Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni |
Data: | 23/07/2002 |
Numero: | 1407 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Aiuti. |
Art. 4. Aiuti alla riduzione dell'attività. |
Art. 5. Aiuti all'accesso alle riserve carboniere. |
Art. 6. Diminuzione progressiva degli aiuti erogati. |
Art. 7. Aiuti alla copertura di oneri eccezionali. |
Art. 8. Disposizioni comuni. |
Art. 9. Notifica. |
Art. 10. Esame e autorizzazione. |
Art. 11. Relazioni della Commissione. |
Art. 12. Disposizioni di applicazione. |
Art. 13. Revisione. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 2.3.123 - Regolamento 23 luglio 2002, n. 1407.
Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera.
(G.U.C.E. 2 agosto 2002, n. L 205).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e) e 89,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del comitato consultivo istituito conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato CECA e le regole adottate per la sua applicazione, in particolare la
(2) Lo squilibrio concorrenziale del carbone comunitario rispetto al carbone importato ha imposto all'industria carboniera negli ultimi decenni l'adozione di importanti misure di ristrutturazione e riduzione di attività.
(3) La Comunità è diventata sempre più dipendente dalle importazioni di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, una diversificazione delle fonti energetiche per zone geografiche e per prodotti consentirà di creare condizioni di approvvigionamento più sicure. Tale strategia prevede anche lo sviluppo di fonti interne di energia primaria, con particolare riferimento a quelle utilizzate nella produzione di elettricità.
(4) Inoltre, la situazione politica mondiale conferisce una dimensione del tutto nuova alla valutazione dei rischi geopolitici e dei rischi di sicurezza in materia energetica, dando un significato più ampio al concetto di sicurezza dell'approvvigionamento. In tale contesto, occorre procedere ad una valutazione sistematica dei rischi legati alla struttura dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.
(5) Come afferma il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, risulta quindi necessario, in base agli attuali parametri energetici, adottare misure che permetteranno di garantire l'accesso a riserve carboniere, e quindi una disponibilità potenziale di carbone comunitario.
(6) A tal fine, il Parlamento europeo ha adottato il 16 ottobre 2001 una risoluzione sul Libro verde della Commissione su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che riconosce l'importanza del ruolo del carbone in quanto fonte autoctona di energia. Il Parlamento ritiene che occorra prevedere un sostegno finanziario alla produzione carboniera, pur riconoscendo la necessità di accrescere l'efficacia di questo settore e di ridurne le sovvenzioni.
(7) Il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione - che è espressione del principio generale di precauzione - è un obiettivo che giustifica quindi il mantenimento di capacità di produzione carboniera sostenute da aiuti di Stato. La realizzazione di questo obiettivo non mette tuttavia in discussione la necessità di proseguire nel processo di ristrutturazione dell'industria carboniera dato che in futuro la produzione comunitaria di carbone rimarrà in gran parte non concorrenziale rispetto al carbone importato.
(8) Una produzione minima di carbone contribuirà, unitamente ad altre misure, in particolare quelle dirette a promuovere le fonti rinnovabili, a mantenere una percentuale di fonti interne di energia primaria che consentirà di rafforzare significativamente la sicurezza energetica dell'Unione. Inoltre, una percentuale di fonti comunitarie di energia primaria contribuirà alla promozione degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile.
(9) Il contesto strategico della sicurezza energetica ha carattere evolutivo il che giustifica a medio termine una revisione del presente regolamento tenendo conto dei contributi di tutte le fonti interne di energia primaria.
(10) Il presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere le fonti di energia che concorrono al loro approvvigionamento. Eventuali concessioni di aiuti, compresa la loro entità, devono avvenire nel rispetto delle norme applicabili a ciascuna categoria di fonti di energia e tenendo conto dei loro meriti rispettivi.
(11) Conformemente al principio di proporzionalità, la produzione di carbone sovvenzionato deve essere limitata allo stretto necessario per contribuire efficacemente all'obiettivo di sicurezza energetica. Gli aiuti accordati dagli Stati membri saranno quindi limitati alla copertura dei costi di investimento o delle perdite alla produzione corrente quando lo sfruttamento si inserisce in un piano di accesso alle riserve carboniere.
(12) Gli aiuti di Stato volti a contribuire al mantenimento di un accesso a riserve carboniere a titolo della sicurezza energetica dovrebbero essere destinati alle unità di produzione che potrebbero contribuire a tale obiettivo a condizioni economiche soddisfacenti. L'attuazione di questi principi permetterà di erogare aiuti decrescenti all'industria carboniera.
