Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.2 comunità europea |
Data: | 28/07/1978 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Con la presente legge la Regione autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alla direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità europee riguardante gli interventi comunitari in [...] |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La concessione a favore degli imprenditori agricoli, che abbiano presentato ed ottenuto la approvazione di un piano di sviluppo aziendale, delle provvidenze previste dalla direttiva CEE n. 159 [...] |
Art. 5. Gli aiuti agli investimenti collettivi per l'incremento della produzione foraggera, per la sistemazione degli alpeggi e dei pascoli utilizzati in forma collettiva nonché per la produzione [...] |
Art. 6. Sono vietati tutti gli interventi finanziari e qualsiasi aiuto per l'acquisto di vitelli destinati all'ingrasso, di suini e per investimenti nel settore delle uova e dell'avicoltura in genere |
Art. 7. A favore delle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile di cui all'articolo 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153 adeguato ai sensi degli articoli 8 e 9 della [...] |
Art. 8. Le norme che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate |
Art. 9. Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo aziendali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, verranno determinati annualmente, [...] |
Art. 10. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera od iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro [...] |
Art. 11. I compiti di carattere tecnico, la istruttoria delle domande inerenti l'applicazione della direttiva comunitaria n. 268 del 28 aprile 1975 e della presente legge sono affidati all'Assessorato [...] |
Art. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nei limiti dei fondi attribuiti alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti [...] |
Art. 13. La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi ed alle finalità previste dalla citata direttiva |
§ 1.2.2 – L.R. 28 luglio 1978, n. 49. [1]
Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate. [2]
(B.U. 31 agosto 1978, n. 8).
Con la presente legge la Regione autonoma della Valle d'Aosta dà attuazione alla
Le misure previste tendono a mantenere un adeguato livello di popolazione nelle zone montane, ad incrementare l'attività agricola ed al conseguimento di un sufficiente reddito nonché alla conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse.
Per quanto non previsto specificatamente dalla presente legge regionale, si applicano le norme previste dalla
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
La concessione a favore degli imprenditori agricoli, che abbiano presentato ed ottenuto la approvazione di un piano di sviluppo aziendale, delle provvidenze previste dalla
a) il concorso nel pagamento degli interessi è elevato nella misura del 12 percento e la durata dei mutui è stabilita in anni venti per gli investimenti fondiari e in anni dieci per l'acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e delle altre dotazioni aziendali.
In ogni caso, l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2 percento;
b) il limite di fideiussione del fondo interbancario è elevato all'80 percento dell'ammontare del mutuo. Per le cooperative agricole e le altre forme associative la misura della citata fideiussione è fissata nel 90 percento dell'ammontare del mutuo. Per gli affittuari, mezzadri e coloni valgono le migliori condizioni di fideiussione di cui al quarto comma dell'articolo 20 della
c) quando i piani di sviluppo aziendali od i programmi di sviluppo annuali delle Comunità montane di cui alla
Le attività turistiche e artigianali devono essere compatibili con le attività agricole e forestali, con le quali devono armonicamente integrarsi e non causare pregiudizio o nocumento alcuno all'ambiente naturale nel quale si inseriscono. In ogni caso, devono rispondere e non essere in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
d) per le aziende che abbiano almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 23 della
- 62,6 ECU per ettaro di superficie foraggera nel primo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 3.133,3 ECU;
- 42,6 ECU per ettaro di superficie foraggera nel secondo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 2.133,3 ECU;
- 21,3 ECU per ettaro di superficie foraggera nel terzo anno e complessivamente, per ogni azienda, non superiore a 1.066,6 ECU;
e) La durata massima dei piani di sviluppo è elevata ad anni nove.
Nel reddito da lavoro da conseguirsi, una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale, è possibile includere l'importo dell'indennità compensativa.
Nel reddito da lavoro, ai fini dell'attuazione dei piani di sviluppo aziendale, è possibile conteggiare una aliquota massima di reddito proveniente da attività extra - agricola pari al 50 percento del reddito complessivo, fermo restando che il reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola raggiunga il reddito comparabile almeno per una ULU.
Tuttavia, il piano di sviluppo aziendale può essere presentato anche quando il fabbisogno di lavoro dell'azienda raggiunge soltanto 0,7 ULU [1 ULU = 2.300 ore lavorative annue].
