§ 98.1.30582 - D.P.R. 10 gennaio 1973, n. 95.
Modificazioni delle tariffe radiotelegrafiche e radiotelefoniche marittime per l'interno della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/01/1973
Numero:95


Sommario
Art. 1.      La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, e 2 agosto [...]
Art. 2.      Alla determinazione delle tariffe per i radiotelegrammi scambiati tra le navi straniere in navigazione e l'Italia, tramite l'ufficio principale radio p.t. di Roma, si provvede, ai sensi [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30582 - D.P.R. 10 gennaio 1973, n. 95.

Modificazioni delle tariffe radiotelegrafiche e radiotelefoniche marittime per l'interno della Repubblica.

(G.U. 16 aprile 1973, n. 99)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, e 2 agosto 1967, n. 663, è sostituita dalla seguente:

     Tabella n. 5

     TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

     Voci

1 - Radiotelegrammi scambiati, via uffici radio p.t. italiani, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico e radiotelegrammi scambiati tra navi mercantili italiane direttamente o per il tramite di un ufficio radio p.t. italiano, per parola, senza minimo: 

tassa radiotelegrafica costiera L. 100

tassa radiotelegrafica di bordo L. 80

oltre le normali tasse telegrafiche. 

Quando si tratti: a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani; b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue: 

tassa costiera L. 65

tassa di bordo L. 45

oltre le normali tasse telegrafiche. 

La tassa radiotelegrafica costiera di L. 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane. 

2 - Radiotelegrammi "SLT" (lettere radiomarittime): 

tassa costiera con un minimo di 20 parole L. 800

tassa di bordo con un minimo di 20 parole L. 600

per ogni parola oltre le 20: 

tassa costiera L. 35

tassa di bordo L. 25

 

 

 

 

 

Mediterraneo

Oceano

3 -

Radiofototelegrammi scambiati, via ufficio radio principale p.t. di Roma, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso terrestre:

 

 

 

 

Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 9,9:

 

 

 

 

tassa costiera

 

L.

3.000

6.000

 

tassa di bordo

 

L.

3.000

6.000

 

tassa terrestre

tassa telegrafica

L.

2.200

2.200

 

 

tassa di prosecuzione

L.

2.650

2.650

 

 

Totale

L.

10.850

16.850

 

Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 13,2:

 

 

 

 

tassa costiera

 

L.

3.750

7.500

 

tassa di bordo

 

L.

3.750

7.500

 

tassa terrestre

tassa telegrafica

L.

2.200

2.200

 

 

tassa di prosecuzione

L.

2.650

2.650

 

 

Totale

L.

12.350

19.850

 

Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 16,5:

 

 

 

 

tassa costiera

 

L.

4.500

9.000

 

tassa di bordo

 

L.

4.500

9.000

 

tassa terrestre

tassa telegrafica

L.

2.200

2.200

 

 

tassa di prosecuzione

L.

2.650

2.650

 

 

Totale

L.

13.850

22.850

 

Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 19,8:

 

 

 

 

tassa costiera

 

L.

5.250

10.500

 

tassa di bordo

 

L.

5.250

10.500

 

tassa terrestre

tassa telegrafica

L.

2.200

2.200

 

 

tassa di prosecuzione

L.

2.650

2.650

 

 

Totale

L.

15.350

25.850

 

4 - Tariffe radiotelefoniche della I zona (1): 

a) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane, esclusi i casi previsti ai punti b), c) e d); per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 600

tassa di bordo L. 600

tassa terrestre L. 300

Totale L. 1.500

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite ufficio radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore e gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 405

tassa di bordo L. 405

tassa terrestre L. 300

Totale L. 1.110

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

b) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani tra utenti in territorio nazionale e navi effettuanti servizio di linea esclusivamente tra porti nazionali o navi che, avendo l'obbligo dell'impianto radio, utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF); per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 300

tassa di bordo L. 300

tassa terrestre L. 300

Totale L. 900

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

c) Conversazioni radiotelefoniche scambiate con qualsiasi gamma di frequenza tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani; per ogni unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 100

tassa di bordo L. 100

tassa terrestre L. 200

Totale L. 400

  

Dopo la prima unità di conversazione si percepisce, per ogni ulteriore unità o frazione, l'intera tariffa unitaria. Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

d) Conversazioni radiotelefoniche scambiate sulla gamma delle onde metriche (VHF) tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi che non abbiano obbligo di impianti radio; per ogni unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 150

tassa di bordo L. 60

tassa terrestre L. 300

Totale L. 510

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

  

5 - Tariffe radiotelefoniche della II zona (2): 

a) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane; per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 1.110

tassa di bordo L. 1.110

tassa terrestre L. 300

Totale L. 2.520

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite ufficio radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore e gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 735

tassa di bordo L. 735

tassa terrestre L. 300

Totale L. 1.770

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

b) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani; per ogni unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 750

tassa di bordo L. 255

tassa terrestre L. 300

Totale L. 1.305

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

  

6 - Tariffe radiotelefoniche della III zona (3): 

a) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane; per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 1.650

tassa di bordo L. 1.650

tassa terrestre L. 300

Totale L. 3.600

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratta di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite ufficio radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore e gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti: 

tassa costiera L. 1.110

tassa di bordo L. 1.110

tassa terrestre L. 300

Totale L. 2.520

  

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione). 

b) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani: 

valgono le stesse tariffe di cui al punto b) della II zona. 

  

7 - Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico, per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione in una delle tre zone di mare: 

si applicano le normali tariffe. 

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le tariffe radiotelefoniche relative alle rispettive categorie di utenti. 

  

8 - a) Per le conversazioni radiotelefoniche "personali" valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una sopratassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione. Detta sopratassa per le conversazioni "personali" interessanti i pescherecci, di cui al punto 5), lettera c), è fissata in L. 140, così ripartite: L. 35 per sopratassa costiera; L. 35 per sopratassa di bordo e L. 70 per sopratassa terrestre. 

b) Per le conversazioni radiotelefoniche "personali" al posto telefonico pubblico, oltre alla sopratassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del francobollo espresso. 

c) Per le conversazioni radiotelefoniche "personali" di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la citata sopratassa, anche la tassa di preparazione stabilita per le tariffe radiotelefoniche, in analoghi casi, per ciascuna delle tre zone di mare. 

 

(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nel Mar Mediterraneo, dallo Stretto di Gibilterra al Canale di Suez e nel Mar Nero.

(2) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nell'Oceano Atlantico, fuori dello Stretto di Gibilterra, nella zona compresa fra i meridiani 30° est e 15° ovest e i paralleli 30° e 70° nord.

(3) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione su tutti i mari non considerati nella I e II zona.

 

          Art. 2.

     Alla determinazione delle tariffe per i radiotelegrammi scambiati tra le navi straniere in navigazione e l'Italia, tramite l'ufficio principale radio p.t. di Roma, si provvede, ai sensi dell'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.