Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.11 trasporti |
Data: | 22/03/2000 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1). |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3). |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 4). |
Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 5). |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6). |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 7). |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 8). |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 10). |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 11). |
Art. 10. (Disposizioni transitorie). |
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.11.60 - Legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore dei trasporto pubblico collettivo di persone).
(B.U. 22 marzo 2000, n. 10).
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1). [1]
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3). [2]
Art. 3. (Modificazione all'articolo 4). [3]
Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 5).
1. L'articolo 5 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 6). [4]
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 7). [5]
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 8). [6]
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 10). [7]
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 11). [8]
Art. 10. (Disposizioni transitorie).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della
2. Entro il termine di cui al comma 1, le aziende di trasporto che hanno presentato, nei termini previsti, le domande per i contributi relativi all'anno 1999, possono integrare le domande stesse per l'acquisizione di macchine obliteratrici, apparecchiature e tecnologie di controllo dell'utenza e di gestione del servizio, nell'ambito del programma approvato dalla Giunta regionale finalizzato alla realizzazione della tariffa unica integrata regionale.
Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 42 della
[3] Sostituisce i commi 1 e 3, art. 4 della
[4] Sostituisce l'art. 6 della
[5] Sostituisce l'art. 7 della
[6] Sostituisce ilcomma 2, art. 8 della
[7] Sostituisce il comma 2, art. 10 della
[8] Sostituisce l'art. 11 della