§ 5.5.10 - Legge regionale 16 giugno 1978, n. 30.
Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente "Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:16/06/1978
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente "Provvidenze per l'artigianato - norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle [...]
Art. 2.      Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 4891 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul [...]
Art. 3. 


§ 5.5.10 - Legge regionale 16 giugno 1978, n. 30. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente "Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane".

(B.U. 1 agosto 1978, n. 7).

 

Art. 1.

     La legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente "Provvidenze per l'artigianato - norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane" è rifinanziata per l'esercizio finanziario 1978 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di L. 500.000.000.

 

     Art. 2.

     Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 4891 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

     Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 2745 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)", dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 (Punto 9 dell'allegato F al bilancio medesimo).

     Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

 

     Art. 3. [2]


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

[2] Variazioni di bilancio.