Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/03/1995 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Promozione e coordinamento). |
Art. 3. (Richiesta ed autorizzazione). |
Art. 4. (Trattamento domiciliare). |
Art. 5. (Convenzioni). |
Art. 6. (Programma di assistenza). |
§ 5.1.78 - L.R. 30 marzo 1995, n. 17. [1]
Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali.
(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).
Art. 1. (Finalità).
1. Al fine di assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologici terminali, la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie regionali, predispone un programma di ospedalizzazione domiciliare che ha validità per la durata del Piano socio-sanitario regionale di cui costituisce parte integrante.
2. Il programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza, le modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella struttura, le procedure per garantire l'intervento domiciliare nella misura della riduzione della spesa effettivamente conseguita.
Art. 2. (Promozione e coordinamento).
1. La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazienti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende sanitarie regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare in costanza di ricovero con cure presso il domicilio.
Art. 3. (Richiesta ed autorizzazione).
1. Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su richiesta del paziente o della famiglia con il parere del medico di medicina generale e previa autorizzazione del presidio ospedaliero pubblico presso il quale il paziente è in cura.
Art. 4. (Trattamento domiciliare).
1. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, di personale specializzato con particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già maturate nelle singole aziende sanitarie.
2. Il programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 1 può essere attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso residenze collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non possono essere accolti nell'ambito familiare.
3. Il trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso di organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.
Art. 5. (Convenzioni).
1. La Giunta regionale predispone uno schema di convenzione tipo da stipularsi da parte delle Aziende sanitarie regionali con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4, ai sensi della
2. La convenzione disciplina in particolare modalità e termini del concorso delle organizzazioni di volontariato alla operatività del servizio, le modalità e la misura del contributo pubblico, le forme di controllo delle Aziende sanitarie regionali sulle modalità di eventuale utilizzazione presso il domicilio di farmaci, compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero, come previsto dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1992.
Art. 6. (Programma di assistenza).
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.
[1] Abrogata dall'art. 410 della