Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/07/1983 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. La presente legge detta norme di attuazione del D.M.S. 30 gennaio 1982 concernente: «Normativa concorsuale del personale delle U.S.L., in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 [...] |
Art. 2. Attivazione delle procedure concorsuali. Le U.L.S.S., con atto deliberativo, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti di [...] |
Art. 3. Indizione dei concorsi. La Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi sulla base delle richieste pervenute da parte delle U.L.S.S., nella prima seduta utile rispettivamente al 28 [...] |
Art. 4. Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente. Le U.L.S.S., per motivate esigenze di carattere urgente, che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria [...] |
Art. 5. Pubblicità dei bandi. La Giunta regionale emana i bandi di concorso, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 761/1979 e dell'art. 2 del D.M. 30 gennaio 1982, e provvede alla loro diffusione anche [...] |
Art. 6. Domande di ammissione. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'Ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del [...] |
Art. 7. Registrazione delle domande. Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande. |
Art. 8. Ammissione dei concorrenti. L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale che dispone, altresì, motivandola, la eventuale non ammissione, tenuto conto degli artt. 1, 3, 4 e 5 - [...] |
Art. 9. Commissione di sorteggio. La Giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982, individua il funzionario cui [...] |
Art. 10. Procedura per il sorteggio. Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura: la [...] |
Art. 11. Commissioni esaminatrici. Le commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale, dalla quale deve risultare l'eventuale delega delle funzioni di presidente delle [...] |
Art. 12. Comitati di vigilanza. I comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati di cui all'art. 6, ottavo comma, del DM. 30 gennaio 1982, sono nominati dalla Giunta regionale. |
Art. 13. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori. Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla Giunta regionale i verbali ed ogni altro atto del [...] |
Art. 14. Posti conferibili. Sono conferibili secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse: |
Art. 15. Assegnazione dei vincitori. La Giunta regionale, con atto deliberativo, dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice in base alle preferenze [...] |
Art. 16. Utilizzazione della graduatoria. Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le U.L.S.S. possono chiedere alla Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei secondo l'ordine della [...] |
Art. 17. Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate. La percentuale dei posti eventualmente riservati in favore di personale già in servizio presso [...] |
Art. 18. Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali. Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali, l'apposita commissione [...] |
Art. 19. Pubblicazione dei posti disponibili. Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle [...] |
Art. 20. Domande di trasferimento. Le domande di trasferimento ad altra U.L.S.S. della regione, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del [...] |
Art. 21. Graduatoria dei trasferimenti. Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti. |
Art. 22. Delega alle U.L.S.S. Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle U.L.S.S. la selezione per l'assunzione di personale appartenente ai seguenti profili [...] |
Art. 23. Individuazione dei posti da ricoprire. Le U.L.S.S. individuano annualmente, con deliberazione del Comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno, che [...] |
Art. 24. Indizione delle selezioni. Il Comitato di gestione dell'U.L.S.S., entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale che dispone i [...] |
Art. 25. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di gestione dell'U.L.S.S. ed è composta da un componente del Comitato stesso con funzioni di presidente; da un [...] |
Art. 26. Norme applicabili. Per quanto non espressamente disciplinato da presente titolo, si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimento e del D.M. 30 [...] |
Art. 27. Incarichi. I posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, possono essere ricoperti con incarico. |
Art. 28. Conferimento di incarichi. L'incarico è conferito dal Comitato di gestione dell'U.L.S.S. utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della [...] |
Art. 29. Conservazione del posto. Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra U.L.S.S. della regione, è conservato il posto ricoperto [...] |
Art. 30. Competenze della Regione. Le funzioni attribuite alla Regione dagli artt. 16, 43, 44, 46, 56, 59 e 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla [...] |
Art. 31. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 761/1979, è disposto dalla Giunta regionale su richiesta [...] |
Art. 32. Assegnazione di personale per soppressione del posto. Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere [...] |
