§ 20.6.216 - Regolamento 27 settembre 2001, n. 1900.
Regolamento (CE) n. 1900/2001 del Consiglio che chiude il riesame antidumping dei dazi antidumping definitivi istituiti sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:27/09/2001
Numero:1900


Sommario
Art. 1.      Il riesame dei dazi antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere attualmente classificabili ai codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.216 - Regolamento 27 settembre 2001, n. 1900.

Regolamento (CE) n. 1900/2001 del Consiglio che chiude il riesame antidumping dei dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone dal regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio.

(G.U.C.E. 29 settembre 2001, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. Procedura

     1. Inchieste precedenti

     (1) Nell'aprile 1994 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1015/94 ("regolamento definitivo originale"), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone a seguito di un'inchiesta antidumping avviata nel marzo 1993 ("inchiesta originale"). L'inchiesta originale riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992.

     (2) Nell'ottobre 1997, dopo un'inchiesta ("inchiesta antiassorbimento") a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ("regolamento di base"), il Consiglio ha portato, con regolamento (CE) n. 1952/97 , le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile alla Sony Corporation e alla Ikegami Tsushinki & Co. Ltd rispettivamente al 108,3% e al 200,3%.

     (3) Nell'aprile 1999 la Commissione ha avviato, su richiesta dell'industria comunitaria dei sistemi di telecamere, un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("riesame in previsione della scadenza"), da cui è emerso che la scadenza dei dazi antidumping definitivi avrebbe probabilmente dato luogo alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio. Con regolamento (CE) n. 2042/2000 ("regolamento definitivo attuale"), pertanto, il Consiglio ha istituito nuovamente i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone stabiliti durante l'inchiesta originale e modificati dall'inchiesta antiassorbimento.

     2. Inchiesta in corso

     i) Apertura

     (4) Il 4 settembre 1999, il produttore esportatore giapponese di sistemi di telecamere Hitachi Denshi Ltd ("richiedente") ha chiesto un riesame intermedio dei dazi antidumping ad esso applicabili, limitato agli aspetti del dumping, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella richiesta si adduceva che non era più necessario mantenere in vigore i dazi antidumping sulle esportazioni del richiedente nella Comunità per controbilanciare il dumping, poiché il suo valore normale risultava nettamente più basso e i suoi prezzi all'esportazione nettamente più elevati di quelli stabiliti nell'inchiesta originale da cui erano scaturiti i dazi in vigore.

     (5) La Commissione, sentito il comitato consultivo, ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale e ha avviato un'inchiesta limitata all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

     ii) Inchiesta

     (6) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del riesame intermedio ai rappresentanti del paese esportatore e al richiedente, dando a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. La Commissione ha inoltre inviato un questionario al richiedente e al suo importatore collegato nella Comunità. Entrambi hanno risposto entro i termini fissati.

     (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha svolto un'inchiesta sia presso la sede del richiedente, la Hitachi Denshi Ltd di Tokyo, Giappone, che presso l'importatore collegato Hitachi (Europa) GmbH, Rodgau, Germania.

     (8) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 ("periodo dell'inchiesta" o "PI").

 

     B. Prodotto in esame e prodotto simile

     1. Prodotto in esame

     (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso dell'inchiesta originale.

     (10) I prodotti in esame sono i sistemi di telecamere (STC) attualmente classificati ai codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 e ex 8528 21 90, originari del Giappone.

     (11) Come risulta dal regolamento definitivo attuale, i sistemi di telecamere possono comprendere le seguenti parti, importate insieme o separatamente:

     - un corpo camera dotato di tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica da 12 mm o più), ciascuno dotato di un numero di pixel superiore a 400.000, che può essere collegato ad un adattatore posteriore, avente un rapporto segnale/rumore di 55 dB o più a guadagno normale; in un pezzo unico, che contiene il corpo camera e l'adattatore, oppure separati,

     - un visore (con diagonale di almeno 38 mm),

     - una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo,

     - un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride),

     - un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

     (12) In appresso, le parti suddette dei sistemi di telecamere sono denominate "componenti dei sistemi di telecamere" o "componenti". Ciascuna componente esiste in vari modelli.

