Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.12 viabilità |
Data: | 29/10/2004 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15). |
Art. 2. (Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15). |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 3.12.28 - L.R. 29 ottobre 2004, n. 25.
Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier). Rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1995, n.15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).
(B.U. 16 novembre 2004, n. 47).
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
«2. Le azioni indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 6bis costituiscono oggetti particolari del finanziamento di cui al comma 1.».
2. Dopo l’articolo 6 della
«Art. 6 bis. (Concorso nelle spese di acquisto di nuovo materiale rotabile).
1. Oggetto particolare del finanziamento di spesa di cui all’articolo 1 è il concorso nelle spese necessarie all’acquisto di nuovo materiale rotabile che possa essere utilizzato sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Torino e sulla tratta ferroviaria tra Aosta e Pré-Saint-Didier.
2. Il concorso nelle spese di cui al comma 1 non può eccedere il 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta ed è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente.».
3. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 2. (Rifinanziamento della
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è complessivamente determinato in euro 3.900.000 annui per gli anni 2004, 2005 e 2006.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all’allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006, previsti al punto B.2.3 (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).
3. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.