§ 2.18.49 - Legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.
Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/02/1978
Numero:1


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      E' fatto assoluto divieto di assumere personale non di ruolo presso i servizi regionali, nonché di utilizzare fondi del bilancio regionale per retribuire detto personale.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Gli articoli 195, 196 e 198 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 9.      L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 1.044.000.000, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 relativi [...]
Art. 10.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.18.49 - Legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1. [1]

Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 27 febbraio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     E' fatto assoluto divieto di assumere personale non di ruolo presso i servizi regionali, nonché di utilizzare fondi del bilancio regionale per retribuire detto personale.

     In deroga al divieto disposto al comma precedente, sono consentiti:

     a) l'attribuzione di incarichi per ricoprire i posti non di ruolo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

     b) (Omissis) [5];

     c) l'assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di personale assente per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto, limitatamente al periodo di assenza dei titolari, escluso il periodo di congedo ordinario ed accertato che le relative mansioni non possano essere espletate da personale già in servizio;

     d) il comando di personale in servizio presso lo Stato od altri Enti pubblici, ai sensi di norme di legge statale o regionale;

     e) la stipulazione di contratti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285;

     f) il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64. E' fatto divieto di adibire il personale di cui al comma precedente a compiti diversi da quelli per i quali sia stato assunto.

     Il personale indicato al precedente punto C), assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dell'Amministrazione regionale prima di un anno dalla cessazione del precedente rapporto d'impiego, fatte salve le nomine a seguito di pubblico concorso.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [7]

 

     Art. 6.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 8.

     Gli articoli 195, 196 e 198 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

     Art. 9.

     L'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 1.044.000.000, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 relativi alle spese per le retribuzioni del personale e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

     Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

     a) quanto a Lire 35.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1475 della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1977;

     b) quanto a Lire 1.009.000.000 mediante aumento dei capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1977 numero 55 per Lire 309.000.000 e numero 150 per Lire 700.000.000.

 

     Art. 10.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

 

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

     Capitolo 55 - Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 3 lettera c) d) della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 309.000.000

     Capitolo 150 - Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 700.000.000

     Totale L. 1.009.000.000

 

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

     Capitolo 80 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla Presidenza del Consiglio L. 23.000.000

     Capitolo 420 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta L. 251.000.000

     Capitolo 450 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato delle Finanze L. 64.900.000

     Capitolo 465 - Paghe, retribuzioni ed altri assegni  fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione L. 56.700.000

     Capitolo 480 - Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi L. 7.200.000

     Capitolo 1790 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla funivia regionale Buisson Chamois L. 20.800.000

     Capitolo 2940 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi dell'agricoltura L. 42.000.000

     Capitolo 2955 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio zootecnico L. 14.000.000

     Capitolo 3055 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi forestali L. 58.500.000

     Capitolo 4635 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato Industria e Commercio L. 15.300.000

     Capitolo 4975 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade L. 27.600.000

     Capitolo 5925 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato Pubblica Istruzione L. 20.800.000

     Capitolo 4960 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato dei Lavori Pubblici L. 62.100.000

     Capitolo 7400 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale L. 84.000.000

     Capitolo 7615 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Centro di Medicina Preventiva L. 146.000.000

     Capitolo 7670 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi L. 7.000.000

     Capitolo 8930 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e Belle Arti L. 90.500.000

     Capitolo 9100 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio del Turismo L. 17.600.000

     Totale L. 1.009.000.000

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati - (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[4] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[5] Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 giugno 1981, n. 34; dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 1984, n. 23; dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1986, n. 21; successivamente abrogata dall'art. 7, 6° comma, della L.R. 24 ottobre 1989, n. 68.

[6] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 10 dicembre 1980, n. 49.

[7] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[8] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[9] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.