     (13) Non rientrano nella suddetta definizione i seguenti prodotti:

     - lenti,

     - videoregistratori,

     - corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento,

     - telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione,

     - telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione di cui all'allegato del regolamento definitivo (codice addizionale TARIC: 8786).

     2. Prodotto simile

     (14) È emerso che non vi era alcuna differenza sostanziale, dal punto di vista dell'impiego e delle caratteristiche fisiche e tecniche, tra gli STC costruiti dal produttore esportatore giapponese e venduti nella Comunità e i prodotti costruiti e venduti sul mercato interno del paese esportatore.

     (15) Inoltre, il prodotto in questione, costruito dal richiedente e venduto nella Comunità, e il prodotto costruito e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario utilizzano la stessa tecnologia di base e sono entrambi conformi agli standard industriali applicati a livello internazionale. Essendo destinati alle stesse applicazioni e agli stessi impieghi, tali prodotti presentano anche caratteristiche fisiche e tecniche simili. Ciò li rende intercambiabili, dando luogo ad un rapporto di concorrenza. Pertanto, gli STC costruiti dal richiedente e venduti sia sul mercato interno che nella Comunità e gli STC costruiti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

     C. Rischio di persistenza del dumping

     1. Osservazioni preliminari

     (16) L'inchiesta ha dimostrato che durante il PI il richiedente ha realizzato solo quattro vendite all'esportazione nella Comunità. Il volume dei sistemi di telecamere esportati rappresentava meno del 10% rispetto a quello del PI originale e circa 350.000 EUR in valore. Per di più, tutti i sistemi di telecamere sono stati rivenduti dall'importatore collegato allo stesso cliente, un ente radiotelevisivo (utilizzatore) nella Comunità.

     (17) Sebbene il volume delle vendite all'esportazione non fosse rappresentativo la Commissione ha svolto, per maggiore completezza, un'inchiesta sul "rischio di persistenza del dumping" (cfr. considerando da 18 a 46). A causa del volume poco rappresentativo, tuttavia, sono giudicate decisive solo le risultanze riguardanti il "rischio di reiterazione del dumping" (cfr. considerando da 49 a 61).

     2. Valore normale

     (18) Il valore normale è stato determinato in conformità dell'articolo 2 del regolamento di base. La Commissione, pertanto, ha stabilito anzitutto se le vendite complessive di sistemi di telecamere realizzate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite totali per l'esportazione del prodotto in questione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e visto che le vendite totali per l'esportazione nella Comunità superavano il 5% del volume delle esportazioni totali nella Comunità, le vendite di sistemi di telecamere realizzate dal richiedente sul mercato interno sono state giudicate rappresentative.

     (19) La Commissione ha poi individuato i modelli di componenti dei sistemi di telecamere venduti sul mercato interno identici o direttamente paragonabili ai modelli venduti per l'esportazione nella Comunità. Per i tre modelli venduti dal richiedente sul suo mercato interno risultati direttamente paragonabili ai modelli venduti per l'esportazione nella Comunità si è stabilito che le vendite sul mercato interno erano sufficientemente rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto il volume globale delle vendite di questi modelli superava il 5% del volume delle vendite del modello paragonabile per l'esportazione nella Comunità.

     (20) Per stabilire se le vendite sul mercato interno di ciascun modello dei sistemi di telecamere fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali si è calcolata la percentuale delle vendite remunerative del modello in questione a clienti indipendenti. Le vendite sul mercato interno sono state giudicate remunerative quando il loro valore netto è risultato pari o superiore al costo di produzione calcolato per ciascun modello ("vendite remunerative").

     (21) Per quanto riguarda i prezzi di vendita netti dei sistemi di telecamere, dall'inchiesta è emerso che i sistemi di telecamere venivano venduti come "pacchetti" comprendenti anche altri prodotti che esulano dall'inchiesta quali lenti, cavi e supporti. Per di più, alcuni prodotti venivano fabbricati dal richiedente stesso, che acquistava gli altri da diversi fornitori. Dato che il richiedente non è stato in grado di identificare e di detrarre direttamente queste componenti dai prezzi di vendita netti, si è dovuto trovare un metodo di ripartizione. Secondo il richiedente, tale ripartizione dovrebbe basarsi, per il prodotto in questione, sul costo di fabbricazione delle singole componenti.