In tal caso il 70 percento del reddito di lavoro comparabile deve provenire dalla attività di lavoro agricolo nell'azienda e il restante 30 percento può provenire da attività extra - agricole.
Qualora il fabbisogno di lavoro dell'azienda agricola superi le 0,7 ULU, il 50 percento (come massimo) del reddito di lavoro comparabile può provenire da attività extra - agricole, sempre che la azienda fornisca almeno il 70 percento del reddito comparabile e che il reddito di lavoro complessivo sia almeno pari al reddito comparabile per una ULU.
f) Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo annuo e che ricava dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Gli aiuti agli investimenti collettivi per l'incremento della produzione foraggera, per la sistemazione degli alpeggi e dei pascoli utilizzati in forma collettiva nonché per la produzione zootecnica di cui all'articolo 11 della
In particolare si annoverano gli investimenti indicati nel citato articolo 12 della legge 352 e i seguenti:
- Macchinari per la produzione e la raccolta dei foraggi;
- Installazioni e impianti per l'immagazzinamento dei foraggi;
- Sistemazione di alpeggi e pascoli;
- Concimazione di fondo;
- Regolazione del regime idrico;
- Rimozione di detriti e di pietrame;
- Attrezzatura dei pascoli e degli alpeggi;
- Viabilità nei pascoli;
- Recinzione dei pascoli;
- Approvvigionamento di acqua potabile;
- Fienile e malghe.
I beneficiari degli aiuti sono le Cooperative agricole legalmente costituite e iscritte nell'apposito registro regionale delle Cooperative; le Comunità Montane; i Comuni; le Consorterie la cui costituzione ed i cui statuti siano regolarizzati conformemente alla legge regionale 5 aprile 1973,n. 14; i Consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti e che, a giudizio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, diano affidamento di buon funzionamento e di capacità tecniche ed amministrative nell'espletamento della loro attività. In ogni caso, le consorterie devono dimostrare di possedere i propri organi amministrativi funzionanti regolarmente ed esplicare in modo continuativo le attività previste dallo statuto.
Le citate forme associative, per godere dei benefici di cui trattasi, devono avere la maggioranza dei soci che dedichino direttamente la maggior parte della loro attività complessiva annua di lavoro all'allevamento del bestiame.
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera o iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali, o di qualsiasi altro ente pubblico.
Sono vietati tutti gli interventi finanziari e qualsiasi aiuto per l'acquisto di vitelli destinati all'ingrasso, di suini e per investimenti nel settore delle uova e dell'avicoltura in genere.
Gli interventi per l'acquisto di bovini sono consentiti soltanto per la prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e quando se, ad investimento ultimato, l'azienda beneficiaria singola o associata, trae almeno il 60 percento dei ricavi complessivi dall'allevamento dei bovini e degli ovini.
Gli investimenti nel settore suinicolo possono essere incentivati soltanto se il 35 percento degli alimenti necessari viene prodotto in azienda e limitatamente a quegli investimenti comportanti una spesa complessiva compresa fra il minimo di 10.730 ECU ed il massimo di 54.400 ECU incluse.
Il presente articolo è parte integrante di tutte le leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura ed in particolare delle leggi 3 agosto 1972, n. 19; 14 agosto 1962, n. 18; 8 ottobre 1973, n. 33; 24 ottobre 1973, n. 34.
A favore delle aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile di cui all'articolo 14 della
La condizione di cui sopra si ritiene soddisfatta quando gli aiuti sono inferiori di almeno il 2 percento dei contributi in conto interesse o del controvalore capitalizzato quando si tratti di contributi in conto capitale.
