§ 5.5.12 - L.R. 20 gennaio 1981, n. 7.
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 beni ed attività culturali
Data:20/01/1981
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge. Al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e la produzione delle attività culturali, con particolare riferimento alle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed [...]
Art. 2.  Programmazione delle attività culturali. Il Consiglio regionale adotta un piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art. 9
Art. 3.  Proposte per il piano annuale. Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine [...]
Art. 4.  Manifestazioni di rilevante interesse nazionale. Proposte di enti, di associazioni, di gruppi artistici e di singoli operatori. Per la formazione del piano regionale possono essere formulate [...]
Art. 5.  Piano regionale per le attività culturali. La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4, entro il 15 giugno [...]
Art. 6.  Consulta regionale per i beni e le attività culturali. (Abrogato)
Art. 7.  Approvazione, attuazione del piano e criteri per l'erogazione dei contributi. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 2 entro il 31 luglio di ogni anno
Art. 8.  Relazione sulle attività svolte. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente alla Giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.
Art. 9.  Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC). (Abrogato)
Art. 10.  Norma finanziaria. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 985 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla determinazione del [...]
Art. 11.  Norma transitoria. Qualora i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 non siano stati costituiti, la Giunta regionale provvede, di concerto con i Comuni dei Comprensori, sentite le [...]
Art. 12.  Norma transitoria per il 1981. (Abrogato)


§ 5.5.12 - L.R. 20 gennaio 1981, n. 7. [1]

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.

(B.U. n. 6 del 28 gennaio 1981).

 

Art. 1. Finalità della legge. Al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e la produzione delle attività culturali, con particolare riferimento alle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, la Regione disciplina con la presente legge ogni utile iniziativa in materia.

     Le funzioni regionali in ordine alle predette attività verranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [2].

 

     Art. 2. Programmazione delle attività culturali. Il Consiglio regionale adotta un piano annuale di interventi tenendo presenti le proposte dei soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art. 9 [3].

 

     Art. 3. Proposte per il piano annuale. Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili [4].

     Le proposte devono tenere presenti in particolare:

     1) le iniziative e le produzioni di compagnie teatrali, di complessi orchestrali e corali, di operatori culturali professionisti singoli o associati che svolgono con continuità la loro attività nella realtà locale;

     2) le iniziative di gruppi teatrali di base, bande musicali, cori polifonici, gruppi folkloristici, circoli del cinema e di operatori singoli o associati valorizzandone la funzione di centri di aggregazione sociale;

     3) le iniziative relative alla ricerca, allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio di tradizioni popolari e del dialetto nella regione.

     Le proposte devono tendere in particolare:

     1) a sostenere e promuovere, in un quadro di interdisciplinarità, le iniziative di ricerca e di sperimentazione nelle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

     2) a individuare le esigenze di formazione, qualificazione e riqualificazione di operatori culturali, nel quadro dei programmi regionali per la formazione professionale, nonché a favorire e sostenere l'attività delle scuole di musica ed altre iniziative volte alla diffusione della pratica musicale;

     3) a favorire, sostenere e promuovere lo sviluppo dell'associazionismo culturale, incentivando le attività teatrali, musicali e cinematografiche di circoli, cooperative ed altre forme associative territoriali o aziendali;

     4) a favorire l'istituzione e il funzionamento di centri culturali polivalenti, anche tramite interventi diretti al recupero e all'adattamento di strutture edilizie per le attività culturali e all'acquisizione di attrezzature idonee.

     Al fine dell'approvazione del piano di cui all'art. 5 e dei relativi finanziamenti, verrà data priorità alle proposte di rilievo regionale rivolte alla distribuzione delle manifestazioni di competenza della presente legge nonché ai progetti produttivi già in parte finanziati dagli Enti locali, loro associazioni e da altri soggetti pubblici e privati [5].

 

     Art. 4. Manifestazioni di rilevante interesse nazionale. Proposte di enti, di associazioni, di gruppi artistici e di singoli operatori. Per la formazione del piano regionale possono essere formulate proposte da enti, associazioni, singoli operatori culturali e gruppi artistici.

     Le proposte debbono essere di rilevante interesse regionale e debbono inoltre favorire la produzione nei settori di competenza della legge.