     (22) L'inchiesta ha dimostrato tuttavia che la società utilizzava listini interni di prezzi che riflettevano i valori delle singole componenti. I prezzi indicati sui listini (prezzi di riferimento o prezzi obiettivo) sono stati quindi utilizzati come base per i negoziati e per la determinazione del prezzo finale del pacchetto. Si è ritenuto pertanto che la ripartizione in base ai listini di prezzi fosse il metodo che meglio rifletteva il fatturato effettivo delle singole componenti. A quanto pare, inoltre, la società non ha mai utilizzato un metodo di ripartizione basato sui costi di fabbricazione.

     (23) Si sono dovuti ricalcolare, in base al fatturato corretto, i costi di produzione, e in particolare le spese generali, amministrative e di vendita, assegnati alle vendite del prodotto in questione sul mercato interno in base al fatturato. Per di più, si è rilevata tutta una serie di carenze nei metodi di ripartizione e di esclusione di determinati costi direttamente legati alle vendite dei sistemi di telecamere, a cui si è comunque ovviato in base alle risultanze della verifica in loco.

     (24) Il costo di produzione di ciascun modello dei sistemi di telecamere sul mercato interno è stato confrontato con il suo prezzo netto di vendita sul mercato interno. Nei casi in cui le vendite remunerative di ciascun modello erano pari o superiori all'80% del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel modello effettuate sul mercato interno durante il PI. Nei casi in cui le vendite remunerative di ciascun modello sono risultate inferiori all'80% ma equivalenti o superiori al 10% del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

     (25) Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di qualsiasi modello dei sistemi di telecamere è risultato inferiore al 10% del volume totale delle vendite, si è ritenuto che i quantitativi venduti del modello in questione non bastassero a fare del prezzo sul mercato interno una base appropriata per la determinazione del valore normale.

     (26) Ogniqualvolta sia risultato impossibile utilizzare i prezzi sul mercato interno di un modello specifico venduto dal richiedente, si è dovuto costruire il valore normale anziché utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno di altri produttori di sistemi di telecamere. Si è optato per questo metodo per due motivi: in primo luogo, non si disponeva di informazioni sui prezzi di vendita sul mercato interno degli altri produttori di sistemi di telecamere; in secondo luogo, il gran numero di modelli diversi e i fattori cui sono soggetti avrebbe comportato tutta una serie di adeguamenti, da effettuare in base alle stime.

     (27) Il valore normale, pertanto, è stato costruito sommando al costo di fabbricazione dei modelli esportati, eventualmente adeguato, una percentuale ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita nonché un congruo margine di utile.

     (28) Le spese generali, amministrative e di vendita effettivamente sostenute dal richiedente sul mercato interno sono state giudicate attendibili, poiché il volume delle vendite sul mercato interno è risultato rappresentativo in confronto al volume delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità. Il margine di utile sul mercato interno è stato determinato in base alle vendite sul mercato interno eseguite dal richiedente nell'ambito di normali operazioni commerciali. A tale riguardo, si è stabilito che le vendite remunerative del richiedente rappresentavano oltre il 10% del volume totale delle vendite del prodotto in questione sul mercato interno. Per costruire il valore normale, quindi, si sono utilizzate sia le spese generali, amministrative e di vendita che gli utili del richiedente.

     (29) In considerazione di quanto precede, il valore normale per un determinato modello di sistemi di telecamere venduto all'esportazione nella Comunità è stato stabilito in base al prezzo di vendita sul mercato interno del modello paragonabile venduto sul mercato interno in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Per tutti gli altri modelli di sistemi di telecamere venduti per l'esportazione nella Comunità il valore normale è stato invece costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

     3. Prezzo all'esportazione

     (30) Visto che, durante il PI, tutte le vendite per l'esportazione sono state effettuate a un importatore collegato nella Comunità, il prezzo all'esportazione non è stato giudicato attendibile. Si è dovuto quindi costruire il prezzo all'esportazione dei sistemi di telecamere in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, cioè in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente.