(13) Tenuto conto dei rischi derivanti dagli imprevisti geologici, gli aiuti per coprire gli investimenti iniziali relativi ai costi consentono alle unità di produzione economicamente valide, o prossime ad esserlo, di porre in atto gli investimenti tecnici necessari a mantenere la loro capacità competitiva.
(14) La ristrutturazione dell'industria carboniera ha ripercussioni sociali e regionali importanti conseguenti alle riduzioni di attività. Le unità di produzione non ammissibili agli aiuti al fine di mantenere l'accesso alle riserve di carbone dovranno quindi beneficiare, temporaneamente, di aiuti diretti ad attenuare le conseguenze sociali e regionali legate alla loro chiusura. Questi aiuti permetteranno in particolare agli Stati membri di attuare misure adeguate per procedere ad una riconversione sociale e economica delle regioni colpite dalla ristrutturazione.
(15) Le imprese potranno inoltre beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono sul costo di produzione. Tali aiuti sono finalizzati a coprire oneri eccezionali, più precisamente gli oneri residui.
(16) Grazie alla progressiva riduzione del volume di aiuti erogato all'industria carboniera, gli Stati membri, nel rispetto dei loro imperativi di bilancio, potranno procedere ad una redistribuzione degli aiuti al settore dell'energia secondo criteri diversi, fondati sul principio di un trasferimento progressivo degli aiuti tradizionalmente concessi alle energie convenzionali (in particolare al settore carboniero) verso le fonti energetiche rinnovabili. Gli aiuti alle fonti di energia rinnovabili saranno erogati nel rispetto delle norme e delle modalità dettate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.
(17) Nell'assolvimento della sua missione la Comunità deve garantire la fissazione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.
(18) Una produzione minima di carbone sovvenzionata contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia europea in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone e consentirà di trasferirla nelle regioni grandi produttrici di carbone fuori dell'Unione. Tale politica contribuirà ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra a livello mondiale.
(19) Il potere di cui la Commissione dispone in materia di autorizzazione degli aiuti deve esercitarsi in base ad una conoscenza precisa e completa delle misure che i governi prevedono di adottare. Occorre quindi che gli Stati membri notifichino alla Commissione un riepilogo completo di tutti gli interventi che intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera, precisando le ragioni e lo scopo degli interventi previsti, come pure la loro appartenenza a piani di accesso a riserve carboniere e, se necessario, con eventuali piani di chiusura notificati alla Commissione.
(20) Per tener conto della scadenza stabilita nella
(21) Sempreché siano compatibili con il regime istituito dal presente regolamento, gli Stati membri possono anche concedere, all'industria carboniera, aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti a favore della tutela dell'ambiente ed aiuti alla formazione. La loro concessione dovrà essere conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti dalla Commissione per queste categorie di aiuti.
(22) L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento dopo la scadenza del trattato CECA e della
(23) Il regime di aiuti di Stato proposto tiene conto di fattori molto diversi che caratterizzano l'attuale settore carboniero e il mercato energetico comunitario nel suo insieme. Durante l'applicazione del regime sarà necessario procedere - sulla base di un'apposita relazione - ad una valutazione di questi fattori, i quali sono soggetti a variazioni più o meno forti, alcune delle quali non prevedibili; particolare attenzione dovrà essere riservata all'effettivo contributo del carbone comunitario al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione nel contesto dello sviluppo sostenibile. In base a questa relazione, tenendo conto delle diverse categorie di combustibili fossili disponibili nel territorio della Comunità, la Commissione formulerà proposte al Consiglio, che terranno conto dell'evoluzione e delle prospettive a lungo termine del presente regime, in particolare degli aspetti sociali e regionali legati alla ristrutturazione dell'industria carboniera.
(24) Il presente regolamento entra in vigore il più presto possibile dopo la scadenza del trattato CECA ed è applicato retroattivamente affinché possa garantire di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni in esso contenute,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1
Disposizioni generali e definizioni
Art. 1. Obiettivo.
Il presente regolamento stabilisce regole per la concessione di aiuti di Stato volti a contribuire alla ristrutturazione dell'industria carboniera. Le regole ivi fissate prendono in considerazione:
- gli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore,
- la necessità di mantenere a titolo di misura precauzionale, una quantità minima di fonti interne di produzione di carbone che consenta di garantire un accesso alle riserve.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "carbon fossile o carbone": carboni di alta, media e bassa qualità di classe "A" e "B" ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni [1];
b) "piano di accesso alle riserve carboniere": piano stabilito da uno Stato membro, che prevede la produzione di una quantità minima di carbone interno che deve consentire di garantire un accesso a riserve carboniere;
c) "piano di chiusura": piano stabilito da uno Stato membro, che prevede le misure che devono portare alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone;
d) "costi di investimento iniziale": i costi in capitale fisso che si riferiscono direttamente ai lavori di infrastruttura o alle attrezzature necessarie per lo sfruttamento delle risorse carboniere nelle miniere esistenti;
e) "costi di produzione": i costi legati alla produzione corrente, calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Sono coperte, oltre alle operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura, vaglio, ed il trasporto al punto di consegna;
f) "perdite alla produzione corrente": il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale.
