Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.2 comunità europea |
Data: | 04/12/1981 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Gli importi unitari per UBA e per ettaro, nonché gli importi totali massimi per azienda agricola della indennità compensativa indicati nei punti a) e b) dell'articolo 3 della legge 28 luglio [...] |
Art. 2. Per il calcolo della indennità compensativa annua, nelle zone definite dall'articolo 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 268/75 CEE, sono prese in considerazione anche le vacche da latte [...] |
§ 1.2.3 – L.R. 4 dicembre 1981, n. 70. [1]
Attuazione della direttiva CEE n. 80/ 666 del 24 giugno 1980 e della legge primo agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua.
(B.U. 24 dicembre 1981, n. 16).
Gli importi unitari per UBA e per ettaro, nonché gli importi totali massimi per azienda agricola della indennità compensativa indicati nei punti a) e b) dell'articolo 3 della
La dizione UC (Unità di conto) indicata nella
Gli importi massimi unitari per UBA e per ettaro della indennità compensativa annua sono elevati a 97 ECU.
La Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni effettuate dallo Stato e delle disponibilità finanziarie di bilancio potrà stabilire, di anno in anno, importi per UBA e per ettaro della indennità compensativa anche in misura diversa da quella indicata nel citato articolo 3 della
Per il calcolo della indennità compensativa annua, nelle zone definite dall'articolo 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 268/75 CEE, sono prese in considerazione anche le vacche da latte indipendentemente dalle restrizioni previste dall'articolo 6, comma terzo della
[1] Abrogata dall'art. 3 della