     (31) A tale proposito, si è riscontrato che in alcuni casi i prezzi di rivendita indicati per i corpi camera includevano il prezzo di rivendita di determinate parti o di determinati accessori dei sistemi di telecamere, che non solo non rientravano nel prezzo di vendita sul mercato interno ma neanche nella definizione del prodotto in questione. I prezzi di rivendita indicati, pertanto, sono stati corretti di conseguenza.

     (32) Per costruire il prezzo all'esportazione, e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione si è basata sul valore fatturato dall'importatore collegato al cliente indipendente, debitamente adeguato in funzione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita del prodotto in questione, nonché dei costi di trasporto interno, movimentazione e assicurazione sostenuti sul mercato interno del paese esportatore. Dal prezzo di rivendita adeguato sono stati inoltre detratti il margine dell'importatore collegato per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di utile. Ai costi indicati si sono dovute aggiungere le spese di viaggio, che non erano state incluse nelle spese generali, amministrative e di vendita. Per quanto riguarda il margine di utile, e non disponendo di altre informazioni, la Commissione ha ritenuto che il 5% fosse una percentuale ragionevole per la funzione svolta dall'importatore collegato. Nell'inchiesta originale, si era utilizzato lo stesso margine di utile per costruire il prezzo all'esportazione.

     (33) Il richiedente ha contestato il metodo della Commissione asserendo che le spese generali, amministrative e di vendita avrebbero dovuto essere ripartite in base al fatturato dei sistemi di telecamere registrato nella contabilità dell'importatore collegato, che non include il dazio antidumping. L'argomentazione è stata respinta, in quanto il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità del regolamento di base, in base ai prezzi pagati o pagabili fatturati al cliente e pagati da quest'ultimo nella Comunità. La ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita è stata quindi effettuata in funzione di questi prezzi. Il richiedente non ha indicato alcun motivo valido che si opponga all'uso di questo metodo.

     (34) A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, se si decide di costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita. Per stabilire se il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita, la Commissione ha tenuto conto di due fattori.

     (35) Dagli elementi di prova forniti per dimostrare che il dazio antidumping era stato pagato durante il periodo dell'inchiesta non risultava se il dazio fosse stato corrisposto integralmente. Sebbene i documenti doganali trasmessi indicassero che durante il PI era stato versato un determinato importo del dazio antidumping, l'inchiesta ha dimostrato che detto importo non copriva il volume di unità importate e rivendute durante il PI.

     (36) Una volta informato di queste risultanze, il richiedente le ha contestate adducendo che il dazio antidumping si rifletteva pienamente nei prezzi di rivendita nella Comunità, senza però fornire elementi di prova a sostegno. La richiesta è stata quindi respinta per i motivi di cui al considerando 37.

     (37) Per determinare se il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita, la Commissione ha dovuto stabilire se questi prezzi fossero stati sufficientemente maggiorati rispetto al PI originale, cioè se fossero cessate le pratiche di dumping. Visto che la tecnologia dei sistemi di telecamere si è notevolmente sviluppata da sette anni a questa parte, non è stato possibile individuare i successori diretti dei modelli di componenti dei sistemi di telecamere prodotti e venduti durante il PI originale. Per determinare se il dazio antidumping fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita, la Commissione ha pertanto confrontato il prezzo di rivendita adeguato dell'importatore collegato con un prezzo obiettivo per il modello di sistemi di telecamere esportato, basato sul valore normale debitamente adeguato stabilito per il modello in questione. Si è così riscontrato che, nel complesso, i prezzi di rivendita erano nettamente inferiori al prezzo obiettivo calcolato.

     (38) A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, pertanto, si è dovuto detrarre l'importo del dazio antidumping dal prezzo all'esportazione costruito. Va osservato tuttavia che, anche se il dazio antidumping non fosse stato detratto o fosse stato detratto solo in parte, si sarebbe comunque concluso che le pratiche di dumping persistevano, seppure in misura nettamente più limitata. Per di più, l'esito del presente riesame sarebbe stato lo stesso, specie per quanto riguarda le risultanze sul rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione dei dazi (cfr. considerando da 49 a 57).

