Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.6 associazionismo e cooperazione |
Data: | 16/02/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all’articolo 1). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2). |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3). |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4). |
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5). |
Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 6). |
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7). |
Art. 8. (Modificazione all’articolo 8). |
Art. 9. (Modificazioni all’articolo 9). |
Art. 10. (Modificazione all’articolo 10). |
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 14). |
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 15). |
Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 16). |
Art. 14. (Modificazione all’articolo 17). |
Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 18). |
Art. 16. (Inserimento dell’articolo 18 bis). |
Art. 17. (Inserimento dell’articolo 18 ter). |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 19). |
Art. 19. (Modificazione all’articolo 20). |
Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 23). |
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 24). |
Art. 22. (Modificazione all’articolo 25). |
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 27). |
Art. 24. (Modificazione all’articolo 28). |
Art. 25. (Modificazioni all’articolo 30). |
Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 43). |
Art. 27. (Modificazione all’articolo 44). |
Art. 28. (Sostituzione dell’articolo 45). |
Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 46). |
Art. 30. (Modificazioni all’articolo 47). |
Art. 31. (Inserimento dell’articolo 47 bis). |
Art. 32. (Modificazione all’articolo 48). |
Art. 33. (Modificazione all’articolo 49). |
Art. 34. (Modificazione all’articolo 50). |
Art. 35. (Modificazioni all’articolo 51). |
Art. 36. (Modificazioni all’articolo 52). |
Art. 37. (Inserimento dell’articolo 57 bis). |
Art. 38. (Disposizioni transitorie). |
Art. 39. (Disposizione finanziaria). |
§ 5.6.43 – L.R. 16 febbraio 2006, n. 4.
Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).
(B.U. 14 marzo 2006, n. 11).
Art. 1. (Modificazione all’articolo 1).
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della
«a) disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e sui loro consorzi, sugli enti mutualistici, sui gruppi cooperativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 2).
1. L’articolo 2 della
«Art. 2. (Caratteri degli enti cooperativi).
1. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, i consorzi agrari e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all’articolo 2517 del codice civile sono parificati, qualora perseguano lo scopo di cui al comma 1, alle società cooperative.».
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 3).
1. L’articolo 3 della
«Art. 3. (Regime delle iscrizioni).
1. Gli enti cooperativi di cui all’articolo 2, legalmente costituiti ed aventi la propria sede legale nel territorio della regione, chiedono l’iscrizione nell’apposito registro regionale degli enti cooperativi, istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione, di seguito denominata struttura competente.
2. Il registro di cui al comma 1 si compone di due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile e le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Tali sezioni si suddividono, in relazione alla diversa natura e attività delle cooperative, nelle seguenti categorie:
a) cooperative di produzione e lavoro;
b) cooperative di lavoro agricolo;
c) cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
d) cooperative edilizie di abitazione;
e) cooperative della pesca;
f) cooperative di consumo;
g) cooperative di dettaglianti;
h) cooperative di trasporto;
i) consorzi cooperativi;
j) consorzi agrari;
k) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
l) altre cooperative.
3. La sezione delle cooperative a mutualità prevalente è suddivisa nelle ulteriori seguenti categorie:
a) cooperative sociali;
b) banche di credito cooperativo.
4. Le cooperative sociali, oltre che nella categoria per loro specificatamente prevista, sono inserite anche in quella cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta.».
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4).
1. L’articolo 4 della
«Art. 4. (Effetti dell’iscrizione).
1. L’iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto quella all’Albo delle società cooperative di cui agli articoli 15 e 20 del
Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 5).
1. L’articolo 5 della
«Art. 5. (Modalità per l’iscrizione nel registro. Diniego e ricorso).
1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese.
2. Nella domanda di iscrizione, gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, allegando la documentazione necessaria ad attestare quanto indicato.
3. I competenti uffici del registro delle imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, inoltrano la stessa alla struttura competente, previa verifica della sua completezza formale.
4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dispone con proprio provvedimento l’iscrizione dell’ente cooperativo.
5. In caso di documentazione incompleta o irregolare, la struttura competente può richiedere all’ente cooperativo la relativa integrazione o regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4.
6. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 5, il dirigente della struttura competente, con provvedimento motivato, rifiuta l’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo all’iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito ovvero, se difettano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, nega l’iscrizione nel registro.
