Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni |
Data: | 17/10/2002 |
Numero: | 871 |
Sommario |
Art. 1. La presente decisione si applica alla presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, a qualsiasi modifica di questi piani e alla notifica [...] |
Art. 2. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si intende per «unità di produzione»: l'insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, [...] |
Art. 3. Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti agli articoli 4 e 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri comunicano [...] |
Art. 4. Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2002, gli Stati membri comunicano le [...] |
Art. 5. Per permettere alla Commissione di esaminare le misure finanziarie a favore dell'industria carboniera nel corso dell'esercizio carboniero successivo, gli Stati membri notificano le informazioni [...] |
Art. 6. Sono notificati su formato libero |
Art. 7. I documenti ricevuti o elaborati dalle amministrazioni nazionali in esecuzione della presente decisione devono essere centralizzati nei servizi nazionali ed essere tenuti a disposizione della [...] |
Art. 8. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 2.3.132 - Decisione 17 ottobre 2002, n. 871.
Decisione n. 2002/871/CE della Commissione che stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni necessarie all'applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera
(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 300).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente al
(2) A tal fine, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tutte le misure finanziarie che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero. Devono precisare la natura di questi interventi riferendosi alle forme di aiuti previsti dal
(3) Per poter valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti, la Commissione deve disporre di informazioni dettagliate, comparabili e verificabili. È di conseguenza necessario stabilire un quadro comune per la presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, nonché per la notifica degli aiuti all'industria carboniera.
(4) Per tener conto delle informazioni relative all'anno 2001 di riferimento, si rinvia, per tale anno, alla
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La presente decisione si applica alla presentazione da parte degli Stati membri dei piani di chiusura e/o di accesso a riserve carboniere, a qualsiasi modifica di questi piani e alla notifica delle misure finanziarie che gli Stati membri prevedono di adottare a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero.
Ai fini dell'applicazione della presente decisione, si intende per «unità di produzione»: l'insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, in grado di produrre carbone grezzo in maniera indipendente da altre unità di produzione, rispettando la legislazione dello Stato membro in materia di tutela della sicurezza e della salute nelle industrie estrattive.
Il «costo di produzione» e le «perdite alla produzione corrente», quali definiti all'articolo 2, lettere e) ed f), del
Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti agli articoli 4 e 5, paragrafo 3 del
a) per le unità di produzione sotterranee: i moduli A.1 e B.1 figuranti all'allegato I della presente decisione;
b) per le unità di produzione a cielo aperto: i moduli A.2 e B.2 figuranti all'allegato II della presente decisione.
Per permettere alla Commissione di esaminare il rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, del
a) per le unità di produzione sotterranee: il modulo A.1 figurante all'allegato I e il modulo D figurante all'allegato III della presente decisione;
b) per le unità di produzione a cielo aperto: il modulo A.2 figurante all'allegato II e il modulo D figurante all'allegato III della presente decisione.
Per permettere alla Commissione di esaminare le misure finanziarie a favore dell'industria carboniera nel corso dell'esercizio carboniero successivo, gli Stati membri notificano le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 10, del
a) per le unità di produzione sotterranee: i moduli B.1 e C.1 figuranti all'allegato I della presente decisione;
b) per le unità di produzione a cielo aperto: i moduli B.2 e C.2 figuranti all'allegato II della presente decisione.
Sono notificati su formato libero:
a) le informazioni relative ai costi destinati a essere coperti da aiuti di cui all'articolo 7 del
b) le informazioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 6, lettere a), d) e g), come pure all'articolo 9, paragrafo 7, di detto regolamento.
I documenti ricevuti o elaborati dalle amministrazioni nazionali in esecuzione della presente decisione devono essere centralizzati nei servizi nazionali ed essere tenuti a disposizione della Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)