[1] Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998); classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e sistema internazionale di codificazione per l'utilizzo di carboni di bassa qualità (1999).
Art. 3. Aiuti.
1. Gli aiuti all'industria del carbone possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune soltanto se soddisfano le disposizioni del capo 2, fatti salvi i regimi degli aiuti di Stato relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'ambiente e alla formazione.
2. Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nella Comunità.
Capo 2
Categorie di aiuti
Art. 4. Aiuti alla riduzione dell'attività.
Gli aiuti erogati a un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite riguardanti la produzione corrente delle unità di produzione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune unicamente alle seguenti condizioni:
a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2007;
b) l'aiuto notificato per tonnellata equivalente-carbone non supera il divario tra il costo di produzione e l'introito prevedibili per un esercizio carboniero. L'aiuto effettivamente versato è oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carboniero successivo a quello per il quale l'aiuto è stato concesso;
c) l'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non potrà condurre a prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi;
d) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione di concorrenza tra gli acquirenti e tra gli utilizzatori di carbone nella Comunità;
e) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione di concorrenza in particolare per quanto riguarda il mercato dell'elettricità, il mercato di produzione combinata di calore ed elettricità nonché il mercato della siderurgia.
Art. 5. Aiuti all'accesso alle riserve carboniere.
1. Gli Stati membri possono, conformemente a quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, concedere aiuti a un'impresa destinati specificamente alle unità di produzione o a un gruppo di unità di produzione soltanto se tali aiuti contribuiscono a mantenere l'accesso alle riserve carboniere. Un'unità di produzione può ricevere gli aiuti soltanto se rientra in una delle categorie di cui ai paragrafi 2 o 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 non possono essere cumulati.
Aiuti all'investimento iniziale
2. Gli aiuti destinati alla copertura dei costi di investimento iniziale possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune soltanto se soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 4, lettere c), d) ed e), nonché alle condizioni di seguito riportate:
a) l'aiuto è riservato a unità di produzione esistenti che non hanno beneficiato di nessun aiuto a titolo dell'articolo 3 della
b) le unità di produzione stabiliscono un piano di sfruttamento e un piano finanziario dai quali risulta che l'aiuto concesso al progetto di investimento in questione deve consentire a queste unità di produzione di assicurare la validità economica;
c) l'aiuto notificato e effettivamente versato non supera il 30% del costo totale del pertinente progetto d'investimento che consentirà ad una unità di produzione di diventare competitiva rispetto ai prezzi praticati per i carboni di qualità simile proveniente da paesi terzi.
l'aiuto concesso ai sensi del presente paragrafo, in forma di un singolo versamento o distribuito su vari anni, non può essere corrisposto dopo il 31 dicembre 2010.
Aiuti alla produzione corrente
3. Gli aiuti destinati alla copertura di perdite alla produzione corrente possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune unicamente alle condizioni stabilite all'articolo 4, lettere da b) a e), e alle seguenti condizioni:
a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa rientra in un piano d'accesso alle riserve carboniere;
b) gli aiuti concessi alle unità di produzione che, tenuto conto segnatamente del livello e dell'evoluzione dei costi di produzione, e nel limite della quantità di carbone di origine comunitaria che deve essere prodotta conformemente al piano di cui alla lettera a), presentano le migliori prospettive economiche.
Art. 6. Diminuzione progressiva degli aiuti erogati.
1. Il volume complessivo degli aiuti concessi all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 3, deve seguire una tendenza degressiva in modo da ridursi in maniera significativa. Non possono essere concessi aiuti alla riduzione di attività oltre il 31 dicembre 2007.
2. Il volume complessivo degli aiuti all'industria carboniera concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 non deve superare, nell'esercizio di qualsiasi anno dopo il 2003, l'importo autorizzato dalla Commissione ai sensi degli articoli 3 e 4 della
In deroga al precedente comma, per gli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1° maggio 2004 il volume complessivo degli aiuti all'industria carboniera concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 non deve superare, nell'esercizio di qualsiasi anno dopo il 2004, l'importo autorizzato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 per l'esercizio 2004. [1]
Art. 7. Aiuti alla copertura di oneri eccezionali.