7. I provvedimenti di cui al comma 6 sono comunicati all’ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro adozione.
8. Avverso i provvedimenti di cui al comma 6, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
9. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 10, decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.
10. A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza.
11. Il numero di iscrizione è reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese e deve essere indicato dall’ente cooperativo nei propri atti e nella propria corrispondenza.
12. La Regione stipula apposita convenzione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales per la disciplina dei rapporti derivanti dall’attività svolta dai competenti uffici del registro delle imprese.».
Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 6).
1. L’articolo 6 della
Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 7).
1. L’articolo 7 della
«Art. 7. (Comunicazioni).
1. I competenti uffici del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l’aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero delle attività produttive delle annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti e l’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al capo terzo, rendono disponibile alla struttura competente ogni documentazione in loro possesso relativa agli enti cooperativi di cui all’articolo 2.
2. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al
a) l’atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell’ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Gli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione adempiono all’obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all’articolo 2512, comma secondo, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso l’ufficio del registro delle imprese. Gli amministratori, al momento del deposito del medesimo, devono documentare nella nota integrativa che nell’ente permane la condizione di mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
4. La struttura competente, sulla base della documentazione depositata ogni anno dall’ente cooperativo, dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 18 bis e delle risultanze dell’attività di vigilanza, verifica l’iscrizione dell’ente in una delle due sezioni ed in una delle categorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.
5. Gli enti cooperativi che perdono il requisito della prevalenza sono iscritti, a cura della struttura competente, nella sezione degli enti privi di tale requisito; di tale variazione è data comunicazione all’ente cooperativo.
6. In qualsiasi momento, la struttura competente può richiedere, qualora se ne ravvisi l’opportunità, agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, aggiornata all’ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.».
Art. 8. (Modificazione all’articolo 8).
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
«c) nell’ipotesi di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), e comma 5.».
Art. 9. (Modificazioni all’articolo 9).
1. Prima del comma 1 dell’articolo 9 della
«01. La pubblicità dei dati del registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.».
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 10. (Modificazione all’articolo 10).
1. Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della
«4) sulle proposte di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile;».
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 14).
1. L’articolo 14 della
«Art. 14. (Revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie).
1. La vigilanza sugli enti cooperativi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), si esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all’articolo 2517 del codice civile è esercitata con le medesime modalità, salvo quanto disposto da leggi speciali.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti mutualistici.
3. Le revisioni cooperative devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni.
4. Sono assoggettati a revisione cooperativa annuale:
a) gli enti cooperativi che hanno un fatturato superiore a euro 20.895.134,46;
b) gli enti cooperativi che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni o in società a responsabilità limitata;
c) gli enti cooperativi che possiedono riserve indivisibili superiori a euro 2.089.513,58;
d) gli enti cooperativi che raccolgono prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro 2.089.513,58;
e) le società cooperative edilizie di abitazione ed i oro consorzi iscritti all’Albo nazionale di cui all’articolo 13 della
f) le società cooperative sociali ed i loro consorzi.
5. L’ispezione straordinaria è eseguita con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni cooperative ed è disposta, sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, dal dirigente della struttura competente. Il dirigente, nel disporre l’ispezione straordinaria, può indicare all’ispettore le particolari circostanze che devono formare oggetto di accertamento.
6. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) la puntuale osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari e dei principi mutualistici;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti per l’ottenimento delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura;
c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell’ente cooperativo;
d) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente;
e) la consistenza patrimoniale dell’ente cooperativo, lo stato delle attività e delle passività e la situazione economica emergente dai bilanci relativi agli esercizi revisionati;
f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti.».
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 15).
1. L’articolo 15 della
«Art. 15. (Oggetto della revisione cooperativa).
1. La revisione cooperativa è finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti revisionati suggerimenti per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione del bilancio d’esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominato, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
d) verificare l’esistenza del regolamento interno adottato dall’ente cooperativo ai sensi dell’articolo 6 della
Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 16).
1. L’articolo 16 della
«Art. 16. (Esecuzione delle revisioni).
