Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.5 consiglio regionale |
Data: | 19/08/1998 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli art. 2, 5 e 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue lire 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già [...] |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 2.5.27 - Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48.
Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.
(B.U. 25 agosto 1998, n. 36).
1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli art. 2, 5 e 11 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai sequestri e ai pignoramenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli amministratori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:
a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;
b) trenta per cento a carico dell'interessato.]
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue lire 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della