§ 4.2.41 - D.P.G.R. 18 maggio 2001, n. 99.
Leggi n. 457/78 e n. 179/92 - Modifica e aggiornamento dei massimali di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:18/05/2001
Numero:99


Sommario
Art. 1.      Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
Art. 2.  Recupero primario.
Art. 3.  Recupero secondario.
Art. 4.  Recupero edifici da acquisire.
Art. 5.      Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
Art. 5 bis.  Urbanizzazioni primarie e secondarie.
Art. 6.      Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a [...]
Art. 7.      La Regione potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo, determinati secondo i criteri sopra enunciati, sulla base di richieste motivate degli operatori, dandone comunicazione al C.E.R. [...]
Art. 8.      Ai fini della valutazione del costo convenzionale per gli interventi di edilizia agevolata, che costituisce la base di calcolo del contributo, si adottano le seguenti modalità:
Art. 9.      Ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo gli schemi allegati al [...]


§ 4.2.41 - D.P.G.R. 18 maggio 2001, n. 99.

Leggi n. 457/78 e n. 179/92 - Modifica e aggiornamento dei massimali di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata approvati con D.P.G.R. 22 febbraio 1999, n. 30.

(B.U. n. 26 del 30 maggio 2001 - S.O. n. 3).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare l'art. 4, lettera g), che stabilisce che le Regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili nell'ambito dei limiti stabiliti dal C.E.R.;

     Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

     Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994 avente per oggetto «Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata»;

     Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2001, n. 370;

Decreta

NUOVA EDIFICAZIONE

 

Art. 1.

     Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

     1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione. Tale costo è determinato in L. 1.141.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).

     2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva con riferimento:

     a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

     - maggiorazione massima ammissibile: 2 per cento del costo base (C.B.N.);

     b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento;

     - maggiorazione massima ammissibile: 10 per cento del costo base (C.B.N.);

     c) all'adozione di un programma di manutenzione;

     - maggiorazione massima ammissibile: 2 per cento del costo base (C.B.N.);

     d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

     - maggiorazione massima ammissibile per ciascuna delle suddette voci: 2 per cento del costo base (C.B.N.).

     Il costo per la qualità aggiuntiva dell'intervento può essere comunque riconosciuto nel suo complesso fino ad un massimo del 15 per cento del costo base di realizzazione tecnica.

     La somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non potrà eccedere il limite massimo stabilito in L. 1.305.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.).

     3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

     a) acquisizione area, allacci ed urbanizzazioni:

     - maggiorazione max sul C.R.N. 15 per cento;

     b) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc):

     - maggiorazione max sul C.R.N. 15 per cento;

     c) prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche:

     - maggiorazione max sul C.R.N. 2 per cento;

     d) accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata):

     - maggiorazione max sul C.R.N. 12 per cento;

     e) intervento in zona sismica (art. 2, L. n. 64/74):

     - maggiorazione max sul C.R.N. 7 per cento;

     f) intervento in abitati da consolidare (legge 9 luglio 1908, n. 445 e art. 2 della legge n. 64/74):

     - maggiorazione max sul C.R.N. 6 per cento;

     g) tipologia onerosa come individuata con D.G.R. 28 gennaio 1997, n. 246:

     - maggiorazione max sul C.R.N. 10 per cento (vedi tabella 1 allegata);

     h) interventi localizzati in comuni di altitudine maggiore di 500 m.s.l.m.:

     - maggiorazione max sul C.R.N. 5 per cento.

     Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 1.848.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

 

     Art. 2. Recupero primario.

     Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio.

     Tale recupero riguarda le parti comuni dell'edificio e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.

     Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

     1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario. Tale costo è determinato in L. 685.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), così come determinata all'art. 6;

     2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15 per cento del costo base di realizzazione tecnica con riferimento:

     a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

     - maggiorazione massima ammissibile: 2 per cento del costo base (C.B.P.);

     b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento;

     - maggiorazione massima ammissibile: 10 per cento del costo base (C.B.P.);

     c) all'adozione di un programma di manutenzione;

     - maggiorazione massima ammissibile: 2 per cento del costo base (C.B.P.);

     d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

     - maggiorazione massima ammissibile per ciascuna delle suddette voci: 2 per cento del costo base (C.B.P.);

     3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

     a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 12 per cento;

     b) per demolizioni di superfetazioni;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 2 per cento;

     c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     e) per intervento in abitati da consolidare (L. 9 luglio 1908, n. 445 e art. 2, L. n. 64/74);

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     f) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 7 per cento;

     g) per abbattimento barriere architettoniche - ulteriore incremento al precedente punto f) per garantire accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 3 per cento;

     h) per intervento in zona sismica (D.M. 16 gennaio 1996) - opere di adeguamento;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 10 per cento;

     i) per intervento in zona sismica (D.M. 6 gennaio 1996) - opere di miglioramento;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     l) per intervento in zona sottoposta a vincolo della legge n. 1497/39;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     m), per edificio vincolato ai sensi. della L. 1089/39;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     n) per lavorazioni particolarmente onerose;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento;

     o) per interventi localizzati in comuni di altitudine maggiore di 500 m. s.l.m.;

     - maggiorazione max sul C.B.P. 5 per cento.

     I costi per le condizioni tecniche aggiuntive dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 957.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.).

     4) oneri complementari che comprendono i seguenti elementi:

     a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc);

     - importo massimo ammissibile 15 per cento;

     b) rilievi e indagini preliminari;

     - importo massimo ammissibile 3 per cento;

     c) accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata);

     - importo massimo ammissibile 10 per cento;

     d) urbanizzazioni ed allacci;

     - importo massimo ammissibile 5 per cento.

     Tali oneri vanno calcolati sull'importo dei lavori di recupero primario realizzati. Nel caso di interventi di edilizia agevolata per la vendita o assegnazione in proprietà nonché per la locazione permanente o a termine i predetti oneri sono calcolati sul C.R.P. ammissibile.

     Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 1.381.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

 

     Art. 3. Recupero secondario.

     Per recupero secondario si intende il recupero dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

     Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

     1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo è determinato in L. 380.000 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), così come determinata all'art. 6.

     2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10 per cento del costo base di realizzazione tecnica, con riferimento:

     a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

     - maggiorazione massima ammissibile: 2 per cento del costo base (C.B.S.);

     b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento;

     - maggiorazione massima ammissibile: 5 per cento del costo base (C.B.S.);

     c) all'adozione di un programma di manutenzione;

     - maggiorazione massima ammissibile: 1 per cento del costo base (C.B.S.);

     d) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

     - maggiorazione massima ammissibile per ciascuna delle suddette voci: 2 per cento del costo base (C.B.S.).

     3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

     a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento;

     b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 7 per cento;

     c) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;

     d) incremento per accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 3 per cento;

     e) per edificio vincolato ai sensi della legge 1089/39;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;

     f) per lavorazioni particolarmente onerose;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 5 per cento;

     g) per la presenza di alloggi di piccolo taglio con superficie utile (Su) minore di 65 mq in misura superiore al 50 per cento del totale;

     - maggiorazione max sul C.B.S. 10 per cento.

     I costi per le condizioni tecniche aggiuntive dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 511.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.);

     4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

     a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc);

     - importo massimo ammissibile 15 per cento;

     b) accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata);

     - importo massimo ammissibile 10 per cento.

     Tali oneri vanno calcolati sull'importo dei lavori di recupero secondario realizzati. Nel caso di interventi di edilizia agevolata per la vendita o assegnazione in proprietà nonché per la locazione permanente o a termine i predetti oneri sono calcolati sul C.R.S. ammissibile.

     Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 652.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

 

     Art. 4. Recupero edifici da acquisire.

     Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione, dell'edificio da recuperare il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può superare, riferito a metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, il limite massimo di L. 2.207.000, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

     Lo stesso limite di L. 2.207.000 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, o il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 

     Art. 5.

     Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

     1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che è determinato in L. 424.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), così come determinata all'art. 6.