Art. 33. Comando per esigenze di servizio. I posti lasciati disponibili dal personale comandato ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, per [...] |
Art. 34. Autorizzazione a comando per aggiornamento tecnico- scientifico. I comitati di gestione delle U.L.S.S., su proposta dell'Ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle [...] |
Art. 35. Riammissione in servizio. La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato [...] |
Art. 36. Accordi a livello regionale. Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 [...] |
Art. 37. Adeguamento delle piante organiche. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le U.L.S.S., nella [...] |
Art. 38. Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario. In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre [...] |
Art. 39. Accesso alla posizione funzionale di dirigenti dei servizi di assistenza sanitaria di base. Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza [...] |
Art. 40. Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente. In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti [...] |
Art. 41. Trasferimento di collaboratori regionali comandati. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, i collaboratori regionali di ruolo che prestino [...] |
Art. 42. Trasferimenti riservati. Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 14, è riservato, in conformità a quanto disposto [...] |
Art. 43. Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle U.L.S.S. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle [...] |
Art. 44. Conferimento di incarichi per avviso pubblico. Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi [...] |
Art. 45. Per particolari indilazionabili esigenze, adeguatamente motivate, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l'applicazione delle norme di cui al precedente [...] |
§ 5.1.54 - L.R. 13 luglio 1983, n. 26. [1]
Norme di attuazione del D.P.R. 761/1979 in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle U.L.S.S.
(B.U. n. 47 del 20 luglio 1983).
Art. 1. Oggetto della legge. La presente legge detta norme di attuazione del D.M.S. 30 gennaio 1982 concernente: «Normativa concorsuale del personale delle U.S.L., in applicazione dell'art. 12 del
TITOLO I
Concorsi di assunzione
Art. 2. Attivazione delle procedure concorsuali. Le U.L.S.S., con atto deliberativo, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 2 del D.M.S. 30 gennaio 1982, alle date:
a) del 1° gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del
- ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I;
- ruolo tecnico: tabelle A, B;
b) del 1° luglio di ogni anno per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle rimanenti tabelle e precisamente:
- ruolo sanitario: tabelle L, M, N;
- ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico: tabelle C, D, E, F;
- ruolo amministrativo: tabelle A, B, C.
Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della
I posti di cui al primo e secondo comma per i quali non sia stata presentata richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, comma terzo e quarto, del
Art. 3. Indizione dei concorsi. La Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi sulla base delle richieste pervenute da parte delle U.L.S.S., nella prima seduta utile rispettivamente al 28 febbraio per i posti di cui alla lettera a) del primo comma del precedente art. 2, ed al 31 agosto per i posti di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso articolo.
Art. 4. Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente. Le U.L.S.S., per motivate esigenze di carattere urgente, che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono chiedere alla Giunta regionale, fuori dai termini prescritti, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al precedente art. 2 e dei quali non sia stato possibile prevedere la vacanza per collocamento a riposo.
La Giunta regionale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.
Art. 5. Pubblicità dei bandi. La Giunta regionale emana i bandi di concorso, ai sensi dell'art. 12 del
Il bando di concorso può indicare le sedi ed il calendario delle prove di esame. In tal caso non si provvede alla comunicazione di cui all'art. 8, primo comma del D.M. 30 gennaio 1982.
Eventuali modifiche del calendario delle prove dovranno essere comunicate ai candidati nelle forme e nei modi previsti dal citato D.M.
Art. 6. Domande di ammissione. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'Ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione debitamente sottoscritta con l'indicazione delle U.L.S.S. in cui il candidato è disposto a prestare servizio. Tale indicazione può comprendere una o più o tutte le U.L.S.S. elencate in ordine preferenziale.
Nei concorsi per il personale sanitario medico i candidati devono altresì indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il bando di concorso deve recare l'avvertenza che il termine entro cui le domande devono pervenire è perentorio; le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente rilascerà, a titolo di ricevuta copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
Art. 7. Registrazione delle domande. Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.
Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio competente e l'impiegato addetto all'archivio e protocollo procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.
Nel protocollo di arrivo, dopo la chiusura, sono registrate anche le domande presentate oltre i termini.
Art. 8. Ammissione dei concorrenti. L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale che dispone, altresì, motivandola, la eventuale non ammissione, tenuto conto degli artt. 1, 3, 4 e 5 - secondo comma - del D.M. 30 gennaio 1982.
Art. 9. Commissione di sorteggio. La Giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982, individua il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa e, eventualmente, indica le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiori a dieci, nonché i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopracitato art. 7.
Art. 10. Procedura per il sorteggio. Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura: la commissione di sorteggio dispone di un'urna e di dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.
Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.
Prima di ciascun sorteggio viene accertato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo nominativo regionale appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.
Viene altresì verificato che i nominativi cui si riferisce il sorteggio siano numerati in ordine progressivo.
Per ciascun sorteggio vengono effettuate tante estrazioni quante sono le cifre che compongono il numero complessivo degli iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e proseguendo con le decine, le centinaia, le migliaia e così via.
Se il numero degli iscritti nel ruolo è pari a dieci, lo zero rappresenta quest'ultimo numero; se è superiore a dieci, per l'estrazione dell'ultima cifra si inseriscono nell'urna le palline contrassegnate dallo zero e dai numeri relativi alle decine, centinaia, migliaia rispettivamente corrispondenti al numero degli iscritti.
Il sorteggio di un numero superiore a quello degli iscritti nel ruolo, ovvero di un numero corrispondente ad iscritti che al momento del sorteggio risultino cessati dal servizio o che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso, deve essere interamente ripetuto.
Dopo ciascuna estrazione, la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.
Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.
Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio di professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. 30 gennaio 1982, nonché per i sorteggi da effettuarsi in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nei locali in cui si svolgono le estrazioni.
Art. 11. Commissioni esaminatrici. Le commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale, dalla quale deve risultare l'eventuale delega delle funzioni di presidente delle commissioni stesse da parte del Presidente della Giunta regionale a un consigliere regionale o a un componente di Comitato di gestione delle U.L.S.S. della regione.
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
La Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle U.L.S.S. da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal D.M. citato nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione. Cura altresì la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature, coordina il personale messo a disposizione della commissione ai sensi del successivo comma.
La Giunta regionale individua le U.L.S.S. tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per le attività delle commissioni.
Il personale messo a disposizione dalla Regione o dalle U.L.S.S. per l'attività della commissione esaminatrice risponde, per gli adempimenti connessi alle operazioni concorsuali, alla commissione stessa.
Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, comma quarto, del
Art. 12. Comitati di vigilanza. I comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati di cui all'art. 6, ottavo comma, del DM. 30 gennaio 1982, sono nominati dalla Giunta regionale.
Il segretario deve essere in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea. Il comitato è integrato da due dipendenti del ruolo amministrativo, messi a disposizione dalla Regione o dalle U.L.S.S., di qualifica corrispondente a quella del segretario.
Art. 13. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori. Al termine dei lavori della commissione esaminatrice, il presidente trasmette alla Giunta regionale i verbali ed ogni altro atto del concorso.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, approva la graduatoria e procede alla dichiarazione dei vincitori.
La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 14. Posti conferibili. Sono conferibili secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse:
a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del
b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. citato;
c) i posti che entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e per i quali l'U.L.S.S. abbia presentato richiesta di copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione;
d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, sempreché l'U.L.S.S. ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.
Art. 15. Assegnazione dei vincitori. La Giunta regionale, con atto deliberativo, dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice in base alle preferenze espresse dai candidati, alle U.L.S.S. in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 21 della presente legge.
Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria stessa.
Art. 16. Utilizzazione della graduatoria. Entro un anno dall'approvazione della graduatoria, le U.L.S.S. possono chiedere alla Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa, per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando entro tre mesi dalla vacanza o disponibilità.
