| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Campania | 
| Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari | 
| Capitolo: | 1.2 consiglio regionale | 
| Data: | 29/04/1991 | 
| Numero: | 9 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 37, è modificato nel modo seguente: | 
| Art. 2. Il 2° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale 31 agosto 1973, n. 16, sostituito in conformità dell'articolo 5 della Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 34, è modificato nel modo seguente: | 
| Art. 3. I vitalizi diretti, già liquidati in base alla vecchia normativa, vengono riliquidati a decorrere dal ripristino degli stessi. | 
| Art. 4. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] | 
§ 1.2.15 - LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1991, N. 9.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 6 maggio 1985, n. 37 e 26 giugno 1987, n. 34 concernenti modifiche ed integrazioni in ordine alle norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania.
     L'articolo 1, comma 1, della 
(Omissis).
     Il 2° comma dell'articolo 9 della 
(Omissis).
I vitalizi diretti, già liquidati in base alla vecchia normativa, vengono riliquidati a decorrere dal ripristino degli stessi.
La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.