§ 5.2.57 - Legge regionale 13 giugno 1991, n. 19.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 luglio 1984, n 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.2 agricoltura
Data:13/06/1991
Numero:19


Sommario
Artt. 1. - 8. 
Art. 9. 
Art. 12.      1. Per beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, i consorzi di miglioramento fondiario devono [...]
Art. 13.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 5.2.57 - Legge regionale 13 giugno 1991, n. 19. [1]

Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 luglio 1984, n 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62.

(B.U. 25 giugno 1991, n. 28).

 

     Artt. 1. - 8. [2]

 

     Art. 9. [3]

 

     Artt. 10. - 11. [4]

 

     Art. 12.

     1. Per beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, i consorzi di miglioramento fondiario devono essere costituiti ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

     2. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, tutti i consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti, esistenti nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

[2] Modificano gli artt. 6, 12, 17, 18, 19, 21, 22 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[4] Modificano gli artt. 44 e 45 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30.