§ 5.4.3 - Legge regionale 27 ottobre 1993, n. 78.
Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.4 apicoltura
Data:27/10/1993
Numero:78


Sommario
Art. 1. 
Art. 5. 
Art. 9. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 21.      1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla L.R. 24 agosto 1982, n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni da indirsi entro 60 giorni dalla approvazione dello [...]
Art. 22.      1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, autorizzato dalla L.R. 29 novembre 1978, n. 58, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1993, in L. 50.000.000.
Art. 23.      1. Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 20.000.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di [...]
Art. 24.      1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:
Art. 25.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.4.3 - Legge regionale 27 ottobre 1993, n. 78.

Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta.

 

Art. 1. [1]

 

     Artt. 2. - 4. [2]

 

     Art. 5. [1]

 

     Artt. 6. - 8.[2]

 

     Art. 9. [1]

 

     Artt. 10. - 13. [2]

 

     Art. 14. [1]

 

     Art. 15. [2]

 

     Art. 16. [1]

 

     Artt. 17. - 20. [2]

 

     Art. 21.

     1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla L.R. 24 agosto 1982, n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni da indirsi entro 60 giorni dalla approvazione dello Statuto di cui all'art. 23 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

 

     Art. 22.

     1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, autorizzato dalla L.R. 29 novembre 1978, n. 58, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1993, in L. 50.000.000.

 

     Art. 23.

     1. Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 20.000.000, derivante dall'applicazione del precedente art. 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di previsione della Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capp. dei futuri bilanci si provvede:

     - per l'anno 1993 mediante riduzione di L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 6. Interventi settoriali - 6.1.2 Interventi per l'apicoltura);

     - per gli anni 1994/1995 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 42060 e per L. 40.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

     2. A decorrere dall'anno 1996 l'onere sarà iscritto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) modificato dalla L.R. 7 aprile 1992 n. 16 [3].

 

     Art. 24.

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

     a) parte spesa

     1) variazione in diminuzione

     Cap. 69000 fondo globale per il finanziamento di spese correnti

     L. 20.000.000

     2) variazione in aumento

     Cap. 42060 contributo al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura

     L.R. 24 agosto 1982, n. 56,

     L.R. 27 ottobre 1993, n. 78

     L. 20.000.000

 

     Art. 25.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[1] Aggiungono gli artt. 2 bis, 5 bis, 14 bis - ter, 21 bis, 22 bis - ter - quater - quinquies - sexies, della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[2] Modificano gli artt. 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 e abrogano gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

[3] Comma corretto dalla segnalazione della Direzione generale del Bilancio dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze, nel B.U. 2 novembre 1993, n. 47.