     4. Confronto

(39) Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze in termini di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, quali il credito e le garanzie, che influiscono sulla comparabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

     i) Stadio commerciale

(40) Il richiedente ha chiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, adducendo che lo stadio commerciale del prezzo all'esportazione ricostruito era diverso da quello del valore normale. A riprova delle sue affermazioni, il richiedente ha dichiarato che, nel costruire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, alcuni costi sostenuti dall'importatore collegato nella Comunità erano stati detratti dal prezzo di rivendita applicato al primo cliente indipendente. Per tale motivo, e dato che tutte le vendite sul mercato interno sono state effettuate allo stesso stadio commerciale, per cui non sarebbe stato possibile quantificare diversamente l'adeguamento, il richiedente ha chiesto che, per ottenere un valore normale a uno stadio commerciale paragonabile, le spese sostenute dalle sue filiali di vendita sul mercato interno per lo svolgimento delle stesse funzioni fossero detratte dal valore normale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base.

     (41) Non si sono rilevate differenze significative tra lo stadio commerciale del mercato interno e quello del mercato comunitario. Il prodotto veniva rivenduto, su entrambi i mercati, allo stesso gruppo di clienti, cioè gli utilizzatori finali. L'inchiesta ha dimostrato che si era applicata la stessa politica di prezzi sia all'esportazione che sul mercato interno, e che non erano state fornite informazioni o elementi di prova da cui risultasse che, nel fissare i prezzi, si faceva una distinzione tra mercato interno e mercato di esportazione. Il fatto che si siano detratti determinati costi per ricostruire il prezzo all'esportazione non giustifica di per sé una detrazione analoga dal valore normale. Il fatto che un esportatore sostenga sul mercato interno, a causa della sua struttura di distribuzione, costi che sostiene anche a livello di esportazione non gli dà automaticamente diritto a un adeguamento. Concludendo, il richiedente non ha potuto dimostrare l'influenza sulla comparabilità dei prezzi di differenze di rilievo tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali sul mercato interno e nel paese esportatore.

     (42) I servizi della Commissione hanno comunque svolto un'analisi delle funzioni, da cui è risultato che le eventuali differenze tra le funzioni svolte dalle filiali di vendita interne del richiedente e quelle dell'importatore collegato erano irrilevanti. La Hitachi ha fornito informazioni contraddittorie e fuorvianti al riguardo poiché, contrariamente a quanto indicato, solo una piccola parte delle sue filiali di vendita si è occupata della vendita di sistemi di telecamere durante il PI.

     (43) Pur contestando le summenzionate risultanze, il richiedente non ha fornito informazioni supplementari tali da modificare le conclusioni della Commissione al riguardo.

     (44) La richiesta di adeguamento per le differenze in termini di stadio commerciale è stata quindi respinta.

     ii) Diritti versati allo sponsor

(45) In alcuni casi, il richiedente ha venduto sistemi di telecamere sul mercato interno in cambio dell'acquisto di spazi pubblicitari dal cliente in questione. Si è quindi chiesto un adeguamento del valore normale in funzione dell'importo versato al cliente per l'acquisto di spazi pubblicitari a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. La richiesta è stata respinta, poiché il richiedente non ha potuto dimostrare né l'eventuale collegamento tra i diritti versati allo sponsor e le vendite di sistemi di telecamere né la sua influenza sulla comparabilità dei prezzi ai sensi del regolamento di base. In particolare, non si è potuto dimostrare che i clienti avevano pagato prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza addotta.

     5. Margine di dumping

     (46) Per calcolare il margine di dumping, e in conformità dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha applicato lo stesso metodo dell'inchiesta originale. A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è confrontata la media ponderata del valore normale franco fabbrica per ciascun modello dei sistemi di telecamere con la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica del modello corrispondente allo stesso stadio commerciale.

     (47) Il confronto ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, è il seguente:

     Hitachi Denshi Ltd: 65,8%.

     (48) Si è pertanto concluso che esisteva un notevole dumping, anche se praticato su quantitativi modesti.

