§ 4.17.12 - L.R. 14 novembre 2002, n. 24.
Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.17 ricerca
Data:14/11/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Scopi)
Art. 3.  (Soggetti partecipanti).
Art. 4.  (Atto costitutivo e statuto).
Art. 5.  (Patrimonio)
Art. 6.  (Contributi).
Art. 7.  (Disposizione finanziaria).
Art. 8.  (Disposizione transitoria).


§ 4.17.12 - L.R. 14 novembre 2002, n. 24.

Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz.

(B.U. 3 dicembre 2002, n. 52).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Al fine di favorire e sostenere le attività di studio, ricerca scientifica, didattica e divulgazione nel campo dell'astronomia, astrofisica e fisica ambientale, la Regione promuove, in accordo con il Comune di Nus e con la Comunità montana Mont Emilius, la costituzione di una Fondazione denominata Clément Fillietroz [1].

     2. La Fondazione ha sede nel Comune di Nus, presso l’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

 

     Art. 2. (Scopi) [2]

     1. La Fondazione persegue i seguenti scopi:

a) la ricerca scientifica, creando le condizioni affinché l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy possa svolgere ricerche utilizzando le proprie apparecchiature e partecipare a programmi di ricerca nazionali ed internazionali, in collaborazione con istituti e centri di ricerca universitari;

b) la didattica rivolta agli insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie, mediante visite all'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa utile;

c) la divulgazione delle scienze astronomiche, promuovendo ed organizzando corsi di formazione, visite guidate alle strutture dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy ed ogni altra iniziativa utile;

d) la promozione delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore delle scienze astronomiche;

e) l'organizzazione di conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico;

f) la gestione dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy;

g) l'eventuale gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy.

 

     Art. 3. (Soggetti partecipanti).

     1. Partecipano alla Fondazione in qualità di soci fondatori, assicurando alla Fondazione medesima un finanziamento annuale [3]:

     a) la Regione Valle d’Aosta;

     b) il Comune di Nus;

     c) la Comunità montana Mont Emilius.

     2. I soggetti pubblici e privati, che intendono aderire alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, devono inoltrare la relativa richiesta al consiglio di amministrazione, che decide sulla loro ammissione e sulla loro eventuale rappresentanza in seno al consiglio medesimo sulla base dei criteri distintivi stabiliti dallo statuto, tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione [4].

 

     Art. 4. (Atto costitutivo e statuto).

     1. Il Presidente della Regione, nel rispetto della presente legge, è autorizzato ad assumere gli accordi ed a compiere ogni atto necessario alla costituzione della Fondazione. A tal fine, provvede alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato, conformi ai contenuti stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     2. L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione devono garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, delle seguenti condizioni:

a) la Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione, incaricato della gestione ordinaria e straordinaria, nominato con deliberazione della Giunta regionale e composto da un massimo di cinque membri, di cui due designati dalla Giunta regionale medesima, uno dal Comune di Nus, uno dalla Comunità montana Mont-Emilius e uno dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 [5];

b) il consiglio di amministrazione nomina il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione, il direttore e, sentito il direttore medesimo, il comitato scientifico, sulla base delle procedure previste dallo statuto [6];

c) la supervisione della parte finanziaria della gestione della Fondazione è affidata ad un revisore dei conti [7];

d) il comitato scientifico, organo consultivo della Fondazione, ha il compito di assistere il direttore e il consiglio di amministrazione nella determinazione delle scelte fondamentali e delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione [8].

 

     Art. 5. (Patrimonio) [9]

     1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione mediante il versamento di euro 53.550 e attraverso il conferimento, a titolo gratuito e senza prestazione di cauzione alcuna, della disponibilità, per l'intera durata della Fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale situati nell'area dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy interessati dall'attività della Fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

 

2. I soci fondatori e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono concorrere alla formazione del patrimonio con le modalità di cui al comma 1, di beni da utilizzare per gli scopi della Fondazione.

 

     Art. 6. (Contributi).

     1. La Giunta regionale eroga a favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione stessa, finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2.

     2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, la Fondazione deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di attività culturali, corredata dalla relazione sull’attività svolta e su quella programmata.

     La Fondazione trasmette la relazione anche alle commissioni consiliari competenti.

     3. [Il contributo di cui al comma 1 non può essere comunque superiore alla percentuale di riparto del fondo di dotazione relativa alla Regione, rapportata al totale dei conferimenti effettuati dai soci fondatori] [10].

     3 bis. [In aggiunta a quanto previsto al comma 1, la Regione può concedere, solo per l’anno 2004 ed in deroga ai limiti previsti al comma 3, un contributo straordinario alla Fondazione pari ad euro 46.450 per la formazione del personale tecnico dell’Osservatorio” (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57285)] [11].

 

     Art. 7. (Disposizione finanziaria).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 53.550, a decorrere dall’anno 2002.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell’obiettivo programmatico 2.2.4.06. (Attività culturali e scientifiche) e vi si provvede:

     a) per l’anno finanziario 2002, mediante l’utilizzo di euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra) dell’obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l’edilizia abitativa);

     b) per gli anni finanziari 2003 e 2004, mediante utilizzo dell’importo di annui euro 53.550 dello stanziamento iscritto al capitolo 57260 (Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche) dell’obiettivo programmatico 2.2.4.06 (Attività culturali e scientifiche).

     3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. (Disposizione transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti degli organi della Fondazione di designazione regionale sono nominati dalla Giunta regionale in deroga alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[3] Alinea così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[7] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[10] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.

[11] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 1 giugno 2007, n. 11.