§ 2.18.66 - Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49.
Modificazioni della pianta organica del personale dell'Amministrazione regionale e dell'ordinamento dei servizi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.18 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/12/1980
Numero:49


Sommario
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9. 
Art. 14. 
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Le indennità previste dai precedenti articoli 14 e 15 sono corrisposte con decorrenza dal 1° gennaio 1979, non sono pensionabili, non sono computate agli effetti della tredicesima mensilità né [...]


§ 2.18.66 - Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49. [1]

Modificazioni della pianta organica del personale dell'Amministrazione regionale e dell'ordinamento dei servizi regionali.

(B.U. 15 dicembre 1980, n. 12).

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis) [2].

 

Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9. [4]

     Per la nomina ai posti di analista e di capo centro elaborazione dati è richiesta la laurea in informatica, ovvero un diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato da una anzianità di servizio almeno quinquennale maturata in posti di capo centro, analista o programmatore presso un qualificato centro di elaborazione dati.

 

     Artt. 10. - 13.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 14. [6]

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16.

     Le indennità previste dai precedenti articoli 14 e 15 sono corrisposte con decorrenza dal 1° gennaio 1979, non sono pensionabili, non sono computate agli effetti della tredicesima mensilità né dell'indennità di grado né dei premi straordinari di anzianità né dell'indennità per cessazione del rapporto di impiego. L'indennità di cui all'articolo 14 è ridotta in proporzione alle assenze dal servizio di durata superiore a venti giorni.

 

     Artt. 17. - 19.

     (Omissis) [8].

 


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[3] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45. Modificava l'art. 78 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 1981, n. 23.

[5] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[6] Modifica l'art. 183 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3.

[7] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

[8] Articoli abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.