Entro gli stessi termini e con le stesse condizioni e modalità può essere richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al bando esclusi quelli di nuova istituzione.
La Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 21 il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle U.L.S.S. in cui risultino posti da ricoprire.
Art. 17. Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate. La percentuale dei posti eventualmente riservati in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate ai sensi dell'art. 44 della
La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 23 deve essere corredata:
a) di una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno, entro il biennio precedente la data del bando, nonché l'intervenuto licenziamento per cessazione del rapporto convenzionale;
b) da una attestazione rilasciata dal presidente del Comitato di gestione dell'U.L.S.S. comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
Art. 18. Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali. Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali, l'apposita commissione di cui all'art. 41 del
I posti non coperti mediante la graduatoria unica sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria.
TITOLO II
Trasferimenti
Art. 19. Pubblicazione dei posti disponibili. Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del
Per i posti di personale medico devono essere indicati quelli per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della
Le U.L.S.S. sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta regionale.
Art. 20. Domande di trasferimento. Le domande di trasferimento ad altra U.L.S.S. della regione, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del Comitato di gestione dell'U.L.S.S. di appartenenza.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del precedente art. 19. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
Il personale laureato, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le U.L.S.S. richieste anche se non indicate sul bando di trasferimento.
Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 21. Graduatoria dei trasferimenti. Prima dell'inizio dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti.
Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.
Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza. In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale dispone il trasferimento presso le U.L.S.S. in cui risultino posti disponibili.
Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio, salvo il caso previsto al primo comma del successivo art. 23.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle U.L.S.S. interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO III
Assunzioni di speciali categorie di personale
Art. 22. Delega alle U.L.S.S. Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del
- Ruolo tecnico:
Tabella G, profilo professionale:
Agenti tecnici.
- Ruolo amministrativo:
Tabella D, profilo professionale:
Commessi.
I relativi atti sono adottati dal Comitato di gestione.
Art. 23. Individuazione dei posti da ricoprire. Le U.L.S.S. individuano annualmente, con deliberazione del Comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno, che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 22.
Ai fini della determinazione dei posti disponibili, si considerano tali solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzioni con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del
La deliberazione di cui al terzo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 20 e 21.
Art. 24. Indizione delle selezioni. Il Comitato di gestione dell'U.L.S.S., entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento, nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.
Il bando di selezione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso anche con altri mezzi.
Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso, oltre che dei titoli di studio di cui al comma secondo dell'art. 159 del D.M. 30 gennaio 1982, anche del prescritto titolo abilitativo.
Art. 25. Commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di gestione dell'U.L.S.S. ed è composta da un componente del Comitato stesso con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale; da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'U.L.S.S., o, in mancanza, tra i dipendenti compresi nel ruolo nominativo regionale, ed uno designato dalle Organizzazioni sindacali a livello regionale; da un dipendente della U.L.S.S. del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'U.L.S.S.
Art. 26. Norme applicabili. Per quanto non espressamente disciplinato da presente titolo, si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimento e del D.M. 30 gennaio 1982.
TITOLO IV
Incarichi
Art. 27. Incarichi. I posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, possono essere ricoperti con incarico.
L'incarico può essere conferito entro tre mesi qualora il posto non lo si sia potuto ricoprire con trasferimento interno o comando.
Salvo revoca o rinuncia, l'incarico, a seconda dei casi, cessa con la copertura del posto a seguito delle procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.
Art. 28. Conferimento di incarichi. L'incarico è conferito dal Comitato di gestione dell'U.L.S.S. utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa.
Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra U.L.S.S. della regione, o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico.
Art. 29. Conservazione del posto. Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra U.L.S.S. della regione, è conservato il posto ricoperto nell'U.L.S.S. di provenienza per la durata dell'incarico.