     2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

     a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 12 per cento;

     b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

     c) per abbattimento barriere architettoniche per visitabilità alloggi;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 7 per cento;

     d) incremento per accessibilità su almeno il 20 per cento degli alloggi;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 3 per cento;

     e) per intervento in zona sottoposta a vincolo della legge n. 1497/39;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

     f) per edificio vincolato ai sensi della legge n. 1089/39;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento;

     g) per lavorazioni particolarmente onerose;

     - maggiorazione max sul C.B.M. 5 per cento.

     I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.R.M.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 522.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.).

     3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

     a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc);

     - importo massimo ammissibile il 13 per cento;

     b) accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata);

     - importo massimo ammissibile il 10 per cento.

     Tali oneri vanno calcolati sull'importo dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati. Nel caso di interventi di edilizia agevolata per la vendita o assegnazione in proprietà nonché per la locazione permanente o a termine i predetti oneri sono calcolati sul C.R.M. ammissibile.

     Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo stabilito in L. 674.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.c.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

URBANIZZAZIONI

 

     Art. 5 bis. Urbanizzazioni primarie e secondarie.

     Per gli interventi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, realizzati ai sensi dell'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applicano i seguenti oneri complementari oltre ai lavori:

     a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc);

     - importo massimo ammissibile 13 per cento dell'importo dei lavori realizzati;

     b) accantonamento per imprevisti (applicabile solo per interventi di edilizia sovvenzionata);

     - importo massimo ammissibile 5 per cento dell'importo dei lavori realizzati;

     c) I.V.A. secondo le percentuali vigenti.

DETERMINAZIONE SUPERFICI

 

     Art. 6.

     Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato valgono le definizioni già contenute nel D.M. del Ministro dei LL.PP. 5 agosto 1994:

     1) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurata al netto di muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

     2) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (Snr all.), quali logge, balconi, cantine e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo (Snr org.), quali androne di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

     3) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

     a) Per gli interventi di nuova edificazione:

     - la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45 per cento della superficie utile abitabile. il limite del 45 per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;

     - la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45 per cento della superficie utile abitabile. il limite del 45 per cento si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Sti) inferiore a 60 mq;

     - la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60 per cento della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi; Se = Su + 60 per cento (Snr + Sp).

     b) Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:

     - la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti. Sc = Su + Snr totale + Sp.

     c) Per gli interventi di recupero secondario:

     - la superficie complessiva (Sc) è costituita dalle superfici abitabili aumentata del 70 per cento della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio. Sc = Su + 70 per cento (Snr all + Sp).

     Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisto dell'edificio, per la sola verifica del limite massimo di costo di cui all'art. 4, la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi (Sc = Su + Snr totale + Sp).

DEROGHE AI LIMITI MASSIMI DI COSTO

 

     Art. 7.

     La Regione potrà concedere deroghe ai limiti massimi di costo, determinati secondo i criteri sopra enunciati, sulla base di richieste motivate degli operatori, dandone comunicazione al C.E.R. solo nel caso vengano superati i massimali di costo fissati dal D.M. 518/94 e successivi aggiornamenti. Tali deroghe potranno essere concesse esclusivamente nei seguenti casi:

     - Interventi di nuova costruzione: per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o per interventi in zona sismica o in abitati da consolidare;

     - Interventi di recupero: per maggiori oneri conseguenti al vincolo di cui alla legge n. 1089/39, ad edifici particolarmente degradati, al consolidamento delle fondazioni, alle difficoltà di accesso e di impianto del cantiere.

     La richiesta di deroga ai limiti di costo regionali dovrà essere corredata di atti, relazioni tecniche, computi metrici estimativi ed ogni altro elemento utile a fornire alla Regione un quadro sufficientemente ampio e completo delle motivazioni che rendono assolutamente necessario il ricorso ai poteri di deroga.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

 

     Art. 8.

     Ai fini della valutazione del costo convenzionale per gli interventi di edilizia agevolata, che costituisce la base di calcolo del contributo, si adottano le seguenti modalità:

     - nella fase di concessione del contributo provvisorio, come definito dalla D.G.R. n. 1/95, punto 5, si adottano i massimali di costo vigenti al momento di emissione del provvedimento regionale;

     - nella fase di determinazione del contributo definitivo si adottano i massimali vigenti al momento dell'ultimazione dei lavori.