1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che svolgono o hanno svolto un'attività legata alla produzione di carbone, per permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone e non correlati alla produzione corrente ("oneri residui"), possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il loro importo non supera tali costi. Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti categorie di costi:
a) i costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a ristrutturazioni, tra l'altro i costi connessi con il risanamento ambientale di vecchi siti di estrazione di carbone;
b) i costi a carico di più imprese.
2. Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone sono definite nell'allegato.
Art. 8. Disposizioni comuni.
1. L'importo autorizzato dell'aiuto concesso in forza di una disposizione del presente regolamento viene calcolato tenendo conto dell'aiuto concesso agli stessi fini, sotto qualunque forma, nel quadro di qualsiasi altra risorsa nazionale.
2. Ogni aiuto percepito da un'impresa dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come reddito distinto rispetto al fatturato. Quando un'impresa beneficiaria di un aiuto concesso in forza del presente regolamento esercita oltre all'attività carboniera anche un'altra attività economica, i fondi concessi sono oggetto di una contabilità distinta che consente di individuare chiaramente i flussi finanziari concessi a titolo del presente regolamento. Essi sono gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso quest'altra attività.
Capo 3
Procedure di notifica, esame e autorizzazione
Art. 9. Notifica.
1. Oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 88 del trattato e al
2. Gli Stati membri che concedono aiuti all'industria carboniera comunicano alla Commissione tutte le informazioni che, in relazione al contesto energetico, consentono di giustificare la capacità di produzione stimata che rientra nel piano di accesso a riserve carboniere, il livello minimo di produzione necessario per garantire il suddetto accesso nonché, in ordine alle categorie di aiuti di cui al presente regolamento, le forme di aiuto appropriate, tenendo conto delle peculiarità dell'industria carboniera in ciascuno Stato membro.
3. I costi di produzione sono calcolati conformemente allo schema delle dichiarazioni dei costi trimestrali inviato alla Commissione dalle imprese carboniere o dalle loro associazioni. Le imprese carboniere includono nel loro calcolo dei costi di produzione l'ammortamento normale e i tassi di interesse reali sul capitale preso in prestito. Gli oneri per interessi imputabili sul capitale preso in prestito si basano su tassi di interesse basati sul mercato e sono limitati alle operazioni (processi) di cui all'articolo 2, lettera e).
4. Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla riduzione dell'attività di cui all'articolo 4 notificano preventivamente alla Commissione, entro il 31 ottobre 2002, un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:
a) l'individuazione delle unità di produzione;
b) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per esercizio carboniero; tali costi sono calcolati conformemente al paragrafo 3;
c) la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione che rientrano nel piano di chiusura;
d) l'importo stimato degli aiuti alla riduzione dell'attività, per esercizio carboniero.
5. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sottopongono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, un piano provvisorio di accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo criteri di selezione obiettivi, ad esempio in materia di validità economica, ai quali devono rispondere le unità di produzione per essere ammesse agli aiuti ai progetti di investimento.
6. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, sottopongono alla Commissione, entro il 31 ottobre 2002, un piano di accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:
a) i criteri di selezione obbiettivi ai quali devono rispondere le unità di produzione onde poter rientrare nel piano;
b) l'individuazione delle unità di produzione o del gruppo di unità di produzione di una stessa impresa carboniera che rispondono ai suddetti criteri di selezione;
c) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; tali costi sono calcolati conformemente al paragrafo 3;
d) un piano di sfruttamento e un piano finanziario stabiliti a livello di ciascuna unità di produzione o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa che rispecchi i principi degli Stati membri in materia di bilancio;
e) la produzione di carbone stimata per esercizio carboniero delle unità di produzione, o del gruppo di unità di produzione di una stessa impresa, che rientrano nel piano di accesso a riserve carboniere;
f) l'importo stimato degli aiuti all'accesso alle riserve carboniere per esercizio carboniero;
g) le percentuali rispettive del carbone di origine comunitaria e delle fonti rinnovabili di energia in rapporto all'entità delle fonti interne di energia primaria atte a contribuire all'obiettivo di sicurezza energetica nel quadro dello sviluppo sostenibile e il loro prevedibile andamento.
6 bis. Gli Stati membri che aderiscono all'Unione il 1° maggio 2004 presentano non appena possibile dopo l'adesione e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2004 i piani di cui ai paragrafi 4, 5 e 6. [2]
7. Nell'ambito della notifica dei piani di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Essi indicano più particolarmente le riduzioni di emissioni attribuibili all'utilizzazione di tecnologie pulite di combustione del carbone.
