§ 2.18.64 - Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.
Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/04/1980
Numero:18


Sommario
Art. 4.  (Soppressione di compensi).
Art. 28.  (Trattamento economico dei dirigenti).
Art. 29.  (Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti).
Art. 34.  (Modificazione delle norme concernenti la residenza del personale).
Art. 35.      (Omissis).
Art. 36.  (Modificazione delle norme concernenti la censura).
Art. 37.      (Omissis).
Art. 38.  (Retribuzione del lavoro straordinario).
Art. 39.  (Aspettative sindacali).


§ 2.18.64 - Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18. [1]

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(B.U. 2 giugno 1980, n. 5).

 

     Artt. 1. - 3.

     (Omissis).

 

Art. 4. (Soppressione di compensi).

     E' fatto divieto di corrispondere al personale regionale compensi dovuti in connessione con la carica per la partecipazione ai lavori di commissioni, anche di concorso o d'esame, nonché compensi straordinari o premi in deroga per prestazioni comunque rese a favore dell'Amministrazione regionale.

     Eventuali indennità e compensi attribuiti a dipendenti regionali dallo Stato o da altri enti per attività da essi prestata in connessione con la carica saranno versati direttamente al Tesoriere della Regione.

 

     Artt. 5. - 27.

     (Omissis).

 

     Art. 28. (Trattamento economico dei dirigenti).

     Al personale inquadrato nella qualifica dirigenziale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo di Lire 11.060.000 annue lorde corrispondente a quello previsto per il dirigente superiore dell'Amministrazione civile dello Stato.

     La retribuzione è suscettibile di aumenti periodici biennali in numero illimitato, in ragione del 2,5 percento calcolati sullo stipendio iniziale.

     Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, è attribuito il trattamento economico iniziale. Qualora l'importo della retribuzione in godimento nella qualifica di provenienza fosse superiore al trattamento economico iniziale della nuova qualifica, al dipendente saranno concessi aumenti periodici non riassorbibili per consentire l'attribuzione dello stipendio immediatamente superiore a quello in godimento.

     Eventuali modificazioni del trattamento economico dei dirigenti saranno approvate con legge regionale.

     Nel caso di avanzamento alla qualifica di dirigente, ai fini della attribuzione del relativo trattamento economico, il servizio di ruolo effettivamente prestato nella qualifica di vicedirigente, è valutato nella misura dell'80 percento [2].

 

     Art. 29. (Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti).

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, ad eccezione dei compensi aventi carattere di generalità per tutto il personale dipendente dalla Regione e dell'indennità di cui al successivo articolo 32.

 

     Artt. 30. - 33.

     (Omissis).

 

     Art. 34. (Modificazione delle norme concernenti la residenza del personale). [3]

 

     Art. 35.

     (Omissis).

 

     Art. 36. (Modificazione delle norme concernenti la censura). [4]

 

     Art. 37.

     (Omissis).

 

     Art. 38. (Retribuzione del lavoro straordinario).

     (Omissis) [5].

 

     Art. 39. (Aspettative sindacali).

     Un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1979/1981, con almeno 100 dipendenti regionali iscritti, è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

     Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all'effettiva prestazione del servizio.

     I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

 

     Artt. 40. - 44.

     (Omissis).

 

 

 

 


[1] Abrogata, ad eccezione degli artt. 4, 28, 29, 34, 36, 38, 39, dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22, ad eccezione dell'articolo 39.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 novembre 1981, n. 68.

[3] Modificano gli artt. 124, 153 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[4] Modificano gli artt. 124, 153 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9, 10° comma, della L.R. 24 ottobre 1989, n. 68.