§ 1.5.20 - L.R. 2 marzo 2010, n. 10.
Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.5 informazione
Data:02/03/2010
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Sistema statistico regionale)
Art. 3.  (Attività del Sistar-VdA)
Art. 4.  (Struttura competente)
Art. 5.  (Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale)
Art. 6.  (Compiti del Comitato)
Art. 7.  (Programma statistico regionale)
Art. 8.  (Validazione dei dati statistici)
Art. 9.  (Segreto d'ufficio e segreto statistico)
Art. 10.  (Obbligo di fornire i dati statistici)
Art. 11.  (Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)
Art. 12.  (Sanzioni amministrative)
Art. 13.  (Disposizioni finali)
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie)


§ 1.5.20 - L.R. 2 marzo 2010, n. 10.

Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA).

(B.U. 23 marzo 2010, n. 12)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine di:

 

a) realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica;

 

b) concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;

 

c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;

 

d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici.

 

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

 

     Art. 2. (Sistema statistico regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Sistar-VdA.

 

2. Fanno parte del Sistar-VdA:

 

a) la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar-VdA, che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;

 

b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale;

 

c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa stipulazione di apposita convenzione con la struttura competente.

 

3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 7.

 

     Art. 3. (Attività del Sistar-VdA)

1. Il Sistar-VdA:

 

a) garantisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

 

b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989;

 

c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

 

d) promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

 

     Art. 4. (Struttura competente)

1. L'ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura competente.

 

2. La struttura competente svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 avvalendosi della collaborazione delle altre strutture di cui al comma 4.

 

3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di cui all'articolo 25 delle legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), nonché quelle ad essa conferite dalla Giunta regionale.

 

4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo livello individua un referente statistico, dandone comunicazione al dirigente della struttura competente. I referenti, unitamente ai responsabili degli osservatori regionali individuati da leggi regionali o da atti amministrativi, rappresentano articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura competente esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, individuando le nomenclature e le metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

 

     Art. 5. (Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale)

1. E' istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:

 

a) dal dirigente della struttura competente, che lo presiede;

 

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;

 

c) dai referenti e dai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;

 

d) da due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

 

e) da un componente designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

 

f) da un componente designato dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.;

 

g) da un componente designato dall'Azienda USL;

 

h) da un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta;

 

i) da un componente designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

 

j) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).

 

2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale sono stati nominati.

 

3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e j), devono pervenire alla struttura competente entro sessanta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine, in difetto delle designazioni, il Comitato opera ugualmente ed è integrato nella composizione al pervenire delle designazioni mancanti.

 

4. In relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute dirigenti e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, della demografia, dell'informatica e dell'epidemiologia.

 

5. L'attività di segreteria del Comitato è espletata dalla struttura competente.

 

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, ove del caso, l'istituzione di sezioni composte da taluni dei componenti individuati in relazione alla loro specifica specializzazione e dedicate alla trattazione di particolari problematiche di carattere tecnico-scientifico.

 

     Art. 6. (Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

 

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA;

 

b) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e dell'utilizzo, nell'ambito del Sistar-VdA, delle informazioni prodotte;

 

c) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA e fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli altri enti o organismi;

 

d) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;

 

e) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

 

f) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura competente.

 

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA.

 

     Art. 7. (Programma statistico regionale)

1. Il programma statistico regionale individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

 

2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma [1].

 

3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

 

     Art. 8. (Validazione dei dati statistici)

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, accertati dagli enti o dagli organismi facenti parte del Sistar-VdA che ne hanno curato la rilevazione, acquistano carattere di ufficialità a seguito della validazione da parte della struttura competente.

 

2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA, sono utilizzabili dal Sistar-VdA medesimo previo parere del Comitato. Tali dati devono essere indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

 

     Art. 9. (Segreto d'ufficio e segreto statistico)

1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti a scopi statistici.

 

2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

 

     Art. 10. (Obbligo di fornire i dati statistici)

1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone fisiche devono fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.

 

2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, forniscono alla struttura competente i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e regionale.

 

     Art. 11. (Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e sono divulgati secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1.

 

2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture regionali o di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

 

4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali elaborati in tale ambito.

 

     Art. 12. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni commesse dalle persone fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le violazioni relative a enti o organismi, pubblici o privati.

 

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla struttura competente.

 

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 13. (Disposizioni finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la struttura competente provvede a:

 

a) censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e le metodologie per la loro implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e della loro connessione;

 

b) elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati di cui alla lettera a), in stretto coordinamento con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e secondo gli standard definiti d'intesa con tale struttura;

 

c) realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 13 è determinato in euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale), per annui euro 40.000, e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per annui euro 20.000.

 

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione.

 

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.