     Per gli interventi di edilizia sovvenzionata si applicano i massimali di costo vigenti al momento di inizio dei lavori. Nel caso di interventi eseguiti per stralci, per cui sia necessario verificare il costo dell'intervento sul progetto generale, si applicano i massimali di costo adottati per l'intervento più recente.

     Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito ai sensi del presente decreto, può essere aggiornato dalla Giunta regionale, annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.

     Le modalità di calcolo del costo convenzionale secondo il presente decreto si applicano adottando i massimali di costo riferiti ai vari periodi e riportati nell'allegata Tabella 2, secondo le seguenti modalità:

     - EDILIZIA AGEVOLATA: a tutti gli interventi per cui non sia stato emesso il provvedimento regionale definitivo di determinazione del contributo;

     - EDILIZIA SOVVENZIONATA: a tutti gli interventi del Programma quadriennale 1992/1995 non pervenuti alla fase di liquidazione a saldo del contributo e a quelli del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica.

QUADRI TECNICI ECONOMICI

 

     Art. 9.

     Ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo gli schemi allegati al presente decreto.

     Le modalità per l'applicazione delle maggiorazioni relative alla qualità aggiuntiva per gli interventi di nuova costruzione, di recupero primario, di recupero secondario e di manutenzione straordinaria si applicano secondo le specifiche allegate al presente decreto.

 

     Il presente decreto sostituisce il precedente emanato in data 22 febbraio 1999, n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale, della Regione n. 12 del 3 marzo 1999.

 

Tabella 1

MAGGIORAZIONI PER TIPOLOGIA ONEROSA

(D.G.R. 28 gennaio 1997 n. 2400)

     La maggiorazione per tipologia onerosa verrà riconosciuta:

     - per edifici a schiera, nella misura del 10 per cento;

     - per gli altri edifici nella misura indicata nella tabella seguente, variabile in relazione alla superficie utile media degli alloggi, appartenenti all'edificio:

 

 

CLASSE DI SUPERFICIE                MAGGIORAZIONE SUL C.B.N.

Su (media) <= 65 mq                            10%

Su (media) <= 70 e > 65 mq                      8%

Su (media) <= 75 e > 70 mq                      5%

Su (media) <= 80 e > 75 mq                      2%

 

 

Tabella 2

Valore dei massimali di costo regionali

applicabili nei vari periodi

(Omissis)

NOTE ESPLICATIVE SULLA QUALITA' AGGIUNTIVA

     A. POLIZZA POSTUMA DECENNALE

     La polizza postuma decennale copre i danni, dovuti a cause intrinseche, che l'opera può subire negli anni successivi alla sua ultimazione.

     Tra i danni coperti dall'assicurazione, oltre a quelli per «gravi difetti» di parti dell'opera destinati a lunga durata, possono essere previsti, come condizioni speciali, anche alcuni di quelli non destinati, per propria natura, a lunga durata, tuttavia in questa fase iniziale si prevede l'applicazione solo per le parti dell'opera destinate a lunga durata.

     Poiché la stipula della polizza presuppone lo svolgimento di un controllo tecnico da esercitarsi in fase di progettazione e di realizzazione dell'opera, al fine di garantirne, conseguentemente, un incremento di qualità, l'impegno tra contraente e Società assicuratrice dovrà essere strutturato e temporalmente congruente con l'esigenza di rendere sistematici i controlli lungo tutte le fasi del processo.

     Le modalità ed i contenuti dei controlli tecnici potrebbero essere predeterminati in modo da prevenire o ridurre i rischi di difformità.

