Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 10/02/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13). |
Art. 2. (Modificazione all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1995, n. 33). |
Art. 3. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11). |
§ 2.3.265 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali - n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 - in materia di entrata e di spesa.
(B.U. 15 febbraio 2006, n. 9).
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 3 della
1. Il comma 2, dell’articolo 3, del Titolo I, della
«2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’articolo 21, del
2. Dopo il comma 2, dell’articolo 3, del Titolo I, della
«2 bis. Alla copertura della minore entrata, stimata in € 250.000,00 alla U.P.B. 1.01.001 - cap. 120 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento di spesa della U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100.
2 ter. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2-bis sia in termini di competenza che di cassa.».
Art. 2. (Modificazione all’articolo 5 della
1. Il comma 4 dell’articolo 5, della
«4. La retribuzione del direttore è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale.».
Art. 3. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 66 della
1. Al comma 1 dell’articolo 66 della
2. Il comma 2 dell’articolo 66 della
«2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell’acquisto dell’edificio. Per le strutture di cui alla
3. Il comma 7 dell’articolo 66 della
«7. L’atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.».
4. Al comma 8 dell’articolo 66 della
5. Il comma 10 dell’articolo 66 della
6. Dopo il comma 11 dell’articolo 66 della
«11 bis. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all’articolo 52 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.