Pertanto, agli attuali tassi di interesse di mercato praticati per il credito agrario del 15,5 percento - 16 percento, gli interventi finanziari indicati nella lettera a) dell'articolo 4 precedente (per le aziende che adottano il piano di sviluppo aziendale) e per le aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile (ferme restando gli importi di spesa massimi fissati dalla direttiva 159/ 72 per ogni ULU) sono così stabiliti e riassunti nella loro misura massima:
Denominazione intervento:
1) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata massima di anni 20 per investimenti fondiari e le strutture agricole:
per le Aziende che attuano il piano di sviluppo - in grado di raggiungere il reddito comparabile - 12 percento,
per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 10 percento;
Denominazione intervento:
Corrispondente controvalore capitalizzato; contributi in conto capitale per gli investimenti fondiari e le strutture agricole:
per le aziende che attuano il piano di sviluppo in grado di raggiungere il reddito comparabile - 60 percento,
per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 50 percento;
Denominazione intervento:
Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata di anni 10 per l'acquisto di bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali:
per le aziende che attuano il piano di sviluppo - in grado di raggiungere il reddito comparabile - 12 percento,
per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 10 percento;
Denominazione intervento:
Corrispondente contro valore capitalizzato; contributo in conto capitale per prestiti per acquisto bestiame, macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali:
per le aziende che attuano il piano di sviluppo - in grado di raggiungere il reddito comparabile - 43 percento,
per le aziende che non attuano il piano di sviluppo - non in grado di raggiungere il reddito comparabile - 34 percento.
Alle misure di intervento indicate nel precedente comma non sono assoggettate i seguenti tipi di investimenti ed opere:
- interventi collettivi per il miglioramento delle colture foraggere;
- acquedotti, elettrodotti rurali, viabilità aziendale e interaziendale;
- fabbricati rurali destinati ad abitazione degli agricoltori.
Le norme che comunque contrastino con gli articoli 2 e 3 della presente legge sono nulle e abrogate.
La indennità compensativa annua è erogata esclusivamente secondo la normativa della presente legge.
Gli importi degli interventi creditizi e in conto capitale previsti dalle leggi regionali in materia di incentivi in agricoltura e specificatamente quelli indicati nelle leggi regionali 14 agosto 1962 n. 18; 8 ottobre 1973 n. 33; 24 ottobre 1973 n. 34 concernenti investimenti fondiari, strutture agricole in genere, acquisto di macchine, attrezzi, bestiame e altre dotazioni aziendali, esclusi quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 7 della presente legge non possono superare, nella loro misura massima, quella fissata nel già citato articolo 7 precedente.
Qualora tali misure degli aiuti superino quelle massime indicate nell'articolo 7 precedente sono corrispondentemente ridotte e ad esse uniformate.
Il presente articolo è parte integrante delle leggi regionali succitate in materia di indennità compensativa e di incentivi in agricoltura.
Ai fini del finanziamento dei piani di sviluppo aziendali, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, verranno determinati annualmente, in considerazione del tasso fissato per il credito agrario, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.
L'applicazione della presente legge è subordinata alla normativa comunitaria e nazionale e conseguentemente il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le modificazioni che si rendessero necessarie in relazione alle variazioni del valore della unità di conto e della regolamentazione comunitaria e nazionale al fine di adeguare l'operato della Regione alla normativa stessa.
Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso beneficiario e per la stessa opera od iniziativa, con analoghe provvidenze statali, regionali o di qualsiasi altro Ente pubblico.
I compiti di carattere tecnico, la istruttoria delle domande inerenti l'applicazione della
Spetta inoltre all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
- accertare la esistenza dei requisiti per la concessione degli aiuti previsti dalla sopracitata direttiva comunitaria;
- proporre alla Giunta regionale l'adozione di ulteriori ed eventuali norme procedurali che si rendessero necessarie per una corretta applicazione della presente legge;
- proporre alla Giunta regionale, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale, eventuali priorità nella concessione degli aiuti previsti dalla direttiva comunitaria.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nei limiti dei fondi attribuiti alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti previsti dalla
Le spese per gli interventi di cui alla legge sopracitata verranno fronteggiate con i fondi disponibili sui residui di stanziamento dell'esercizio 1977 di cui ai capitoli 4197, 4198, 4199, 4200, 4201.
Per l'esercizio 1978 e successivi la spesa verrà fronteggiata con gli stanziamenti che verranno iscritti nello stato di previsione dei relativi bilanci corrispondenti ai capitoli sopradistinti.
La destinazione degli stanziamenti è vincolata agli scopi ed alle finalità previste dalla citata direttiva.
Contro le decisioni adottate dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, in ordine all'applicazione della presente legge, è consentito ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse. La Giunta regionale si pronuncia in via definitiva.
ALLEGATO
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] L'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della