     Le condizioni minime di copertura assicurativa necessaria per far sì che la polizza possa essere inclusa tra gli elementi che concorrono al riconoscimento di differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento sono le seguenti:

     - durata : 10 anni;

     - oggetto:

     a) rovina totale dell'opera;

     b) rovina e gravi difetti di parti dell'opera, destinate per propria natura a lunga durata (si intendono gli elementi costruttivi che permettono di scaricare i pesi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette di copertura il tutto in ogni suo elemento componente) anche se non compromettono la stabilità dell'opera nella sua globalità;

     c) certo e attuale pericolo di rovina dell'opera e delle parti prima indicate, purché derivanti da difetto di costruzione o del processo costruttivo dell'opera appalesatosi dopo il completamento dell'opera stessa;

     d) rovina di parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata, solo se conseguente ad un evento previsto ai punti precedenti;

     - pagamento del premio: a carico del costruttore;

     - somma assicurata: prezzo stimato dell'opera e fine lavori, annualmente indicizzato sulla base dell'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

     - determinazione del danno indennizzabile: in base al costo di costruzione con una franchigia minima non superiore al 10% del danno indennizzabile;

     - accertamento del danno: mediante accordo fra l'Assicurato e la compagnia di assicurazione; in via sussidiaria con periti nominati dalle parti.

 

     L'entità della maggiorazione riconosciuta sarà commisurata all'effettiva spesa sostenuta dall'operatore per la stipula della polizza, fermo restando il massimo stabilito dal vigente decreto sul costi.

 

     B. PIANO DI QUALITA'

     Vengono individuate due griglie, una per il recupero ed una per la nuova costruzione denominato "Piano di Qualità", in cui sono indicate le opere considerate migliorative e la relativa percentuale di maggiorazione da applicare ai costi base di recupero o nuova costruzione e, per gli interventi di edilizia agevolata, anche al costo di costruzione base indicato in convenzione ai fini della determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

     Il "Piano di Qualità", si trova inserito nelle schede di valutazione dei costi, l'operatore dovrà indicare le migliorie che intende realizzare le cui specifiche tecniche dovranno essere riportate nel capitolato allegato alla convenzione con il Comune.

     Se le migliorie dovessero essere realizzate con materiali diversi da quelli indicati nel "piano di qualità" l'incremento percentuale verrà ugualmente riconosciuto a condizione che gli stessi siano valutati simili o di qualità superiore, a giudizio insindacabile della Regione.

     Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 31, primo comma, lett. e), della L. 467/78) va compilata la scheda piano qualità relativa alla nuova costruzione.

     La determinazione delle percentuali di incremento delle opere di finitura ricomprese nel "piano di qualità" è stata ottenuta attraverso l'individuazione di alcune opere "standard" che costituiscono il livello minimo a cui uniformarsi nella realizzazione degli alloggi.

     Si riportano di seguito le caratteristiche di finitura più significative che connotano il livello standard degli alloggi:

     - Tamponatura con blocco termico intonacata esternamente con malta bastarda o di cemento;

     - infissi esterni in legno di abete, pino del nord o simili con vetro camera;

     - avvolgibili in pvc pesante;

     - impermeabilizzazione della copertura, se piana, con guaina da 4 mm.;

     - intonaco interno e scaiola;

     - canali di gronda, pluviali e scossaline in lamiera zincata;

     - portone d'ingresso al fabbricato in alluminio e vetro o legno e vetro;

     - impianto citofonico;

     - marciapiede perimetrale in asfalto o cemento;

     - rispetto della vigente normativa sul risparmio energetico;

     - radiatori in acciaio o alluminio;

     - pavimento in piastrelle monocottura 20x20 o simili;

     - porte interne tamburate in abete o simili;

     - portoncino di sicurezza di ingresso agli alloggi in legno.

 

     C. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

     Il programma di manutenzione definisce preventivamente i lavori, i metodi, i materiali, gli strumenti, il tempo richiesto e le verifiche che sono necessarie a valutare il momento opportuno per eseguire le operazioni di manutenzione. Affinché la maggiorazione di costo possa essere riconosciuta all'operatore; occorre che il programma stesso sia corredato della seguente documentazione:

     a) disegni ed indicazioni, elaborate dal progettista, contenenti tutte le informazioni necessarie alla conoscenza delle caratteristiche e della ubicazione nell'edificio dei componenti edili e degli impianti tecnologici oggetto di manutenzione;

     b) libretto o manuale d'uso, destinato agli utenti degli alloggi e redatto dall'impresa costruttrice, che contenga:

