§ 5.5.40 - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), già modificata dalla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:23/01/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'art. 1).
Art. 2.  (Modificazioni all'art. 3).
Art. 3.  (Modificazioni all'art. 4).
Art. 4.  (Modificazioni all'art. 5).
Art. 5.  (Modificazioni all'art. 7).
Art. 6.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 7.  (Abrogazione).
Art. 8.  (Disposizioni transitorie).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.5.40 - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 5. [1]

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), già modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 1992, n. 30.

(B.U. 3 febbraio 1998, n. 5).

 

Art. 1. (Modificazioni all'art. 1). [2]

 

     Art. 2. (Modificazioni all'art. 3).

     1. [3].

     2. [4].

     3. [5].

 

     Art. 3. (Modificazioni all'art. 4). [6]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'art. 5).

     1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 10/1985 è abrogato.

     2. [7].

 

     Art. 5. (Modificazioni all'art. 7). [8]

 

     Art. 6. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     1. Al personale dipendente dell'IVAT si applica la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17.

     2. Il personale è inquadrato nei ruoli dell'IVAT, dipende direttamente dallo stesso ed è iscritto, con decorrenza dalla data di inquadramento a ruolo, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), nonché agli altri istituti di previdenza e di assistenza previsti dalla legge a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali.

     3. La dotazione organica dell'IVAT è quella prevista nell'allegato A alla presente legge.

     4. Per il conferimento dell'incarico dirigenziale di cui all'allegato A alla presente legge si applica l'art. 62, comma 5, della l.r. 45/1995.

 

     Art. 7. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 24 giugno 1992, n. 30 (Normativa per il personale dipendente dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), è abrogata.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie).

     1. Le procedure già avviate, alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rinnovo, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), degli organi dell'IVAT, in scadenza al 31 dicembre 1997, sono annullate.

     2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme della presente legge.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 24 maggio 2007, n. 10.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 1, della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[3] Sostituisce il comma 2, art. 3, della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[4] Sostituisce il comma 2 bis, art. 3, della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[5] Sostituisce il comma 3, art. 3, della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[6] Sostituisce il comma 2, art. 4, della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[7] Sostituisce il comma 2, art. 5, della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.

[8] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 10 aprile 1985, n. 10.