1. Le revisioni cooperative per gli enti cooperativi aderenti ad uno degli enti ausiliari di cui all’articolo 20 sono eseguite dai rispettivi enti mediante propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 17. Dette revisioni devono essere effettuate in conformità ad apposito piano annuale predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, in accordo con la struttura competente.
2. Gli enti ausiliari della cooperazione hanno l’obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad essi aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies e 2545 septiesdecies del codice civile.
3. Su richiesta del dirigente della struttura competente, anche ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 23, comma 1, gli enti ausiliari di cui all’articolo 20, con riferimento alle revisioni cooperative di cui al comma 1, sono tenuti a:
a) chiarire particolari circostanze emerse precedentemente alla data di effettuazione della revisione;
b) effettuare, anche in data successiva alla conclusione della revisione, ogni eventuale accertamento ispettivo suppletivo che venisse loro richiesto.
4. Gli enti ausiliari, alla scadenza del termine stabilito per l’esercizio della vigilanza, comunicano alla struttura competente:
a) l’elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b) l’elenco degli enti cooperativi non revisionati.
5. Le ispezioni straordinarie e le revisioni cooperative per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuno degli enti ausiliari sono eseguite da revisori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 17.
6. Nei casi in cui l’ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione, l’ente può formulare richiesta alla struttura competente ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti agli enti ausiliari, a questi ultimi.».
Art. 14. (Modificazione all’articolo 17).
1. Al numero 5) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 17 della
Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 18).
1. L’articolo 18 della
«Art. 18. (Poteri dei revisori e conclusione della revisione).
1. Gli enti cooperativi revisionati, in ogni caso di revisione, hanno l’obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all’attività degli enti stessi e fornendo altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti. Ogni mancanza deve essere annotata nel verbale di revisione di cui al comma 3.
2. Il revisore ha l’obbligo di qualificarsi mediante l’esibizione di documenti comprovanti l’incarico ricevuto ed è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio sulle attività svolte e sulle notizie acquisite nella sua specifica qualità.
3. Di ogni revisione deve essere redatto un verbale, in conformità al modello predisposto dal Ministero delle attività produttive, integrato dalle informazioni richieste dall’Amministrazione regionale, da sottoscriversi da parte del revisore e del legale rappresentante dell’ente cooperativo il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non aderenti agli enti ausiliari, con un certificato di revisione rilasciato dalla struttura competente, ovvero, per gli enti aderenti, con una attestazione di revisione rilasciata dall’ente stesso.
5. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 4 sono rilasciati nel caso in cui gli accertamenti o le verifiche di cui all’articolo 15 si siano conclusi senza il riscontro di irregolarità. Gli enti ausiliari trasmettono tempestivamente una copia dell’attestazione alla struttura competente.
6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo; l’avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o all’ispezione straordinaria successiva.
7. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare, entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla struttura competente, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti, anche agli enti ausiliari cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida, il revisore verifica l’avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
8. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette, per il tramite degli enti ausiliari, il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, alla struttura competente.».
Art. 16. (Inserimento dell’articolo 18 bis).
1. Dopo l’articolo 18 della
«Art. 18 bis. (Dichiarazione sostitutiva).
1. Nel caso in cui l’ente cooperativo abbia necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine dell’ottenimento di un’agevolazione o dell’applicazione di un provvedimento di favore, e non disponga del certificato di revisione o dell’attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, l’ente è tenuto a produrre alla struttura competente e all’ente ausiliario cui eventualmente aderisce una dichiarazione, sottoscritta dal presidente e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall’atto costitutivo o il presidente dello stesso non è iscritto nel registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell’ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l’iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi;
b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per l’ottenimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità regionale, ai sensi degli articoli 28 e 30 o, in difetto, le motivazioni del mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l’indicazione dell’agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione e dell’ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne beneficiare.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L’ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta di cui all’articolo 16, comma 6.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell’ente cooperativo, ai soli fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alle pubbliche amministrazioni.».
Art. 17. (Inserimento dell’articolo 18 ter).
1. Dopo l’articolo 18 bis della
«Art. 18 ter. (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo).
1. Fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, la banche di credito cooperativo, come definite dall’articolo 33 del
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all’articolo 14, gli enti ausiliari possono avvalersi, sulla base di un’apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica regionale, dell’associazione di categoria specializzata e delle sue articolazioni territoriali, che provvedono ad inviare anche alla Banca d’Italia i verbali delle revisioni effettuate.».
