Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.9 ordine pubblico |
Data: | 18/04/2008 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11) |
Art. 2. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 3. (Cessazione di efficacia e clausola valutativa) |
§ 1.9.7 - L.R. 18 aprile 2008, n. 15.
Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).
(B.U. 20 maggio 2008, n. 21)
Art. 1. (Modificazione alla
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6bis. (Contributi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale)
1. Al fine di incrementare e migliorare l'attività di polizia locale, la Regione promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV della
2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della
3. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto che:
a) i contributi sono concessi in misura non superiore al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili; tale percentuale è graduata in relazione al numero e alla rilevanza delle funzioni esercitate, alla forma associativa prescelta, privilegiando le forme di collaborazione stabili, e al numero dei Comuni coinvolti, favorendo le forme associative che interessano i Comuni di minore dimensione demografica. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili, in relazione alle richieste presentate, ecceda la disponibilità di bilancio, il contributo spettante a ciascun richiedente è ridotto in proporzione;
b) il contributo ha carattere transitorio e tendenzialmente decrescente;
c) la forma di collaborazione utilizzata ha una durata almeno quinquennale.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso in cui le richieste di contributo comportino una spesa inferiore alle disponibilità di bilancio, dispone l'eventuale destinazione dello stanziamento residuo ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali nel limite della percentuale massima stabilita dal comma 3, lettera a).
5. I contributi sono revocati, anche parzialmente, qualora non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati.".
Art. 2. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in annui euro 200.000 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), capitolo 68006 (Fondo globale di finanza locale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci;
b) per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, determinati ai sensi dell'articolo 25 della
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Cessazione di efficacia e clausola valutativa)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6bis della