8. Gli Stati membri possono, ove ciò sia debitamente giustificato, notificare alla Commissione l'individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di cui ai paragrafi 4 e 6 entro giugno 2004. Gli Stati Membri che aderiscono all'Unione il 1° maggio 2004, possono effettuare la notifica dopo l'adesione e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2004. [3]
9. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani ad essa previamente comunicati ai sensi dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8.
10. Gli Stati membri notificano tutti i provvedimenti finanziari che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero e precisano la loro natura riferendosi alle forme di aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7. Presentano alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani notificati alla Commissione conformemente ai paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8.
11. Gli Stati membri notificano l'importo e tutte le informazioni relative al calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero, al più tardi sei mesi dopo la chiusura di questo esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, indicano anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati.
12. In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7 e in occasione del calcolo degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri comunicano ogni informazione necessaria a verificare se sono state osservate le condizioni e i criteri stabiliti da queste disposizioni.
Art. 10. Esame e autorizzazione.
1. La Commissione esamina il/i piano/i notificato/i ai sensi dell'articolo 9. La Commissione prende una decisione sulla conformità di questi piani con le condizioni e i criteri fissati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e sulla loro conformità rispetto agli obbiettivi del presente regolamento, nell'osservanza delle norme di procedura di cui al
2. La Commissione esamina le misure notificate a norma dell'articolo 9, paragrafo 10, alla luce dei piani che le sono stati comunicati a norma dell'articolo 9, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8. Essa adotta una decisione nell'osservanza delle disposizioni del
Capo 4
Disposizioni transitorie e finali
Art. 11. Relazioni della Commissione.
1. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, che illustra in particolare le esperienze fatte e i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento dalla sua entrata in vigore. Essa valuta, in relazione alle misure poste in atto dagli Stati membri, i risultati della ristrutturazione dell'industria carboniera e gli effetti sul mercato interno.
2. La Commissione presenta un bilancio delle quote rispettive delle varie fonti interne di energia primaria in ciascuno Stato membro, comprese le diverse categorie di combustibili fossili disponibili. Tenendo conto degli sviluppi delle fonti rinnovabili di energia, valuta il contributo effettivo del carbone di origine comunitaria alla sicurezza energetica a lungo termine nell'Unione europea, in una strategia di sviluppo sostenibile e presenta le sue conclusioni in ordine alla quantità di carbone necessaria a tal fine.
Art. 12. Disposizioni di applicazione.
La Commissione adotta tutte le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essa stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni che permetteranno di valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti.
Art. 13. Revisione.
1. In base alla relazione di cui all'articolo 11, la Commissione presenta, ove necessario, al Consiglio proposte di modifica del presente regolamento riguardanti la sua applicazione agli aiuti relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2008. Le proposte determineranno in particolare, nel rispetto del principio della riduzione degli aiuti, i principi in base ai quali i piani degli Stati membri saranno posti in atto a partire dal 1° gennaio 2008.
2. I principi di cui al paragrafo 1 saranno stabiliti in relazione agli obiettivi descritti all'articolo 1, segnatamente in considerazione delle ripercussioni sociali e regionali delle misure da adottare e del contesto energetico.
Art. 14. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 24 luglio 2002.
2. Gli aiuti riguardanti i costi relativi all'esercizio 2002 possono comunque, in base a una richiesta motivata da parte di uno Stato membro, continuare ad essere soggetti alle norme e ai principi di cui alla
3. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2010.
Allegato
Definizione dei costi di cui all'articolo 7
1. Costi e costi previsionali incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione ossia esclusivamente:
a) gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;
b) le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione;
c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro posto di lavoro in seguito a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
d) gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carboniero, e in particolare i costi di formazione;
e) le consegne gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;
g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione;
h) i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione che sono oggetto di misure di chiusura a causa della ristrutturazione;
i) i costi connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone e in particolare:
- gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico,
- gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombro delle acque di scarico;
j) gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori;
k) i deprezzamenti intrinseci eccezionali sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione (senza tener conto di ogni rivalutazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1994 che supererebbe il tasso d'inflazione).
2. Costi e costi previsionali incombenti a più imprese
a) l'aumento derivante dalla diminuzione, dovuta alle ristrutturazioni, del numero di chi versa i contributi, dei contributi inerenti, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali;
b) le spese causate dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico;
c) l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, dopo la ristrutturazione, della produzione di carbone soggetta a contributo.
[1] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[3] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.