§ 2.18.78 - Legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.
Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/05/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Classificazione del personale.
Art. 2.  Livelli funzionali.
Art. 3.      I livelli funzionali sono raggruppati in fasce funzionali, come segue:
Art. 4.  Inquadramento del personale.
Art. 5.  Soppressione e modificazione di qualifiche.
Art. 6.  Attribuzione dell'anzianità economica nei livelli.
Art. 7.  Trattamento economico in caso di avanzamento.
Art. 8.  Modalità di accesso alle qualifiche funzionali.
Art. 9.  Riserva di posti per i dipendenti regionali.
Art. 10.  Modalità di accesso alle qualifiche funzionali di economo regionale e di archivista capo.
Art. 11.  Trattamento economico dei vicedirigenti.
Art. 12.  Trattamento economico dei dirigenti.
Art. 13.  Trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali.
Art. 14.  Accesso alle qualifiche vicedirigenziali.
Art. 15.  Accesso alle qualifiche dirigenziali.
Art. 16.  Efficacia delle graduatorie.
Art. 17.  Aggiornamento professionale.
Art. 18.  Informazione.
Art. 19.      La presente legge costituisce l'applicazione dell'accordo sindacale triennale 1982/ 1984 per il personale regionale ed i miglioramenti retributivi derivanti dalla stessa assorbono l'assegno [...]
Art. 20.  Finanziamento di spesa.
Art. 21.  Variazioni di bilancio.
Art. 22.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 2.18.78 - Legge regionale 10 maggio 1983, n. 32. [1]

Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(B.U. 25 maggio 1983, n. 10).

 

Art. 1. Classificazione del personale. [2]

 

Titolo I

 

     Art. 2. Livelli funzionali.

     Le tabelle allegati A e B alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, concernenti i livelli, i posti, le retribuzioni del personale regionale e le relative declaratorie, sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle tabelle allegati A e B alla presente legge.

 

     Art. 3.

     I livelli funzionali sono raggruppati in fasce funzionali, come segue:

     - primo, secondo, terzo, quarto livello: prima fascia;

     - quinto e sesto livello: seconda fascia;

     - settimo e ottavo livello: terza fascia.

 

     Art. 4. Inquadramento del personale.

     Il personale regionale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del primo gennaio 1982, o se successiva, alla data di nomina nei ruoli regionali.

     La corrispondenza fra le qualifiche già in possesso dei dipendenti ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella allegato A) alla presente legge.

     E' fatto salvo l'inquadramento nel terzo livello del personale già inserito nel terzo livello in applicazione della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in possesso, alla data del primo gennaio 1982, ovvero alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di magazziniere (ruolo del personale scolastico non docente) e di quella di telefonista (ruolo del personale tecnico) è inquadrato nel quinto livello funzionale.

 

     Art. 5. Soppressione e modificazione di qualifiche.

     La qualifica di capo usciere è soppressa.

     L'attuale titolare del posto di capo usciere è inquadrato nel quinto livello funzionale e conserva la qualifica "ad personam".

     La denominazione delle qualifiche di cuciniere e di aiutante cuciniere è modificata in quella rispettivamente di cuoco e di aiuto cuoco.

     La denominazione della qualifica di operaio è modificata in quella di operaio qualificato.

 

     Art. 6. Attribuzione dell'anzianità economica nei livelli.

     Al personale è attribuita, nel livello d'inquadramento, l'anzianità, utile agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, maturata alla data del primo gennaio 1982 o alla data di nomina, se successiva.

 

     Art. 7. Trattamento economico in caso di avanzamento. [3]

 

     Art. 8. Modalità di accesso alle qualifiche funzionali.

     (Omissis) [4]

 

     Art. 9. Riserva di posti per i dipendenti regionali.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10. Modalità di accesso alle qualifiche funzionali di economo regionale e di archivista capo.

     (Omissis) [6].

 

Titolo II

PERSONALE NON INQUADRATO NEI LIVELLI FUNZIONALI

 

     Art. 11. Trattamento economico dei vicedirigenti.

     Al personale inquadrato nelle qualifiche vicedirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale annuo lordo, negli importi e con decorrenza dalle date sottoindicate:

     dal primo gennaio 1982: Lire 8.354.500

     dal primo gennaio 1983: Lire 8.948.500

     dal primo gennaio 1984: Lire 9.350.000

 

     Art. 12. Trattamento economico dei dirigenti.

     Con decorrenza dal primo gennaio 1982, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, già equiparato agli effetti economici ai dirigenti dell'Amministrazione civile dello Stato dall'articolo 28 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 1 del Decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869.

     Ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti delle Amministrazioni dello Stato potranno essere estese al personale Dirigente della Regione con successive leggi regionali.