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 19).
1. L’articolo 19 della
«Art. 19. (Conseguenze di irregolarità).
1. Gli enti cooperativi nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità in sede di vigilanza e in ogni altro caso di constatata irregolarità possono essere assoggettati, valutate le circostanze del caso, ai seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dal registro degli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 8;
b) gestione commissariale, ai sensi dell’articolo 2545sexiesdecies del codice civile;
c) scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545septiesdecies del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell’articolo 2545octiesdecies del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2545terdecies del codice civile.
2. Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, lettera a), è adottato dal dirigente della struttura competente.
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di attività produttive, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 10; la proposta di adozione dei predetti provvedimenti, quando si tratti di cooperative sociali, agricole o di consorzi agrari, è formulata di concerto con l’assessore regionale competente nelle relative materie.
4. Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi.
5. I provvedimenti di cui al comma 3 devono essere trascritti nel registro regionale degli enti cooperativi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione. I provvedimenti devono essere altresì comunicati al Ministero delle attività produttive, per le annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti.».
Art. 19. (Modificazione all’articolo 20).
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della
«1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tutela sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione e per l’assistenza e la promozione del movimento cooperativo, può avvalersi, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche:
a) delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del
b) di enti regionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo valdostano, riconosciuti ai sensi dell’articolo 21.».
Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 23).
1. L’articolo 23 della
«Art. 23. (Contributi, compensi e spese per l’attività di vigilanza).
1. Per le revisioni di cui all’articolo 16, comma 1, spetta all’ente ausiliario cui l’ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, un contributo, a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
2. Al fine della determinazione del contributo di cui al comma 1, gli enti ausiliari interessati devono trasmettere, ogni quattro mesi, alla struttura competente appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l’indicazione degli enti cooperativi revisionati, delle generalità del revisore, della data di ciascuna revisione e di ogni altro elemento necessario per la determinazione del contributo medesimo.
3. Per ogni ispezione straordinaria o revisione ordinaria di cui all’articolo 16, comma 5, e per l’attività di vigilanza di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, al revisore spetta un compenso lordo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le spese derivanti dall’attività di vigilanza e dalle revisioni di cui al comma 3 sono a carico dell’Amministrazione regionale.
5. Le società cooperative edilizie e i loro consorzi sono tenuti a versare la maggiorazione del 10 per cento di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), della
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 24).
1. L’articolo 24 della
«Art. 24. (Spese nei casi di liquidazione e di commissariamento).
1. Le spese relative alle procedure di liquidazione degli enti cooperativi, disposte ai sensi degli articoli 2522, 2545terdecies e 2545septiesdecies del codice civile, e i compensi ai commissari liquidatori sono posti a carico dell’Amministrazione regionale quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.
2. Nei casi in cui l’attivo realizzato non sia sufficiente a coprire le spese e i compensi indicati nel comma 1, agli stessi provvede l’Amministrazione regionale per la differenza necessaria.
3. Nei casi in cui sia anche comprovata l’assenza di risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso integrale delle spese affrontate dai liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 2545octiesdecies del codice civile e, eccezionalmente, dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 2545sexiesdecies del codice stesso, nonché il pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata, anche con riferimento alle tariffe minime professionali, dall’Amministrazione regionale a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell’Amministrazione regionale medesima integralmente o per la differenza necessaria.».
Art. 22. (Modificazione all’articolo 25).
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 27).
1. L’articolo 27 della
«Art. 27. (Certificazione dei bilanci).
1. Gli enti cooperativi e i loro consorzi, tenuti alla certificazione annuale dei bilanci ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del
2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. L’ente cooperativo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve trasmettere la relazione di certificazione alla struttura competente.
4. L’ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 10, alla gestione commissariale di cui all’articolo 2545sexiesdecies del codice civile; in tal caso, il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell’affidamento dell’incarico ad una società di revisione.».
Art. 24. (Modificazione all’articolo 28).
1. Il comma 4 dell’articolo 28 della
«4. Deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato dai soci e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, nonché il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545 decies e 2545 undecies del codice civile.».
