§ 5.5.11 - Legge regionale 24 agosto 1979, n. 57.
Modificazioni della legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, relativa al rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:24/08/1979
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento previsto dalla Legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, nella misura di lire 500 milioni annui ai fini della concessione di contributi alle imprese artigiane in conformità delle [...]
Art. 2.      Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue lire 100.000.000, graverà sul capitolo 4891 «Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento [...]
Art. 3.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 5.5.11 - Legge regionale 24 agosto 1979, n. 57. [1]

Modificazioni della legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, relativa al rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, contenente provvidenze per l'artigianato.

(B.U. 5 ottobre 1979, n. 9).

 

Art. 1.

     Lo stanziamento previsto dalla Legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, nella misura di lire 500 milioni annui ai fini della concessione di contributi alle imprese artigiane in conformità delle norme contenute nella legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, è aumentato per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti a L. 600.000.000.

 

     Art. 2.

     Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue lire 100.000.000, graverà sul capitolo 4891 «Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30)» della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

     Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte Spesa del bilancio stesso (punto 10 dell'allegato F).

     Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

 

     Art. 3.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE SPESA

     Variazione in aumento:

     Cap. 4891 - Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41; 16 giugno 1978, n. 30 e 24 agosto 1979, n. 57) L. 100.000.000

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale

- Allegato F, punto 10) L. 100.000.000


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.