§ 4.6.82 – D.G.R. 22 giugno 2005, n. 1036.
Eventi sismici 1997 - L.R. n. 30/98 art. 4 comma 3 ter lett. c) fascia N all’interno del PIR. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:22/06/2005
Numero:1036

§ 4.6.82 – D.G.R. 22 giugno 2005, n. 1036.

Eventi sismici 1997 - L.R. n. 30/98 art. 4 comma 3 ter lett. c) fascia N all’interno del PIR. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.

(B.U. 21 settembre 2005, n. 40).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture; Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

     a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell’Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

     b) del parere di legittimità espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

     Visto il regolamento interno di questa Giunta;

     A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA:

 

     1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 

     2) di coordinare l’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 alle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 3 ter e 3 quater, della L.R. n. 30/98, così come modificato dall’art. 1, comma 2, della L.R. n. 8/05, aggiungendo al comma 3, lettera g), dell’art. 7 dopo le parole «eventi sismici» le seguenti: «classificati secondo le seguenti tipologie:

     a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 6, della L.R. n. 30/1998;

     b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l’utilizzo;

     c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;

     d) altri edifici.»;

 

     3) di attivare, ai sensi dell’art. 4, commi 3 ter e 3 quater, della L.R. n. 30/98, le procedure tecnico amministrative finalizzate al finanziamento:

     3.1) nell’ambito della fascia g) di cui al comma 3 dell’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificato dal punto 2), del presente atto, la tipologia di edifici ricompresi nella lett. c), per un importo pari a 7.500.000,00 euro;

     3.2) all’interno dei PIR, le UMI ricomprendenti edifici aventi una tipologia analoga a quella indicata al punto 3.1), per un importo pari a 7.500.000,00 euro; dando atto che lo stesso finanziamento trova copertura nella rimodulazione del programma finanziario attualmente in corso, resasi necessaria, tra l’altro, dalle nuove risorse, stimate in 20 milioni di euro, assegnate alla Regione ai sensi dell’art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e che pertanto tale rimodulazione rappresenta la condizione necessaria per il finanziamento degli interventi di cui trattasi;

 

     3 bis) di stabilire che, qualora risultino ammissibili a contributo nell’ambito della fascia g) o all’interno dei PIR progetti di sviluppo inerenti alle due tipologie previste dal punto 4), sono comunque garantiti, per ciascuna delle predette tipologie, finanziamenti pari ad almeno il 35 per cento delle risorse messe a disposizione [1];

 

     4) di stabilire che possono essere ammessi al contributo di cui al punto 3) gli edifici e le UMI nei quali si intende svolgere attività di rilevante interesse:

     4.1) inerenti alla ricerca scientifica applicata e/o ai servizi innovativi per le imprese;

     4.2) inerenti alla filiera ambiente, cultura e turismo. Sono comunque esclusi dal contributo, perché non ritenuti di «rilevante interesse», gli edifici o le UMI interessati dal progetto qualora nel loro complesso abbiano una superficie inferiore a 800 mq. e la cui riparazione o ricostruzione preveda un contributo inferiore a 500.000 euro;

 

     4 bis) di stabilire che possono essere altresì ammessi al contributo di cui al punto 3) gli edifici e le UMI, dichiarati «beni culturali» ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/04, nei quali si intendono svolgere attività di rilevante interesse inerenti alla filiera ambiente, turismo e cultura, a condizione che l’investimento per opere funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo non coperto dal contributo rappresenti almeno il 75 per cento dell’investimento totale [2];

 

     5) di stabilire che, per il rilascio delle concessioni e delle erogazioni contributive dei suddetti interventi, si applicano le procedure previste dalla normativa vigente in materia, ad eccezione dell’ammontare del contributo che non può superare il tetto massimo di 3.500.000,00 di euro riferito al complesso di edifici o di UMI interessati dal progetto di sviluppo. Resta inteso che qualora il contributo concedibile superi il predetto tetto massimo, i lavori non coperti dal contributo debbono essere considerati quali lavori autorizzati in anticipazione ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;

 

     6) di dare mandato al dirigente dell’Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati, sentita la Direzione regionale attività produttive e la Direzione cultura, istruzione, turismo, formazione e lavoro di predisporre un apposito bando in cui vengano puntualmente esplicitate le condizioni di ammissibilità al finanziamento sulla base di quanto stabilito al punto 4), nonché le modalità di valutazione dei progetti di sviluppo e di altri requisiti soggettivi o oggettivi. Dovranno essere obbligatoriamente oggetto di valutazione:

     6.1) la sostenibilità e la qualità del progetto;

     6.2) l’impatto economico e sociale atteso;