     Tali proposte verranno presentate alla Giunta regionale entro il termine previsto al primo comma del precedente art. 3 corredate da una relazione particolareggiata sulle attività da svolgere, da un'indicazione dei soggetti interessati, da un progetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, dall'indicazione dei finanziamenti disponibili e dei tempi previsti per la realizzazione.

     La Regione favorisce lo sviluppo, la continuità e la sempre maggiore qualificazione delle manifestazioni culturali di rilevante interesse nazionale che si svolgono nel territorio regionale anche attraverso l'erogazione dei contributi secondo le modalità previste dalla presente legge.

     La Regione può realizzare direttamente e in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative e servizi regionali di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge e per il coordinamento degli interventi da questa previsti [6].

 

     Art. 5. Piano regionale per le attività culturali. La Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4, entro il 15 giugno di ogni anno [7].

     Il piano regionale deve in particolare:

     a) raccogliere e ordinare le proposte di cui agli artt. 3 e 4, al fine di assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio regionale delle attività culturali [8];

     b) individuare e realizzare servizi regionali per il teatro, la musica, la danza, la cinematografia ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul territorio [9];

     c) favorire la continuità e la sempre più alta qualificazione delle manifestazioni culturali di rilevante interesse nazionale, che si svolgano sul territorio regionale;

     d) individuare mezzi e strumenti per assicurare l'organico collegamento tra la programmazione delle attività culturali e quella delle attività turistiche;

     e) favorire scambi culturali con l'estero nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     f) prevedere l'ammontare complessivo del contributo regionale per l'attuazione del piano.

 

     Art. 6. Consulta regionale per i beni e le attività culturali. (Abrogato) [10]

 

     Art. 7. Approvazione, attuazione del piano e criteri per l'erogazione dei contributi. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 2 entro il 31 luglio di ogni anno [11].

     La Giunta regionale provvede all'attuazione del piano e all'erogazione dei contributi.

     La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale sulla base del piano approvato e con le modalità di cui agli articoli 3 e 5 [12].

 

     Art. 8. Relazione sulle attività svolte. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente alla Giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.

     La mancata o parziale attuazione delle iniziative comporta la revoca e il conseguente recupero totale o parziale della concessione del contributo.

 

     Art. 9. Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale (AUDAC). (Abrogato) [13].

 

     Art. 10. Norma finanziaria. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 985 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla determinazione del cui importo si provvederà annualmente con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, nei limiti della previsione iscritta nel bilancio pluriennale al programma operativo 6122081 [14].

 

     Art. 11. Norma transitoria. Qualora i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 non siano stati costituiti, la Giunta regionale provvede, di concerto con i Comuni dei Comprensori, sentite le commissioni comunali competenti, a coordinare le proposte di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 12. Norma transitoria per il 1981. (Abrogato) [15]

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 6 agosto 2004, n. 17.

[2] Così modificato con L.R. 26 aprile 1985, n. 26.

[3] Così modificato con L.R. 29 aprile 1991, n. 9.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 1994, n. 36, e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 1998, n. 22. Per l'efficacia del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 4 della stessa L.R. 22/1998.

[5] Così modificato con L.R. 26 aprile 1985, n. 26.

[6] Così modificato con L.R. 26 aprile 1985, n. 26.

[7] Comma già modificato dalla L.R. 24 aprile 1991, n. 9, e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 giugno 1998, n. 22. Per l'efficacia del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 4 della stessa L.R. 22/1998.

[8] Così modificato con L.R. 29 aprile 1991, n. 9.

[9] Così modificato con L.R. 29 aprile 1991, n. 9.

[10] Abrogato con L.R. 3 maggio 1990, n. 35.

[11] Comma già modificato dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 26, e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 giugno 1998, n. 22. Per l'efficacia del termine previsto dal presente comma, vedi l'art. 4 della stessa L.R. 22/1998.

[12] Così modificato con L.R. 29 aprile 1991, n. 9.

[13] Abrogato con L.R. 19 febbraio 1992, n. 4.

[14] Così modificato con L.R. 26 aprile 1985, n. 26.

[15] Così modificato con L.R. 26 aprile 1985, n. 26.