§ 5.1.22 - L.R. 27 gennaio 1977, n. 8.
Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/01/1977
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Organizzazione dell'assistenza. La Regione istituisce il servizio di dialisi per l'assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero e concede [...]
Art. 2.  Contenuti. L'assistenza di cui all'articolo precedente consiste:
Art. 3.  Dialisi domiciliare. Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale [...]
Art. 4.  Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata. Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste nell'ambito dei [...]
Art. 5.  Consulenza telefonica. L'ospedale organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore concordate per [...]
Art. 6.  Responsabilità. I servizi dialitici ospedalieri autorizzati dal piano regionale hanno la responsabilità tecnica dell'assistenza dei pazienti in dialisi domiciliare ed ambulatoriale ad assistenza [...]
Art. 7.  Corsi di addestramento. Il paziente, il suo assistente e l'operatore previsto al precedente art. 4 vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico domiciliare e ambulatoriale ad [...]
Art. 8.  Contributi spese telefoniche. La Giunta regionale concede ai nefropatici non abbienti un contributo per l'installazione dell'apparecchio telefonico a domicilio.
Art. 9.  Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare. Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialitico ospedaliero. Qualsiasi seduta di [...]
Art. 10.  Norme di indirizzo per i corsi. Il Consiglio regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti, stabilisce i requisiti per [...]
Art. 11.  Contributi trapianti renali. Ai nefropatici, sia per la tipizzazione sia per l'operazione di trapianto renale, la Giunta regionale eroga contributi nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 [...]
Art. 12.  Delega di funzioni. Le funzioni relative all'espletamento del servizio di cui alla presente legge sono delegate ai consorzi per le U.L.S.S.S. previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, salvo [...]
Art. 13.  Norma transitoria. Sino alla costituzione dei consorzi per le U.L.S.S.S. le funzioni di cui all'art. 12 sono delegate ai Comuni.
Art. 14.  La legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente: «Interventi a favore dei nefropatici cronici» è abrogata.
Art. 15.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 5.1.22 - L.R. 27 gennaio 1977, n. 8. [1]

Regolamentazione del servizio di assistenza dei nefropatici cronici.

(B.U. n. 5 del 2 febbraio 1977).

 

Art. 1. Organizzazione dell'assistenza. La Regione istituisce il servizio di dialisi per l'assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero ospedaliero e concede contributi per trapianti renali, secondo le modalità degli articoli successivi.

 

     Art. 2. Contenuti. L'assistenza di cui all'articolo precedente consiste:

     a) nel trattamento conservativo medico, affidato ai servizi ospedalieri, fatti salvi gli oneri incombenti sugli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie;

     b) nella consulenza per il trattamento dietetico, affidato ai servizi ospedalieri e nell'eventuale assistenza dietetica svolta dai Comuni nell'ambito della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12;

     c) nell'assistenza per l'adeguamento dell'attività lavorativa al grado di invalidità che spetta ai servizi socio-assistenziali delle U.L.S.S.S. (Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali);

     d) nei trattamenti dialitici, domiciliari o ambulatoriali ad assistenza limitata secondo le norme di cui ai successivi artt. 3 e 4;

     e) nella consulenza telefonica per il paziente in trattamento dialitico domiciliare e per il suo assistente, di cui al successivo art. 5;

     f) nel trasporto dal domicilio al servizio di trattamento dialitico;

     g) nell'addestramento del personale di assistenza al trattamento dialitico secondo le norme previste al successivo art. 7.

 

     Art. 3. Dialisi domiciliare. Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario o con l'ausilio di un familiare o terzo da lui designato, entrambi addestrati dal servizio dialitico ospedaliero.

 

     Art. 4. Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata. Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste nell'ambito dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri anche più pazienti contemporaneamente.

 

     Art. 5. Consulenza telefonica. L'ospedale organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per il suo assistente, nelle ore concordate per l'effettuazione della dialisi.

     Il paziente ed il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.

     Attraverso la consulenza telefonica il medico del servizio dialitico ospedaliero consiglia la soluzione più opportuna, assicura, in caso di necessità, il pronto intervento tecnico del servizio stesso e decide il ricovero di urgenza.

     Il servizio dialitico ospedaliero non risponde alle conseguenze derivanti da irreperibilità o mancata disponibilità nel caso di collegamenti telefonici per trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati.

 

     Art. 6. Responsabilità. I servizi dialitici ospedalieri autorizzati dal piano regionale hanno la responsabilità tecnica dell'assistenza dei pazienti in dialisi domiciliare ed ambulatoriale ad assistenza limitata.

     Il personale di altri presidi utilizzato per tale assistenza dipende funzionalmente dai servizi dialitici ospedalieri.

     La direzione sanitaria dell'ospedale dell'unità locale sanitaria e socio-assistenziale assicura i collegamenti con i servizi dialitici ospedalieri sia per la dialisi che per gli interventi conservativi medici e dietetici.

 

     Art. 7. Corsi di addestramento. Il paziente, il suo assistente e l'operatore previsto al precedente art. 4 vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico domiciliare e ambulatoriale ad assistenza limitata attraverso la frequenza di corsi appositi autorizzati dalla Giunta regionale presso i servizi dialitici ospedalieri ai quali gli interessati sono obbligati a partecipare se intendono avvalersi del servizio.

 

     Art. 8. Contributi spese telefoniche. La Giunta regionale concede ai nefropatici non abbienti un contributo per l'installazione dell'apparecchio telefonico a domicilio.

 

     Art. 9. Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare. Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialitico ospedaliero. Qualsiasi seduta di dialisi in ore e giorni diversi da quelli fissati deve essere concordata oppure, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata. Il servizio dialitico ospedaliero non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non concordati.

     Il paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio dialitico ospedaliero.

     Il paziente deve dare tempestivamente segnalazioni di qualsiasi situazione anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio dialitico ospedaliero che impartirà le opportune istruzioni.

 

     Art. 10. Norme di indirizzo per i corsi. Il Consiglio regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti, stabilisce i requisiti per l'ammissione, la composizione delle commissioni giudicatrici le modalità relative alla distribuzione, uso delle apparecchiature e dei materiali, nonché le garanzie assicurative.

 

     Art. 11. Contributi trapianti renali. Ai nefropatici, sia per la tipizzazione sia per l'operazione di trapianto renale, la Giunta regionale eroga contributi nei limiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.

 

     Art. 12. Delega di funzioni. Le funzioni relative all'espletamento del servizio di cui alla presente legge sono delegate ai consorzi per le U.L.S.S.S. previsti dalla legge regionale 14 novembre 1974, salvo quelle direttamente attribuite agli Enti ospedalieri.

     Nell'espletamento delle funzioni delegate i consorzi si avvalgono dei servizi dialitici ospedalieri.

     Per l'esercizio della delega valgono le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale sopra citata.

 

     Art. 13. Norma transitoria. Sino alla costituzione dei consorzi per le U.L.S.S.S. le funzioni di cui all'art. 12 sono delegate ai Comuni.

 

     Art. 14. La legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, concernente: «Interventi a favore dei nefropatici cronici» è abrogata.

 

     Art. 15. Norma finanziaria. (Omissis).

     Gli enti delegati sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, dettagliati e documentati rendiconti.

 

 


[1] Modificata con L.R. 26-7-1977, n. 35. Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.