§ 5.1.87 - L.R. 16 agosto 2001, n. 20.
Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:16/08/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Trasferimento funzioni).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.87 - L.R. 16 agosto 2001, n. 20. [1]

Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

(B.U. n. 41 del 29 agosto 2001).

 

Art. 1. (Trasferimento funzioni).

     1. Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

     2. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Aziende USL, sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.

     3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione della presente legge anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse assegnate con D.P.C.M. 22 dicembre 2000, iscritte in termini di competenza e di cassa nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001, nella U.P.B. 12.1.011 - cap. 2157 "Indennità per danni causati da trasfusioni e vaccinazioni (legge n. 210/92

- D.P.C.M. 22 dicembre 2000)".

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.