§ 2.3.265 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 - in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:10/02/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13).
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33).
Art. 3.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11).


§ 2.3.265 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 - in materia di entrata e di spesa.

(B.U. 15 febbraio 2006, n. 9).

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13).

     1. Il comma 2, dell’articolo 3, del Titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, è sostituito dal seguente:

     «2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ‘Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale’, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono esentate dal pagamento dell’IRAP fermo restando, comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.».

     2. Dopo il comma 2, dell’articolo 3, del Titolo I, della legge regionale n. 13 del 27 aprile 2001, sono inseriti i seguenti commi:

     «2 bis. Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00 alla U.P.B. 1.01.001 - cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100.

     2 ter. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2-bis sia in termini di competenza che di cassa.».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33).

     1. Il comma 4 dell’articolo 5, della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33, istitutiva del SEDES è sostituito dal seguente:

     «4. La retribuzione del direttore è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale.».

 

     Art. 3. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11).

     1. Al comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole «n. 2694/1997,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria,».

     2. Il comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

     «2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell’acquisto dell’edificio. Per le strutture di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30, articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell’immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell’acquisto si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 52, comma 4.».

     3. Il comma 7 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

     «7. L’atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.».

     4. Al comma 8 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, la parola: «centoventi» è sostituita dalla parola: «trenta».

     5. Il comma 10 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

     6. Dopo il comma 11 dell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

     «11 bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all’articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.».

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.