TITOLO V
Norme particolari di attuazione del
Art. 30. Competenze della Regione. Le funzioni attribuite alla Regione dagli artt. 16, 43, 44, 46, 56, 59 e 70 del
Art. 31. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica. Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del
Il Comitato di gestione dell'U.L.S.S. dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del
Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il Comitato di gestione acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta regionale l'adozione del provvedimento.
Art. 32. Assegnazione di personale per soppressione del posto. Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del
Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze alle U.L.S.S. in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di gestione dell'U.L.S.S. di appartenenza ai sensi degli artt. 72 e segg. del
In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, la Giunta regionale può disporre con proprio atto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra U.L.S.S. della regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
Il personale trasferito da altra U.L.S.S. della regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'U.L.S.S. di precedente appartenenza.
Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.
Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.
Art. 33. Comando per esigenze di servizio. I posti lasciati disponibili dal personale comandato ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, per riconosciute esigenze di servizio non possono essere coperti per concorso, trasferimento, incarico o altro comando.
Art. 34. Autorizzazione a comando per aggiornamento tecnico- scientifico. I comitati di gestione delle U.L.S.S., su proposta dell'Ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:
a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;
b) i servizi interessati;
c) il numero dei dipendenti che, in relazione all'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico.
L'autorizzazione è rilasciata con atto della Giunta regionale che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Sulla base dell'autorizzazione regionale i comitati di gestione adottano i programmi ed i relativi provvedimenti di comando.
Art. 35. Riammissione in servizio. La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'art. 59 del
L'U.L.S.S. comunica alla Giunta regionale la data di definitiva immissione in servizio ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.
Art. 36. Accordi a livello regionale. Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della
TITOLO VI
Norme transitorie
Art. 37. Adeguamento delle piante organiche. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma del
La eventuale proposta motivata di trasformazione dei posti di assistente ospedaliero in aiuto corresponsabile e vice direttore sanitario, deliberata dall'organo competente dell'U.L.S.S., deve essere sottoposta alla Giunta regionale che adotta il relativo provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 38. Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario. In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze di lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna U.L.S.S.
La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per U.L.S.S., sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.
Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario si applicano le norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge e del D.M. 30 gennaio 1982.
Art. 39. Accesso alla posizione funzionale di dirigenti dei servizi di assistenza sanitaria di base. Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Art. 40. Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente. In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del
I posti vacanti in ciascuna U.L.S.S. sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla U.L.S.S.
La valutazione dei titoli è effettuata, in base ai criteri previsti dall'art. 52 del D.M. 30 gennaio 1982, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle U.L.S.S. interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta regionale.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per i posti che non risultino già assegnati dalla Giunta regionale ai sensi del quarto comma art. 66 del D.P.R. 761 citato, per le U.L.S.S. che abbiano posti vacanti, al personale che risulti in soprannumero a seguito dell'applicazione del terzo comma dello stesso art. 66, tenendo conto delle preferenze da questi espresse.
Art. 41. Trasferimento di collaboratori regionali comandati. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1984, i collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso U.L.S.S. possono esservi trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del
Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominativi regionali è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con la U.L.S.S. interessata.
L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.
Art. 42. Trasferimenti riservati. Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10 per cento dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 14, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del
Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 20.
La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli artt. 19 e segg. della presente legge, e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli artt. 40 e 41 del
I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.
Art. 43. Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle U.L.S.S. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del
Il Comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.
La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal Comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'U.L.S.S., che la presiede, o un componente da lui designato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal D.M. 30 gennaio 1982.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'U.L.S.S. appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 66 del
Art. 44. Conferimento di incarichi per avviso pubblico. Il Comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.
Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.
L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.
Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato l'U.L.S.S., può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per i titoli, sulla base di apposite prove d'esame volte ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.
L'avviso deve avere la massima diffusione e deve essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.
Art. 45. Per particolari indilazionabili esigenze, adeguatamente motivate, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 16 alle graduatorie di concorsi già banditi dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 410 della