Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.3 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 12/10/2009 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione al titolo della legge) |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4) |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 4.3.89 - L.R. 12 ottobre 2009, n. 32.
Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).
(B.U. 27 ottobre 2009, n. 43)
Art. 1. (Modificazione al titolo della legge)
1. Nel titolo della
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 1)
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
1. Alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e collaboratori, agli esercenti attività commerciali, titolari d'impresa e collaboratori, è corrisposta, quando non vi sia responsabilità di terzi o non provvedano altre leggi:
a) una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da malattia o infortunio;
b) una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 2)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della
"2. L'importo dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2bis. L'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è stabilito, per l'anno 2009, in euro 22,26 ed è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT.".
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 3)
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della
"3bis. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è concessa a partire dal quinto giorno successivo all'inizio della malattia o alla data dell'infortunio, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione medica rilasciata da un medico di medicina generale, entro dieci giorni dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.".
2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 3 della
"3ter. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta delle persone cui è corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (azienda USL).".
3. Il quarto comma dell'articolo 3 della
"4. L'indennità giornaliera è concessa con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.".
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
1. Gli interessati alla concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero devono presentare, entro sei mesi dall'avvenuta dimissione, apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione attestante il periodo di degenza, rilasciata dalla struttura sanitaria.".
Art. 6. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 25.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della
2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.