Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.2 interventi settoriali |
Data: | 10/11/2009 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 della direttiva n. 2004/22/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva |
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi [...] |
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.2.226 - Direttiva 10 novembre 2009, n. 137.
Direttiva n. 2009/137/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005
(G.U.U.E. 11 novembre 2009, n. L 294)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Gli allegati specifici relativi agli strumenti della
(3) Poiché sono state elaborate nuove specifiche tecniche per i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, il requisito specifico di cui al punto 2.1 dell'allegato MI-002 potrebbe provocare ostacoli al progresso e all'innovazione tecnica e creare barriere alla libera circolazione dei contatori del gas. Va quindi sostituito da una prescrizione più generale relativa alle prestazioni.
(4) Al punto 7.3 dell'allegato I la
(5) In conformità con il punto 34 del progetto interistituzionale "Legiferare meglio" [2], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(6) La
(7) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per gli strumenti di misura istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal 1 giugno 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.
[2] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
ALLEGATO
La
1) nella parte "Errore massimo tollerato" dei requisiti specifici nell'allegato MI-001 è aggiunto il seguente punto 6 bis:
"6 bis. Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.";
2) l'allegato MI-002 è così modificato:
a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella è sostituito dal seguente:
"Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.";
b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo è aggiunto dopo la nota:
"Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.";
3) nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:
"Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.";
4) nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:
"Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.";
5) nell'allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente punto 2.8:
"2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte."