§ 5.2.81 - L.R. 10 agosto 2004, n. 15.
Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d’Aoste.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:10/08/2004
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità).
Art. 3.  (Revoca del contrassegno di qualità).
Art. 4.  (Utilizzo del contrassegno di qualità).
Art. 5.  (Disposizioni attuative).
Art. 6.  (Controlli).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.2.81 - L.R. 10 agosto 2004, n. 15.

Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d’Aoste.

(B.U. 24 agosto 2004, n. 34).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Al fine di promuovere e di valorizzare la produzione agroalimentare ed enogastronomica regionale e di garantire il livello qualitativo dell’offerta con particolare riguardo a tipicità, tradizione e cultura valdostana, la Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità, denominato Saveurs du Val d’Aoste, da assegnare a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

 

     Art. 2. (Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità).

     1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, gli esercizi interessati debbono dimostrare il possesso di specifici requisiti, riferiti alla tipologia dei prodotti, alle caratteristiche delle strutture e alla formazione del personale, che ne attestano la particolare qualificazione nella promozione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche regionali.

     2. I soggetti interessati al rilascio del contrassegno di qualità ne fanno domanda alla struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla medesima struttura ed approvati dal dirigente ad essa preposto.

     3. Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità è adottato dal dirigente della struttura competente, all’esito positivo dell’istruttoria tecnica condotta dal soggetto individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b).

 

     Art. 3. (Revoca del contrassegno di qualità).

     1. Con provvedimento del dirigente della struttura competente è disposta la revoca del contrassegno di qualità qualora sia accertato il venire meno di anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

     2. Al fine di consentire alla struttura competente la verifica dell’eventuale sussistenza delle condizioni di revoca, i soggetti interessati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni, ogni intervenuta variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno di qualità.

 

     Art. 4. (Utilizzo del contrassegno di qualità).

     1. Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarne il segno distintivo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali realizzate nei confronti della clientela, anche mediante l’impiego di appositi supporti forniti dalla struttura competente.

 

     Art. 5. (Disposizioni attuative).

     1. Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di commercio e di produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, sono definiti:

     a) i requisiti obbligatori per il rilascio del contrassegno di qualità di cui all’articolo 2, comma 1;

     b) il soggetto terzo, individuato tra quelli di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza tecnica ed economica alle imprese, e l’apposito schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall’effettuazione dell’attività di accertamento, in sede di istruttoria e di controllo successivo, del possesso dei requisiti tecnici previsti per il rilascio del contrassegno di qualità;

     c) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 6;

     d) le caratteristiche grafiche del segno distintivo del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti che debbono essere forniti dalla struttura competente;

     e) le modalità di comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dalla legge regionale, del rilascio e della revoca del contrassegno di qualità;

     f) ogni ulteriore aspetto concernente i procedimenti finalizzati al rilascio, al diniego o alla revoca del contrassegno di qualità e il concorso dei beneficiari alle spese a ciò necessarie.

     2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previa illustrazione alla Commissione consiliare competente [1].

 

     Art. 6. (Controlli).

     1. La struttura competente, anche avvalendosi del soggetto individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), provvede all’effettuazione di idonei controlli, anche a campione, volti a verificare la permanenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del contrassegno di qualità e ciò anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla legge regionale.

 

     Art. 7. (Sanzioni).

     1. Chiunque utilizzi, senza esservi stato autorizzato, il contrassegno di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 3.000.

     2. L’omessa o la ritardata comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 500.

     3. Salva la revoca del contrassegno nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno di qualità sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 750.

     4. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall’anno 2004.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio), per le finalità di cui all’articolo 4, e 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi), per le finalità di cui agli articoli 2, comma 3, e 6.

     3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull’accantonamento previsto al punto B.2.3. (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone) dell’allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

     4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 7 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.

     5. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.