 

     D. Rischio di reiterazione del dumping

     (49) Si è valutato il rischio di reiterazione del dumping su ingenti quantitativi in caso di abolizione dei dazi.

     (50) La richiesta presentata al riguardo adduceva che il passaggio dei sistemi di telecamere dalla tecnologia analogica a quella digitale aveva notevolmente modificato il costo e la struttura dei prezzi rispetto a quelli del PI originale, provocando una netta diminuzione del costo di produzione e del valore normale costruito. Il richiedente asseriva inoltre che, trattandosi di cambiamenti di natura strutturale, la situazione sarebbe probabilmente rimasta invariata.

     (51) L'inchiesta non ha confermato queste dichiarazioni. Si è invece accertato un rischio di reiterazione del dumping in caso di abolizione dei dazi antidumping. Tale conclusione si basa sui seguenti fattori:

     - notevole capacità di riserva,

     - valori normali rimasti perlomeno allo stesso livello dell'inchiesta originale e che, in alcuni casi, sono addirittura aumentati,

     - probabili diminuzioni dei prezzi all'esportazione,

     - infrastrutture di vendita del richiedente nella Comunità.

     i) Il richiedente dispone di una notevole capacità di riserva

     (52) Per quanto riguarda la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti, l'inchiesta ha dimostrato che il richiedente aveva praticamente dimezzato il suo volume di produzione di sistemi di telecamere rispetto al PI originale, mentre la capacità è rimasta praticamente invariata. Durante il PI attuale, quindi, si è usata solo metà della capacità di produzione. Da allora, cioè dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo, il volume di produzione e l'utilizzazione degli impianti sono rimasti a questi livelli contenuti. A tale riguardo, va osservato che il richiedente ha potuto compensare parte delle perdite di esportazioni nella Comunità con esportazioni in altri paesi terzi.

     (53) Una volta informato di quanto precede, il richiedente ha dichiarato che nel valutare la capacità di produzione e l'utilizzazione degli impianti la Commissione non aveva tenuto conto del fatto che le catene di montaggio disponibili vengono utilizzate anche per fabbricare altri prodotti audiovisivi. Quest'argomentazione, tuttavia, contraddice quanto affermato nella risposta al questionario e durante la visita di verifica in loco, cioè che la capacità di produzione indicata è stata calcolata in base al numero massimo di corpi camera prodotti nell'arco di cinque anni, senza considerare gli altri prodotti. Le altre componenti dei sistemi di telecamere sono state indicate come multipli o come frazioni di questa cifra. L'argomentazione del richiedente è stata quindi respinta.

     ii) I valori normali sono rimasti almeno allo stesso livello dell'inchiesta originale, e in alcuni casi sono addirittura aumentati

     (54) Come si è già detto, i modelli dei sistemi di telecamere prodotti e venduti durante il PI originale erano tecnicamente diversi da quelli prodotti e venduti durante il PI attuale. Non si è ritenuto possibile fare un confronto diretto tra questi modelli senza procedere ai notevoli adeguamenti necessari per tener conto delle varie differenze. Per quanto riguarda più particolarmente i corpi camera, di gran lunga la componente più importante e più complessa dei sistemi di telecamere, non si sono potuti individuare i modelli direttamente successivi. Per accertare l'andamento del valore normale tra l'inchiesta originale e quella attuale, quindi, la Commissione si è dovuta basare su un confronto dei successori di altre componenti dei sistemi di telecamere quali le unità di controllo camera, i pannelli di controllo o i visori, giudicati una base appropriata poiché costituiscono comunque una parte sufficientemente rappresentativa (fino al 50% circa in termini di valore) dei sistemi di telecamere. Confrontando i valori normali stabiliti nelle inchieste corrispondenti si è appurato che sono rimasti praticamente invariati, quando non sono addirittura aumentati, nel periodo dell'inchiesta attuale.

