Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.11 formazione professionale |
Data: | 04/08/2010 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2bis) |
Art. 3. (Disposizione relativa al personale scolastico dell'Institut agricole régional) |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 4.11.30 - L.R. 4 agosto 2010, n. 27.
Modificazioni alla legge regionale 1 giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).
(B.U. 10 agosto 2010, n. 33)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2)
1. La lettera abis) del comma primo dell'articolo 2 della
"a bis) le attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale della fondazione si svolgono, in particolare, attraverso la gestione dei corsi di studi ad indirizzo agrario, in conformità agli ordinamenti dell'istruzione tecnica e professionale, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università. Possono essere attivati corsi post-diploma, nelle attività di istruzione di cui alla lettera a), anche in collaborazione con università.".
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 2bis della
2. Il comma 2 dell'articolo 2bis della
"2. L'incarico di direzione dei corsi di studi è affidato ad un docente di materie tecnico-professionali, in possesso di laurea, che abbia insegnato per almeno cinque anni presso la Fondazione e abbia svolto, per analogo periodo, attività di sperimentazione nella Fondazione stessa o altre attività in ambito agricolo per enti pubblici o privati.".
Art. 3. (Disposizione relativa al personale scolastico dell'Institut agricole régional)
1. Al personale insegnante e di direzione in organico presso l'Institut agricole régional alla data di entrata in vigore della presente legge o che, a tale data, vi abbia insegnato per almeno due anni scolastici, si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 è determinato in euro 80.000 per l'anno 2010, euro 170.000 per l'anno 2011 e in annui euro 300.000 a decorrere dal 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nell'UPB 1.11.8.12 (Contributi a fondazioni per la formazione professionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:
a) nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) per euro 80.000 per l'anno 2010 e per euro 170.000 per l'anno 2011 a valere sull'accantonamento previsto al punto F1 (regionalizzazione della motorizzazione civile) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso;
b) nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 300.000 per l'anno 2012.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.