     6.3) la cantierabilità e lo stato di avanzamento del progetto;

     6.4) la rilevanza dell’investimento e il valore delle altre fonti finanziarie;

 

     7) di stabilire che le attività da esercitare all’interno degli edifici o delle UMI ripristinate debbono essere avviate non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori e che per cinque anni dalla ultimazione degli stessi non può essere cambiata la destinazione d’uso degli immobili, pena la restituzione del contributo. Il rispetto di tali vincoli dovrà essere suffragato dal beneficiario del contributo da idonee garanzie. Resta inteso che nel caso di restituzione del contributo, i relativi lavori debbono essere considerati quali lavori autorizzati in anticipazione ai sensi dell’art. 9 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;

 

     8) di trasmettere il presente atto alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del parere di cui all’art. 4, comma 3 quater, della L.R. n. 30/98;

 

     9) di pubblicare, dopo l’acquisizione del parere favorevole da parte della competente commissione consiliare, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

     Oggetto: Eventi sismici 1997 - L.R. 30/1998 - Art. 4, comma 3 ter, lett. c) e fascia N all’interno dei PIR. - Definizione delle risorse, priorità e procedure.

 

     Premesso:

     — che a tutt’oggi, a seguito degli eventi sismici del 1997, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla UE ha potuto finanziare, così come emerge dal programma finanziario 2004-2005 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 399 del 20 luglio 2004:

     — al di fuori dei PIR, gli interventi di ricostruzione degli edifici ricompresi nelle fasce prioritarie dalla lettera a) alla lettera f2), di cui all’art. 7, comma 3, dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le priorità di cui ai commi 4 e 9 dello stesso art. 7, restando pertanto esclusi dai finanziamenti tutti gli altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici, ricompresi nella fascia g);

     — all’interno dei PIR, gli interventi di ricostruzione delle UMI ricomprese nelle fasce prioritarie dalla 1 alla 4 di cui all’allegato A alla D.G.R. n. 4718 del 5 agosto 1998, con esclusione quindi di quelle senza alcuna priorità individuate come fascia N, tranne le poche eccezioni previste dalla D.G.R. del 22 dicembre 2003, n. 2030;

     — che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha previsto all’art. 1, comma 203, nell’ambito delle risorse finanziarie messe a disposizione dei vari soggetti competenti per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la riserva di una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997 dalla quale, attraverso l’accensione di appositi mutui, possono derivare, per la Regione Umbria, risorse stimate in euro 20 milioni;

     — che la legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8, nell’apportare alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale del 12 agosto 1998, n. 30, con l’art. 1, comma 2, ha inserito, dopo il comma 3 bis dell’art. 4 della stessa L.R. n. 30/1998, i commi 3 ter e 3 quater con i quali sostanzialmente sono state individuate, all’interno della fascia g) di cui all’art. 7, comma 3, dell’allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, quattro tipologie di edifici, conferendo alla Giunta regionale il potere di individuare, previo parere della competente commissione consiliare, le risorse, le priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per ciascuna delle predette tipologie di edifici;

     — che, al fine di coniugare l’interesse primario per la ricostruzione degli edifici danneggiati con l’interesse strategico per la ripresa economica delle aree interessate, in coerenza con le politiche regionali espresse con il Patto per lo sviluppo e da ultimo con il programma di legislatura 2005-2010, volte al potenziamento dei fattori di sviluppo economico e di competitività, si ritiene opportuno dare priorità agli interventi riferiti:

     — al di fuori dei PIR, alla tipologia di edifici indicata alla lett. c) del comma 3 ter della L.R. n. 30/98 così come modificata dalla L.R. n. 8/05, degli edifici cioè «funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse»;

     — all’interno dei PIR, alle UMI ricomprendenti edifici aventi la stessa tipologia sopra richiamata; Atteso che, stante la limitata disponibilità di fondi, si rende necessario individuare l’entità dei finanziamenti da destinare a tale scopo, nonché definire i criteri per l’accesso ai finanziamenti dei progetti di sviluppo sopra richiamati e per la valutazione degli stessi finalizzata alla redazione delle relative graduatorie;

     Dato atto che per detti interventi, per i quali possono essere destinati complessivamente 15 milioni di euro, la copertura finanziaria può essere assicurata dal programma finanziario attualmente in fase di rimodulazione conseguente, tra l’altro, alla necessità di recepire le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2005 sopra richiamata;

     Tutto ciò premesso e considerato

     si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

 

     (omissis)


[1] Punto inserito dalla D.G.R. 9 novembre 2005, n. 1873.

[2] Punto inserito dalla D.G.R. 9 novembre 2005, n. 1873.