§ 2.3.132 - Decisione 17 ottobre 2002, n. 871.
Decisione n. 2002/871/CE della Commissione che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:17/10/2002
Numero:871


Sommario
Art. 1.      La presente decisione si applica alla presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, a qualsiasi modifica di questi piani e alla notifica [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si intende per «unità di produzione»: l'insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, [...]
Art. 3.      Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti agli articoli 4 e 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri comunicano [...]
Art. 4.      Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri comunicano le [...]
Art. 5.      Per permettere alla Commissione di esaminare le misure finanziarie a favore dell'industria carboniera nel corso dell'esercizio carboniero successivo, gli Stati membri notificano le informazioni [...]
Art. 6.      Sono notificati su formato libero
Art. 7.      I documenti ricevuti o elaborati dalle amministrazioni nazionali in esecuzione della presente decisione devono essere centralizzati nei servizi nazionali ed essere tenuti a disposizione della [...]
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 2.3.132 - Decisione 17 ottobre 2002, n. 871.

Decisione n. 2002/871/CE della Commissione che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 300).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, in particolare l'articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 1407/2002, la Commissione esamina le misure notificate dagli Stati membri relative agli interventi a favore dell'industria carboniera e delibera sulla loro conformità.

     (2) A tal fine, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le misure finanziarie che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero. Devono precisare la natura di questi interventi riferendosi alle forme di aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1407/2002. Presentano alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo dei costi di produzione e stabiliscono un nesso con i piani comunicati alla Commissione, più precisamente i piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere.

     (3) Per poter valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti, la Commissione deve disporre di informazioni dettagliate, comparabili e verificabili. È di conseguenza necessario stabilire un quadro comune per la presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, nonché per la notifica degli aiuti all'industria carboniera.

     (4) Per tener conto delle informazioni relative all'anno 2001 di riferimento, si rinvia, per tale anno, alla decisione n. 3632/93/CECA della Commissione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La presente decisione si applica alla presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, a qualsiasi modifica di questi piani e alla notifica delle misure finanziarie che gli Stati membri prevedono di adottare a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si intende per «unità di produzione»: l'insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, in grado di produrre carbone grezzo in maniera indipendente da altre unità di produzione, rispettando la legislazione dello Stato membro in materia di tutela della sicurezza e della salute nelle industrie estrattive.

     Il «costo di produzione» e le «perdite alla produzione corrente», quali definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 1407/2002, sono calcolabili per ciascuna unità di produzione.

 

          Art. 3.

     Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti agli articoli 4 e 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri comunicano le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 9, paragrafo 6, lettere b), c), e) ed f), di detto regolamento utilizzando i moduli seguenti:

     a) per le unità di produzione sotterranee: i moduli A.1 e B.1 figuranti all'allegato I della presente decisione;

     b) per le unità di produzione a cielo aperto: i moduli A.2 e B.2 figuranti all'allegato II della presente decisione.

 

          Art. 4.

     Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri comunicano le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento utilizzando i moduli seguenti:

     a) per le unità di produzione sotterranee: il modulo A.1 figurante all'allegato I e il modulo D figurante all'allegato III della presente decisione;

     b) per le unità di produzione a cielo aperto: il modulo A.2 figurante all'allegato II e il modulo D figurante all'allegato III della presente decisione.

 

          Art. 5.

     Per permettere alla Commissione di esaminare le misure finanziarie a favore dell'industria carboniera nel corso dell'esercizio carboniero successivo, gli Stati membri notificano le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1407/2002, utilizzando i moduli seguenti:

     a) per le unità di produzione sotterranee: i moduli B.1 e C.1 figuranti all'allegato I della presente decisione;

     b) per le unità di produzione a cielo aperto: i moduli B.2 e C.2 figuranti all'allegato II della presente decisione.

 

          Art. 6.

     Sono notificati su formato libero:

     a) le informazioni relative ai costi destinati a essere coperti da aiuti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002, conformemente alle categorie di costi definite all'allegato di detto regolamento;

     b) le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 6, lettere a), d) e g), come pure all'articolo 9, paragrafo 7, di detto regolamento.

 

          Art. 7.

     I documenti ricevuti o elaborati dalle amministrazioni nazionali in esecuzione della presente decisione devono essere centralizzati nei servizi nazionali ed essere tenuti a disposizione della Commissione.

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO I

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     (Omissis)