Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.11 formazione professionale |
Data: | 22/05/1997 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Al fine di assicurare la continuità didattica nel passaggio dalla Scuola pratica di agricoltura al corso di studi professionale quinquennale ad indirizzo agrario attivato dalla fondazione, [...] |
§ 4.11.23 - Legge regionale 22 maggio 1997, n. 18.
Modificazioni alla legge regionale 1 giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), già modificata dalla legge regionale 24 agosto 1992, n. 53.
(B.U. 3 giugno 1997, n. 25).
1. Al fine di assicurare la continuità didattica nel passaggio dalla Scuola pratica di agricoltura al corso di studi professionale quinquennale ad indirizzo agrario attivato dalla fondazione, nonché di salvaguardare le specificità della fondazione stessa, il personale insegnante e direttivo in organico alla data di entrata in vigore della presente legge o che, a tale data, vi abbia insegnato per almeno due anni scolastici può prestare servizio anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 355, comma 1, lett. c), del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fondazione trasmette alla Sovraintendenza agli studi l'elenco nominativo del personale di cui al comma 1.
[1] Modifica ed integra l'art. 2 della
[2] Aggiunge l'art. 2 bis alla
[3] Aggiunge l'art. 2 ter alla