Art. 25. (Modificazioni all’articolo 30).
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 30 della
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 30 della
«b bis) il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545decies e 2545undecies del codice civile delle cooperative non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all’istituzione dei fondi mutualistici di cui all’articolo 28, comma 1.».
3. Al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 43).
1. L’articolo 43 della
«Art. 43. (Soggetti beneficiari).
1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi che:
a) svolgono la propria attività in misura prevalente nel territorio della regione;
b) perseguono effettivamente lo scopo di cui all’articolo 2;
c) risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del registro regionale degli enti cooperativi;
d) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.».
2. Per le società cooperative costituite da un numero di soci inferiore a sei, gli importi massimi di cui agli articoli 45, 46, 47, 47 bis e 48 sono ridotti del 50 per cento.
3. Le società cooperative che hanno goduto dei benefici di cui agli articoli 45, 46, 47, 47 bis e 48 e che, successivamente, risultano costituite da un numero di soci inferiore a sei, possono accedere ai medesimi benefici trascorsi tre anni dalla data in cui è venuto meno il requisito dei sei soci.
4. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente capo.».
Art. 27. (Modificazione all’articolo 44).
1. Il comma 5 dell’articolo 44 della
Art. 28. (Sostituzione dell’articolo 45).
1. L’articolo 45 della
«Art. 45. (Contributi per operazioni d’investimento di avvio attività).
1. Sono considerate operazioni di investimento di avvio attività le spese sostenute o assunte, in data successiva all’iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro, relative:
a) all’acquisizione di aree necessarie per l’esercizio dell’attività statutaria, compreso l’acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l’avviamento;
b) all’acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l’esercizio dell’attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all’installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);
c) all’acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all’acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;
d) all’acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d’uso;
e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.
2. La Giunta regionale, per le operazioni di investimento di avvio attività di cui al comma 1, può concedere, fino all’importo massimo di euro 42.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:
a) di produzione e lavoro;
b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il 40 per cento di soci lavoratori.
3. L’ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.
4. La Giunta regionale può, altresì, concedere contributi a fondo perduto, fino all’importo massimo di euro 26.000, per le operazioni di investimento di avvio attività alle società cooperative o ai loro consorzi:
a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 2, lettera b);
b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 2, lettera c);
c) di consumo;
d) di dettaglianti;
e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.
5. L’ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.».
Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 46).
1. L’articolo 46 della
«Art. 46. (Contributi per nuovi investimenti).
1. Sono considerati nuovi investimenti le spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi, relative:
a) all’acquisizione di aree necessarie per l’esercizio dell’attività statutaria, compreso l’acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l’avviamento;
b) all’acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l’esercizio dell’attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all’installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera c);
c) all’acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all’acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;
d) all’acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d’uso;
e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.
2. I nuovi investimenti devono essere destinati all’attuazione di progetti di sviluppo finalizzati a:
a) incrementi occupazionali;
b) incrementi produttivi;
c) ammodernamento dell’impresa o acquisizione di complessi aziendali.
3. I progetti di sviluppo sono ammissibili a finanziamento a condizione che il patrimonio netto, relativo all’ultimo bilancio approvato, non sia negativo.
4. La Giunta regionale, per i nuovi investimenti di cui al comma 1, può concedere, fino all’importo massimo di euro 62.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:
a) di produzione e lavoro;
b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il 40 per cento di soci lavoratori.
5. L’ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.
6. La Giunta regionale può, altresì, concedere, fino all’importo massimo di euro 42.000, contributi a fondo perduto per i nuovi investimenti di cui al comma 1, alle società cooperative o ai loro consorzi:
a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 4, lettera b);
b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 4, lettera c);
c) di consumo;
d) di dettaglianti;
e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.
7. L’ammontare dei contributi di cui al comma 6 è determinato nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.
8. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute:
a) nei trecentosessanta giorni che precedono la data di presentazione della domanda di contributo;
b) entro due anni dalla data in cui la Giunta regionale approva la concessione del contributo.».
Art. 30. (Modificazioni all’articolo 47).
