§ 2.22.12 – L.R. 2 gennaio 1989, n. 1.
Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.22 società finanziaria per lo sviluppo
Data:02/01/1989
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, la Società potrà intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.22.12 – L.R. 2 gennaio 1989, n. 1. [1]

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta.

(B.U. 10 gennaio 1989, n. 3).

 

Art. 1.

     1. In deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, la Società potrà intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, anche a favore di imprese di grandi e medie dimensioni e comunque con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, aventi attività produttiva nel territorio della Valle d'Aosta, facenti parte di gruppi di aziende organizzate a livello nazionale o internazionale, purché la sede legale della società controllante sia situata in Italia [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 18 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 21.

[2] Si veda la L.R. 9 marzo 1995, n. 8, di interpretazione autentica del presente articolo.