§ 2.2.308 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 825.
Regolamento (CE) n. 825/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:26/04/2004
Numero:825


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.2.308 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 825.

Regolamento (CE) n. 825/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base»),

     vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Con regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere («STC») originari del Giappone.

     (2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94 il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento («l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

     (3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97, ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia per Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co Ltd, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

     (5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 193/1999 e (CE) n. 176/2000, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (7) Nel gennaio e nel maggio 2001 il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 198/2001 e (CE) n. 951/2001, ha modificato il regolamento (CE) n. 2024/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali verranno di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (8) Nel settembre 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1900/2001, in seguito a un riesame intermedio effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato il livello del dazio antidumping definitivo imposto nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

     (9) Infine, nel settembre 2002 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002, ha modificato ulteriormente il regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di telecamere professionali, i quali verranno di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

 

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI

DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

 

1. Procedimento

 

     (10) Tre produttori esportatori giapponesi, Sony Corporation («Sony»), Ikegami Tsushinki Co Ltd («Ikegami») e Matsushita hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

     (11) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/ 2000 debba essere modificato di conseguenza.

 

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

 

     (12) Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati delle relative informazioni tecniche:

     i) Sony

     — unità di controllo a distanza RM-M7E

     ii) Ikegami

     — corpo camera HDL-20

     — corpo camera MKC-501

     — corpo camera MKC-501B

     iii) Matsushita

     — corpo camera AW-E650

     — corpo camera AW-E655

     — corpo camera AW-E750

     Tutti i modelli sono stati presentati come componenti di sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video o come modelli di telecamera professionale successivi a modelli già esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore.

 

3. Risultanze

 

     (13) La Commissione ha effettuato un esame tecnico dal quale è emerso che nessun modello può essere classificato come sistema di telecamere per la telediffusione.

 

     i) Unità di controllo a distanza RM-M7E (Sony), corpi camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 (Matsushita)

     (14) L'unità di controllo a distanza RM-M7E e i corpi camera AW-E650, AW-E655 e AW-E750 sono risultati essere sistemi di camere professionali di cui all'art 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Essi devono pertanto essere aggiunti all'allegato ed essere esentati dal dazio definitivo.

     (15) Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tutti i modelli sopracitati devono essere esentati dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni dei seguenti modelli di telecamera avvenute a partire dalla data indicata devono essere esentate dal dazio

     Sony

     — 6 agosto 2002

     Matsushita

     — corpo camera AW-E650 30 ottobre 2003

     — corpo camera AW-E655 30 ottobre 2003

     — corpo camera AW-E750 30 ottobre 2003

 

     ii) Corpi camera MKC-501 e MKC-501B (Ikegami)

     (16) Per quanto concerne il modello di telecamera MKC-501 e il modello successivo MKC-501B, è emerso che essi sono esclusivamente destinati ad applicazioni nel settore industriale e medico. Essi rientrano nella gamma Ikegami di telecamere mediche e sono progettati per essere utilizzati nel settore medico. Pertanto, il corpo camera è «ultracompatto» e non può essere utilizzato senza la relativa unità di controllo. Inoltre, esso non può essere collegato ad un mirino. L'attacco di tipo C è adatto solamente alle lenti industriali, ai microscopi e agli endoscopi; le lenti per telediffusione non possono pertanto essere applicate. Inoltre, tali modelli sono rivestiti di uno strato di vernice antibatterica per potere essere utilizzati in ambiente medico. Si è pertanto concluso che il MKC- 501 e il modello successivo MKC-501B sono esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2042/2000.

     (17) Poiché entrambi i modelli di telecamera rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2042/2000, essi vengono per definizione esentati dal dazio antidumping definitivo, indipendentemente dalla data dell'importazione.

 

     iii) Corpo camera HDL-20 (Ikegami)

     (18) Per quanto riguarda il corpo camera HDL-20, è emerso che esso non rientra nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/ 2000. In particolare, il corpo camera è dotato di due sensori (2/3 di pollice), mentre in base dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2000, il corpo camera deve avere «tre o più sensori». Si è pertanto concluso che tale corpo camera non rientra nella descrizione del prodotto né, di conseguenza, nel campo di applicazione del dazio antidumping; non è pertanto necessario esentarla espressamente inserendola nell'allegato.

 

4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni

 

     (19) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.

     (20) Sulla base di quanto fin qui esposto, è opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 2042/ 2000,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità dai seguenti produttori esportatori:

     a) Sony Corporation dal 6 agosto 2002:

     — unità di controllo a distanza RM-M7E

     b) Matsushita dal 30 ottobre 2003:

     — corpo camera AW-E650

     — corpo camera AW-E655

     — corpo camera AW-E750

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)