§ 5.2.35 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 28.
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/12/2004
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accordi di programma).
Art. 3.  (Interventi finanziabili).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 5.2.35 - L.R. 20 dicembre 2004, n. 28. [1]

Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 56).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

     2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

     3. Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

 

     Art. 2. (Accordi di programma).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale l’accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono individuate le priorità previste all’articolo 3 e le modalità della loro attuazione.

 

     Art. 3. (Interventi finanziabili).

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo l sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

     a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

     b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;

     c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

     d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;

     e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge n. 328/2000 e per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.