1. Il comma 1 dell’articolo 47 della
«1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di euro 15.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, per le seguenti spese:
a) costituzione dell’ente cooperativo;
b) partecipazione dei soci e dipendenti a corsi di formazione finalizzati al rafforzamento di competenze strettamente necessarie all’attività esercitata dalla cooperativa;
c) consulenza ed assistenza tecnica per l’elaborazione e la realizzazione di progetti commisurati alle esigenze produttive e gestionali della cooperativa.».
2. Il comma 2 dell’articolo 47 della
«2. L’ammontare dei contributi non può superare l’80 per cento delle spese di cui al comma 1, lettera a), e il 60 per cento delle spese di cui al comma 1, lettere b) e c).».
Art. 31. (Inserimento dell’articolo 47 bis).
1. Dopo l’articolo 47 della
«Art. 47 bis. (Contributi alla capitalizzazione).
1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di euro 30.000, contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale, effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili dell’ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili, alle società cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi:
a) di produzione e lavoro;
b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
c) di consumo;
d) di dettaglianti;
e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
f) iscritti alla categoria altre cooperative.
2. L’ammontare dei contributi di cui al comma 1 è determinato nella misura del doppio del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato per l’attuazione del relativo progetto di sviluppo aziendale ovvero dell’incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell’ultimo esercizio approvato.».
Art. 32. (Modificazione all’articolo 48).
1. Il comma 1 dell’articolo 48 della
«1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo annuo di euro 10.500, contributi in conto interessi alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le spese derivanti da:
a) esecuzione di commesse, contratti, convenzioni o appalti;
b) importazioni di materie prime.».
Art. 33. (Modificazione all’articolo 49).
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della
Art. 34. (Modificazione all’articolo 50).
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della
Art. 35. (Modificazioni all’articolo 51).
1. Al comma 1 dell’articolo 51 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 51 della
«3 bis. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, l’ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per i beni immobili, a decorrere dalla data di emissione delle relative fatture.».
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 51 della
«3 ter. Per beneficiare dei contributi di cui all’articolo 47 bis, l’ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di approvazione dell’incremento di capitale sociale.».
Art. 36. (Modificazioni all’articolo 52).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 52 della
«2 bis. Nel caso in cui sia comprovato il mancato rispetto degli obblighi assunti ai sensi dell’articolo 51, commi 3bis e 3ter, la Giunta regionale può, su richiesta dell’assessore regionale competente in materia di attività produttive, disporre la revoca parziale del contributo concesso.».
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 52 della
«2 ter. Nel caso in cui la società cooperativa provveda a ricostituire il numero minimo di sei soci entro il termine di dodici mesi, non si dà luogo alla revoca parziale di cui al comma 2 bis.».
Art. 37. (Inserimento dell’articolo 57 bis).
1. Dopo l’articolo 57 della
«Art. 57 bis. (Disposizioni attuative).
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla vigilanza, alla tenuta del registro regionale degli enti cooperativi e dell’albo regionale delle cooperative sociali e ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione.
2. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».
Art. 38. (Disposizioni transitorie).
1. Gli enti cooperativi che risultano iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che presentano alla struttura competente in materia di cooperazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso della condizione di mutualità prevalente sono iscritti, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente, a far data dal 31 marzo 2005.
2. La struttura competente, previa verifica da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge della permanenza dei requisiti formali di cui all’articolo 2514 del codice civile, conferma l’iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente.
3. In caso di difetto di taluno dei requisiti formali di cui all’articolo 2514 del codice civile ovvero di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto, la struttura competente provvede all’iscrizione nella sezione degli enti privi del requisito predetto; di tale variazione è data comunicazione all’ente cooperativo e ai competenti uffici del registro delle imprese.
4. Le disposizioni di cui al capo I del titolo IV della
Art. 39. (Disposizione finanziaria).
1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 23 e 31 è determinato in annui euro 140.000 a decorrere dall’anno 2006.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede, nell’ambito del medesimo obiettivo pro-grammatico, mediante l’utilizzo:
a) di annui euro 10.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46440 (Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi);
b) di annui euro 130.000 a decorrere dal 2006, dello stanziamento iscritto al capitolo 46460 (Contributi a enti cooperativi per operazioni d’investimento di avvio attività e per nuovi investimenti).
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta re-gionale è autorizzata ad apportare, con propria deli-berazione, su proposta dell’assessore regionale com-petente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.