     (55) Inoltre, dato che in entrambe le inchieste il valore normale è stato costruito in base al costo di produzione (fatta eccezione per un modello), la Commissione ha analizzato i costi unitari di determinate componenti dei sistemi di telecamere, riscontrando che i costi unitari dei diversi modelli prodotti e venduti durante il PI attuale erano stati deliberatamente aumentati rispetto ai costi unitari dei modelli prodotti e venduti durante il PI originale. Non si è pertanto potuta stabilire la differenza strutturale in termini di costo di produzione che, secondo il richiedente, avrebbe dovuto ridurre il valore normale.

     iii) È poco probabile che i prezzi all'esportazione rimangano al livello attuale

     (56) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione va osservato che il dazio antidumping rappresenta, purché venga pagato correttamente, circa un terzo del prezzo di rivendita applicato nella Comunità. Non si è trovato alcun motivo fondato di ritenere che il livello attuale dei prezzi rimarrà invariato in caso di abolizione dei dazi antidumping. Anche qualora il dazio antidumping non venisse detratto come costo nell'ambito della determinazione del dumping (cfr. considerando da 18 a 47), l'abolizione dei dazi farebbe riapparire un elevato margine di dumping, poiché il richiedente diminuirebbe probabilmente i suoi prezzi di rivendita onde aumentare i volumi delle vendite sul mercato comunitario. Le vendite per l'esportazione nella Comunità rappresentano attualmente solo una minima parte delle vendite originali e sono state effettuate ad un unico cliente. Per di più, il richiedente possiede una considerevole capacità di riserva. Non vi è quindi alcun motivo di ritenere sostenibile il livello attuale dei prezzi all'esportazione. Visto che, in un periodo così lungo, il richiedente è riuscito a vendere solo un quantitativo irrilevante ad un unico cliente, si deve necessariamente concludere che il richiedente non è riuscito a stabilirsi nuovamente sul mercato comunitario praticando i prezzi all'esportazione indicati in queste poche transazioni.

     iv) Le infrastrutture di cui il richiedente dispone nella Comunità gli consentono di aumentare le vendite

     (57) Il richiedente possiede le infrastrutture necessarie per importare e distribuire sistemi di telecamere nella Comunità. Durante il PI originale, le due consociate con sede nella Comunità si sono occupate dell'importazione e della rivendita dei sistemi di telecamere sul mercato comunitario. Anche se una di esse ha smesso di importare sistemi di telecamere dal Giappone dopo l'istituzione dei dazi definitivi, non vi è motivo di escludere che possa facilmente riprendere tali attività.

     v) Conclusioni

     (58) Quanto precede non consente di stabilire i presunti cambiamenti strutturali e duraturi di circostanze all'origine della diminuzione del margine di dumping. Il richiedente, inoltre, ha continuato a importare a prezzi di dumping (anche se si tratta di quantitativi irrilevanti) e dispone delle risorse necessarie per aumentare la produzione e le esportazioni nella Comunità a prezzi nettamente ribassati.

     (59) In considerazione di quanto precede, è del tutto probabile che, in caso di abolizione o di riduzione dei dazi antidumping, vengano esportati nella Comunità quantitativi nettamente più ingenti di sistemi di telecamere, che i prezzi all'esportazione risultino pari o addirittura superiori al livello accertato nell'inchiesta precedente e in quella attuale e che si verifichi pertanto un dumping considerevole, paragonabile a quello riscontrato nell'inchiesta precedente e in quella attuale.

     (60) Si è pertanto concluso che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, il mantenimento in vigore dei dazi al livello attualmente applicato al richiedente era giustificato.

 

     E. Pregiudizio e interesse della Comunità

     (61) Poiché la domanda di riesame presentata dal richiedente nel quadro dell'inchiesta attuale riguardava solo l'esame e l'eventuale revisione del margine di dumping ad esso applicabile a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, non è stato necessario procedere a un esame del pregiudizio o dell'interesse della Comunità.

 

     F. Conclusioni

     (62) In considerazione di quanto precede, si conclude che è opportuno chiudere il riesame intermedio e mantenere in vigore, senza modificare il livello applicabile al richiedente, i dazi antidumping istituiti con regolamento (CE) n. 2024/2000 sulle importazioni del prodotto in questione originario del Giappone,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il riesame dei dazi antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere attualmente classificabili ai codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 e ex 8528 21 90, originari del Giappone, è chiuso.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.