Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/01/1973 |
Numero: | 95 |
Sommario |
Art. 1. La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, numero 1414, e 2 agosto [...] |
Art. 2. Alla determinazione delle tariffe per i radiotelegrammi scambiati tra le navi straniere in navigazione e l'Italia, tramite l'ufficio principale radio p.t. di Roma, si provvede, ai sensi [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.30582 - D.P.R. 10 gennaio 1973, n. 95.
Modificazioni delle tariffe radiotelegrafiche e radiotelefoniche marittime per l'interno della Repubblica.
(G.U. 16 aprile 1973, n. 99)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Visto il
Visto il
Visto il
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
La tabella n. 5, allegata al
Tabella n. 5
TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE E RADIOTELEFONICHE MARITTIME
Voci
1 - Radiotelegrammi scambiati, via uffici radio p.t. italiani, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico e radiotelegrammi scambiati tra navi mercantili italiane direttamente o per il tramite di un ufficio radio p.t. italiano, per parola, senza minimo:
tassa radiotelegrafica costiera L. 100
tassa radiotelegrafica di bordo L. 80
oltre le normali tasse telegrafiche.
Quando si tratti: a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani; b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:
tassa costiera L. 65
tassa di bordo L. 45
oltre le normali tasse telegrafiche.
La tassa radiotelegrafica costiera di L. 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.
2 - Radiotelegrammi "SLT" (lettere radiomarittime):
tassa costiera con un minimo di 20 parole L. 800
tassa di bordo con un minimo di 20 parole L. 600
per ogni parola oltre le 20:
tassa costiera L. 35
tassa di bordo L. 25
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Mediterraneo |
Oceano |
3 - |
Radiofototelegrammi scambiati, via ufficio radio principale p.t. di Roma, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso terrestre: |
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Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 9,9: |
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tassa costiera |
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L. |
3.000 |
6.000 |
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tassa di bordo |
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L. |
3.000 |
6.000 |
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tassa terrestre |
tassa telegrafica |
L. |
2.200 |
2.200 |
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tassa di prosecuzione |
L. |
2.650 |
2.650 |
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Totale |
L. |
10.850 |
16.850 |
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Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 13,2: |
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tassa costiera |
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L. |
3.750 |
7.500 |
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tassa di bordo |
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L. |
3.750 |
7.500 |
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tassa terrestre |
tassa telegrafica |
L. |
2.200 |
2.200 |
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|
tassa di prosecuzione |
L. |
2.650 |
2.650 |
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Totale |
L. |
12.350 |
19.850 |
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Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 16,5: |
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tassa costiera |
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L. |
4.500 |
9.000 |
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tassa di bordo |
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L. |
4.500 |
9.000 |
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tassa terrestre |
tassa telegrafica |
L. |
2.200 |
2.200 |
|
|
tassa di prosecuzione |
L. |
2.650 |
2.650 |
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Totale |
L. |
13.850 |
22.850 |
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Radiofototelegrammi del formato di cm. 18 x 19,8: |
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tassa costiera |
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L. |
5.250 |
10.500 |
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tassa di bordo |
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L. |
5.250 |
10.500 |
|
tassa terrestre |
tassa telegrafica |
L. |
2.200 |
2.200 |
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|
tassa di prosecuzione |
L. |
2.650 |
2.650 |
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Totale |
L. |
15.350 |
25.850 |
4 - Tariffe radiotelefoniche della I zona (1):
a) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane, esclusi i casi previsti ai punti b), c) e d); per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 600
tassa di bordo L. 600
tassa terrestre L. 300
Totale L. 1.500
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite ufficio radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore e gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 405
tassa di bordo L. 405
tassa terrestre L. 300
Totale L. 1.110
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
b) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani tra utenti in territorio nazionale e navi effettuanti servizio di linea esclusivamente tra porti nazionali o navi che, avendo l'obbligo dell'impianto radio, utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF); per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 300
tassa di bordo L. 300
tassa terrestre L. 300
Totale L. 900
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
c) Conversazioni radiotelefoniche scambiate con qualsiasi gamma di frequenza tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani; per ogni unità di tre minuti:
tassa costiera L. 100
tassa di bordo L. 100
tassa terrestre L. 200
Totale L. 400
Dopo la prima unità di conversazione si percepisce, per ogni ulteriore unità o frazione, l'intera tariffa unitaria. Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
d) Conversazioni radiotelefoniche scambiate sulla gamma delle onde metriche (VHF) tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi che non abbiano obbligo di impianti radio; per ogni unità di tre minuti:
tassa costiera L. 150
tassa di bordo L. 60
tassa terrestre L. 300
Totale L. 510
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
5 - Tariffe radiotelefoniche della II zona (2):
a) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane; per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 1.110
tassa di bordo L. 1.110
tassa terrestre L. 300
Totale L. 2.520
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite ufficio radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore e gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 735
tassa di bordo L. 735
tassa terrestre L. 300
Totale L. 1.770
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
b) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani; per ogni unità di tre minuti:
tassa costiera L. 750
tassa di bordo L. 255
tassa terrestre L. 300
Totale L. 1.305
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
6 - Tariffe radiotelefoniche della III zona (3):
a) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e navi italiane; per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 1.650
tassa di bordo L. 1.650
tassa terrestre L. 300
Totale L. 3.600
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratta di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite ufficio radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore e gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe; per la prima unità di tre minuti:
tassa costiera L. 1.110
tassa di bordo L. 1.110
tassa terrestre L. 300
Totale L. 2.520
Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per le conversazioni non effettuate per causa dipendente dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).
b) Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale e pescherecci italiani:
valgono le stesse tariffe di cui al punto b) della II zona.
7 - Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite uffici radio p.t. costieri italiani fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico, per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione in una delle tre zone di mare:
si applicano le normali tariffe.
Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le tariffe radiotelefoniche relative alle rispettive categorie di utenti.
8 - a) Per le conversazioni radiotelefoniche "personali" valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), si percepisce una sopratassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione. Detta sopratassa per le conversazioni "personali" interessanti i pescherecci, di cui al punto 5), lettera c), è fissata in L. 140, così ripartite: L. 35 per sopratassa costiera; L. 35 per sopratassa di bordo e L. 70 per sopratassa terrestre.
b) Per le conversazioni radiotelefoniche "personali" al posto telefonico pubblico, oltre alla sopratassa di cui al punto a), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del francobollo espresso.
c) Per le conversazioni radiotelefoniche "personali" di cui ai punti a) e b), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre la citata sopratassa, anche la tassa di preparazione stabilita per le tariffe radiotelefoniche, in analoghi casi, per ciascuna delle tre zone di mare.
(1) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nel Mar Mediterraneo, dallo Stretto di Gibilterra al Canale di Suez e nel Mar Nero.
(2) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione nell'Oceano Atlantico, fuori dello Stretto di Gibilterra, nella zona compresa fra i meridiani 30° est e 15° ovest e i paralleli 30° e 70° nord.
(3) Si applicano per le conversazioni con le navi in navigazione su tutti i mari non considerati nella I e II zona.
Alla determinazione delle tariffe per i radiotelegrammi scambiati tra le navi straniere in navigazione e l'Italia, tramite l'ufficio principale radio p.t. di Roma, si provvede, ai sensi dell'art. 9 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.