Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/01/1988 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.M. 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle [...] |
Art. 2. 1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, [...] |
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna ULSS per l'esercizio 1987 e con gli [...] |
§ 5.1.68 - L.R. 20 gennaio 1988, n. 2. [1]
Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria.
(B.U. n. 5 del 22 gennaio 1988).
Art. 1. 1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.M. 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali socio-sanitarie, dall'entrata in vigore del
a) L. 650.000 quale indennità fissa + L. 350.000 quale assegno integrativo fisso per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e intermedia o sub-apicale;
b) L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui alla lettera a);
c) L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla lettera d);
d) L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari.
2. Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 50 ma inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a), sono integrati con un ulteriore assegno di lire 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a 150, l'assegno integrativo è di lire 200.000; nei casi in cui siano superiori a 150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo è di lire 300.000; nei casi in cui superino comunque le 200 unità, l'assegno integrativo è di lire 400.000.
3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del D.M. citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.
Art. 2. 1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nelle misure previste per il personale della massima qualifica dei rispettivi ordinamenti.
Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna ULSS per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno assegnati per gli anni successivi al 1987.
[1] Abrogata dall'art. 410 della