni di La Salle e Morgex, costituito con DPR 16 luglio 1973, fino alla concorrenza massima di lire 95.000.000 (novantacinquemilioni), per l'accensione di un mutuo da contrarre dal consorzio con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la  Valle d'Aosta, in conformità dell'articolo 35 quarto e quinto comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-agrarie nel comprensorio del consorzio stesso.

     La garanzia fidejussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto Mutuante.

     Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

 

     Art. 2.

     La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

     - all'impegno, da parte del Consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

     - all'impegno, da parte del Consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

     - all'impegno, da parte del Consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di sistemazione idraulico - agrarie, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

     - alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del DM 21 dicembre 1968;

     - all'impegno, da parte dell'Istituto mutuante, di trasmettere alla Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

     La Giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

 

     Art. 4.

     Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue L. 7.000.000 faranno carico al capitolo 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 3490 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

     Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 7.000.000.

 

     Art. 5.

     Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, sarà approntata la seguente variazione:

     PARTE SPESA

     variazione: diminuzione

     Cap. 3490 L. 7.000.000

     variazione: aumento

     Cap. 2610 L. 7.000.000

     Nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 3 del 19 gennaio 1979 è aggiunto quanto segue:

     legge regionale ...

     - Garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Les Litzes" in comune di La Salle.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 5 ottobre 2012, n. 28.