     Il beneficio economico derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo è attribuito in percentuale alle seguenti scadenze:

     dal primo gennaio 1982: 40 percento

     dal primo gennaio 1983: 75 percento

     dal primo gennaio 1984: 100 percento

 

     Art. 13. Trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 14. Accesso alle qualifiche vicedirigenziali.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 15. Accesso alle qualifiche dirigenziali. [9]

 

Titolo III

NORME FINALI

 

     Art. 16. Efficacia delle graduatorie.

     (Omissis) [10]

 

     Art. 17. Aggiornamento professionale.

     La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti mediante la predisposizione, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e sentito il Consiglio del personale, dei programmi annuali di formazione, di aggiornamento e perfezionamento professionale.

     Il personale che è tenuto a partecipare ai corsi previsti dai programmi di cui al precedente comma è considerato in servizio a tutti gli effetti.

     La frequenza di detti corsi è obbligatoria per i dirigenti ed i vicedirigenti nel primo biennio di nomina.

     La partecipazione a corsi formativi, ovvero l'esito favorevole degli esami finali costituiscono titoli da valutarsi nei concorsi per l'accesso ai livelli superiori e alle qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali.

 

     Art. 18. Informazione.

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi Istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

 

     Art. 19.

     La presente legge costituisce l'applicazione dell'accordo sindacale triennale 1982/ 1984 per il personale regionale ed i miglioramenti retributivi derivanti dalla stessa assorbono l'assegno mensile concesso con legge regionale 15 dicembre 1982, n. 94.

 

     Art. 20. Finanziamento di spesa.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.507.400.000 per l'anno 1983 (di cui lire 1.833.650.000 per conguaglio 1982) ed in lire 3.192.500.000, per gli anni successivi, graverà sui sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:

     Capitolo 20900: " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ".

     Capitolo 21200: "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale".

     Capitolo 26560: " Spese per il personale regionale addetto alla viabilità. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ".

     Capitolo 26590: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità ".

     Capitolo 29070: " Spese per il corpo forestale valdostano. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ".

     Capitolo 29100: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale valdostano ".

     Capitolo 38060: " Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ".

     Capitolo 38075: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois ".

     Capitolo 43150: " Personale non docente. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ".

     Capitolo 43350: " Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico. Stipendi, indennità ed assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente ".

     Capitolo 43400: " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" ".

     Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

     - per l'anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 2.905.000.000 dal capitolo 50.000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8). Spese di funzionamento istituzionale), nonché della somma di Lire 1.602.400.000 dal capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento -) sullo stanziamento iscritto per il collegamento stradale Aosta - Courmayeur (Allegato n. 8 - Settore I) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

     - per gli anni 1984-1985 mediante utilizzo per Lire 6.385.000.000 delle risorse disponibili relative a " 1. Spese di funzionamento istituzionale - 1.2. Personale regionale " del bilancio pluriennale 1983- 1985 all'uopo integrato per Lire 2.635.000.000 con riduzione di pari importo del programma 2.2.1.03 - Viabilità.

     A decorrere dall'anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 21. Variazioni di bilancio.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     in diminuzione

     Cap. 50000: " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 2.905.000.000

     Cap. 50150: " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " (Spese di investimento) L. 1.602.400.000

     Totale in diminuzione L. 4.507.400.000

     in aumento

     Cap. 20900: " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente " L. 1.363.000.000

     Cap. 21200: "Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale" L. 934.750.000

     Cap. 26560: " Spese per il personale addetto alla viabilità. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente " L. 68.000.000

     Cap. 26590: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità " L. 46.650.000

     Cap. 29070: " Spese per il corpo forestale valdostano. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente " L. 196.100.000

     Cap. 29100: Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale valdostano " L. 134.500.000

     Cap. 38060: " Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente " L. 27.200.000

     Cap. 38075: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois " L. 18.650.000

     Cap. 43150: " Personale non docente. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente " L. 1.525.300.000

     Cap. 43350: " Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente " L. 59.000.000

     Cap. 43400: " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" " L. 134.250.000

     Totale in aumento L. 4.507.400.000

     Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1983-1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     in diminuzione

     settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

     Programma 2.2.1.03: Viabilità

     anno 1984 L. 1.317.500.000

     anno 1985 L. 1.317.500.000

     Totale in diminuzione L. 2.635.000.000

     in aumento

     1 Spese di funzionamento istituzionale

     1.2. Personale regionale

     anno 1984 L. 1.317.500.000

     anno 1985 L. 1.317.500.000

     Totale in aumento L. 2.635.000.000

 

     Art. 22.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati - (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[3] Modifica l'art. 7 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[4] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[5] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[6] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[7] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[8] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[9] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Modificava l'art. 24 della L.R. 30 aprile 1980, n. 18.

[10] Modificava l'art. 94 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3. Successivamente è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1984, n. 12.