     - una descrizione dettagliata dell'alloggio;

     - disegni schematici degli impianti e di tutte le altre componenti che devono essere oggetto di manutenzione;

     - le norme, le operazioni e la periodicitá degli interventi da autoeseguire o affidare a terzi affinché siano conservati i requisiti di sicurezza e di funzionalità dell'alloggio.

     c) libretto di manutenzione, destinato al gestore o amministratore dell'edificio, redatto dall'impresa costruttrice, contenente schede tecniche, diagnostiche e di istruzioni, necessarie per l'identificazione e per la comprensione del funzionamento dei singoli elementi e degli impianti dell'edificio, nonché per la diagnosi funzionale e per la valutazione della periodicità delle operazioni di verifica e manutenzione.

 

     D. COMFORT AMBIENTALE

     Tra le maggiorazioni di costo per la qualità aggiuntiva compaiono il comfort acustico e quello igrometrico che vengono, di seguito, descritti separatamente.

 

     D.1 Comfort acustico

     Per poter fruire dell'incremento per il comfort acustico, occorre che siano verificate tutte le condizioni indicate ai successivi punti D.1.1, D.1.2 e D.1.3.

 

     D.1.1. ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE FACCIATE

     Il livello di isolamento acustico è espresso in termini di indice di valutazione Dnw richiesto alle facciate, relativamente ad interventi ubicati in:

     - aree di tipo misto Dnw > 30/35 dB;

     - aree di intensa attività umana Dnw > 35/40 dB;

     - aree prevalentemente industriali Dnw > 35/40 dB.

     (classi di destinazione d'uso dei territorio secondo il D.P.C.M. 113/91):

     La verifica va fatta applicando la formula:.

 

Dmw = 0,32*V / sommatoria(SI*10^(-Rwl/10) + 10^(Dn10-10)/10

 

dove:

     V = volume del locale;

     Si = superficie in metri quadrati dell'elemento di facciata con potere fonoisolante Rwi (dB);

     Rwi = potere fonoisolante di elementi di parete di facciata, certificato o valutato in base alla massa superficiale kg/mq con riferimento a soluzioni assimilabili;

     Dn10 = isolamento acustico di prese d'aria come da certificato;

     _(...) = sommatoria delle caratteristiche degli n elementi.

 

     La verifica, con calcolo su progetto e con sondaggio a campione in opera, va fatta con riferimento a locali residenziali, (letto) non prospicienti logge, affacciati su fronti in espansione diretta al rumore della via di traffico di maggior importanza.

 

     D.1.2. ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI DI IMPATTO

     Il livello di rumore da calpestio, espresso in termini di indice di valutazione dei livello LnT di pressione sonora di calpestio normalizzato, deve essere minore o uguale a 60 dB.

     La verifica su progetto va fatta applicando la formula:

 

LnT = Lnw+DLw+15-10logV+c

 

dove:

     V = volume, espresso in mc, del locale disturbato;

     Lnw = livello rumore da calpestio del solaio non rivestito come da certificazione di prova UNI 8270 o valutato con riferimento a soluzioni assimilabili secondo indicazioni normative (UNI 8473);

     DLw = indice di miglioramento del rumore di calpestio dovuto al pavimento, come da certificazione UNI 8437 o valutato con riferimento a soluzioni assimilabili rispetto alle caratteristiche tecniche documentate dei materiali utilizzati per la riduzione dei rumori d'impatto;

     c = fattore di correzione per trasmissione laterale pari a: +4.

 

     La verifica, con calcolo su progetto e con sondaggio a campione in opera, va operata con riferimento a

     1) locale letto rispetto a locali sovrapposti di altro alloggio sia per sovrapposizioni dirette che per sovrapposizioni in diagonale qualora si tratti di locali presumibilmente rumorosi (cucine, scale interne ecc.);

     2) locale di soggiorno rispetto a zone di circolazione comune;

     3) locale di soggiorno rispetto a locali sovrapposti di altri alloggi.

