§ 5.1.65 - L.R. 21 gennaio 1987, n. 4.
Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/01/1987
Numero:4


Sommario
Art. unico.  Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, va interpretato nel senso che la misura dell'indennità spettante ai membri del comitato di gestione è stabilita [...]


§ 5.1.65 - L.R. 21 gennaio 1987, n. 4. [1]

Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

(B.U. n. 6 del 23 gennaio 1987).

 

Art. unico. Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, va interpretato nel senso che la misura dell'indennità spettante ai membri del comitato di gestione è stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante rispettivamente per il presidente al sindaco, per il vicepresidente all'assessore delegato o anziano, per il membro del comitato all'assessore effettivo di un comune di una popolazione pari a quella dell'U.L.S.S.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.