§ 2.22.20 – L.R. 9 marzo 1995, n. 8.
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.22 società finanziaria per lo sviluppo
Data:09/03/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. In relazione all'attuazione degli art. 52 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le parole "sia situata in Italia" poste in fine all'art. 1 della legge regionale [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.22.20 – L.R. 9 marzo 1995, n. 8. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta).

 

Art. 1.

     1. In relazione all'attuazione degli art. 52 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le parole "sia situata in Italia" poste in fine all'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) devono intendersi "sia situata in territorio comunitario".

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 21.