 

     D.1.3. ISOLAMENTO ACUSTICO AL RUMORE AEREO TRA I LOCALI

     Il livello di isolamento acustico delle pareti poste fra due ambienti DnW, espresso in termini di indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato in opera, dovrà essere pari a:

     Dnw (dB) = 45 dB per pareti poste tra alloggi diversi e tra alloggi e spazi comuni dell'organismo abitativo;

     Dnw (dB) = 47 dB per pareti poste tra residenza ed autorimessa.

     Non si fa riferimento a pareti poste tra vani dello stesso alloggio.

     La verifica su progetto va fatta applicando la formula:

 

Dnw = Rw -5 S2/10 + log 032 V1/S1

 

dove:

     Rw [*] = potere fonoisolante della parte o solaio come da certificazione di prova (UNI 8270 parte 3^ e UNI 8438) oppure valutato in base alla massa superficiale con riferimento a soluzioni assimilabili (in dB);

     S2 = superficie totale di pareti irraggianti collegate dall'uno o dall'altro lato alla parte divisoria, in metri quadrati;

     V =  volume del locale disturbato, in metri cubi;

     s1 = superficie della parte o solaio divisorio posto tra locale disturbante e locale disturbato.

 

[*] Nel caso di parete divisoria costituita da porzioni di parete a diverso potere fonoisolante o da parete e infisso va calcolato il potere fonoisolante composto in base a quello delle diverse parti e alla relativa estensione di superficie.

 

     La verifica, con calcolo su progetto e con sondaggio a campione in opera, va applicata preferenzialmente su locali letto adiacenti a vani o a spazi comuni dell'organismo abitativo o a spazi comuni e/o di servizio di altro alloggio, maggiormente rumorosi e realizzati con soluzioni tecniche meno performanti.

 

     D.2. Comfort igrometrico

     Il benessere igrometrico globale dipende da:

     - temperatura dell'aria interna;

     - temperatura media radiante;

     - umidità relativa.

     In riferimento alla temperatura dell'aria interna vi sono le relative norme che regolano il valore massimo da assumere per tale parametro, pertanto non si prende in considerazione tale fattore.

     Relativamente alla temperatura media radiante negli ambienti questa dipende principalmente dal grado di isolamento termico e dall'inerzia termica delle pareti verticali e dei solai e dalla presenza di ponti termici. Anche per questo parametro si rimanda alle specifiche della normativa vigente in campo di contenimento dei consumi energetici.

     Relativamente all'umidità relativa può essere limitato il suo aumento nei locali abitativi, nella stagione invernale, attraverso opportuni dispositivi atti a consentire i ricambi d'aria orari previsti dalla normativa vigente. La ventilazione dei locali potrà anche nella stagione estiva raggiungere un sufficiente benessere igrometrico anche se in misura più limitata.

     In particolare solo rispetto a questo parametro viene stabilito un aumento di costo in funzione di livelli prestazionali minimi.

 

     D.2.1. RINNOVO ARIA AMBIENTE

     Per poter fruire del differenziale di costo aggiuntivo per il comfort igrometrico, è necessario che negli alloggi sia prevista la presenza di dispositivi di ventilazione meccanica.

     La portata complessiva degli estrattori per metri cubi dell'alloggio campione, scelto con la logica del massimo rischio, deve essere maggiore o uguale a 0,5.

     Dovrà essere precisata e certificata la portata totale di estrazione minima (Qsm) e massima (QsM) degli estrattori in metri cubi, l'ora e la loro localizzazione.

     Dovrà essere specificata la presenza di prese d'aria, la loro dislocazione e la loro dimensione in cmq.

     La verifica si effettuerà applicando al formula:

n = Qv/v >= 0,5

con

QV = (5Qsm+QsM) / 6 in metri cubi/ora metro cubo

 

     La scelta dell'alloggio campione a rischio verrà operata con riferimento a:

     - ubicazione ai piani bassi;

     - prevalenza affacciamenti protetti;

     - minimo rapporto tra superficie complessiva infissi e superficie utile alloggio;

     - eventuale affaccio su fronte unico.

 

 

SCHEDE

(Omissis)