§ 5.1.143 - L.R. 22 gennaio 2007, n. 1.
Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/01/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso a trattamenti terapeutici).


§ 5.1.143 - L.R. 22 gennaio 2007, n. 1. [1]

Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.

(B.U. 31 gennaio 2007, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza.

     2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l’inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, della qualità e dell’appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.

 

     Art. 2. (Accesso a trattamenti terapeutici).

     1. L’accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.

     2. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi della legge 21 febbraio 2006, n. 49, accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno, certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.

     3. La certificazione di cui al comma 1 è esentata dall’esplicitazione delle metodiche di accertamento.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.