§ 2.2.28 - Regolamento 21 dicembre 1989, n. 4064.
Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:21/12/1989
Numero:4064


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Valutazione delle operazioni di concentrazione.
Art. 3.  Definizione della concentrazione.
Art. 4.  Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
Art. 5.  Calcolo del fatturato.
Art. 6.  Esame della notificazione e avvio della procedura.
Art. 7.  Sospensione dell'operazione di concentrazione.
Art. 8.  Poteri di decisione della Commissione.
Art. 9.  Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri.
Art. 10.  Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni
Art. 11.  Richiesta di informazioni.
Art. 12.  Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri.
Art. 13.  Poteri di accertamento della Commissione.
Art. 14.  Ammende.
Art. 15.  Penalità di mora.
Art. 16.  Controllo della Corte di giustizia.
Art. 17.  Segreto professionale.
Art. 18.  Audizione degli interessati e dei terzi.
Art. 19.  Collegamento con le autorità degli Stati membri.
Art. 20.  Pubblicazione delle decisioni.
Art. 21.  Competenza.
Art. 22.  Applicazione del presente regolamento.
Art. 23.  Disposizioni di esecuzione.
Art. 24.  Relazioni con i Paesi terzi.
Art. 25.  Entrata in vigore.


§ 2.2.28 - Regolamento 21 dicembre 1989, n. 4064. [1]

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 395).

 

Art. 1. Campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite ai paragrafi 2 e 3, fatto salvo l'articolo 22 [2].

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria:

     a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate è superiore a 5 miliardi di ECU,

e

     b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione è superiore a 250 milioni di ECU,

salvo che ciascuno delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

     3. Ai fini del presente regolamento un'operazione di concentrazione che non supera le soglie stabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria

     a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di ecu;

     b) quando, in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu;

     c) quando, in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di ecu; e

     d) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di ecu,

salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro [3].

     4. Entro il 1 luglio 2000, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie e dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 [4].

     5. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 4 e su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riesaminare le soglie e i criteri menzionati al paragrafo 3 [5].

 

     Art. 2. Valutazione delle operazioni di concentrazione.

     1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

     a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della Comunità;

     b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

     2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

     3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

     4. Se e in quanto la costituzione di un'impresa comune che costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato, al fine di stabilire se l'operazione sia compatibile o meno con il mercato comune. In tale valutazione, la Commissione tiene conto segnatamente:

     - della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato;

     - della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi [6].

 

     Art. 3. Definizione della concentrazione.

     1. Si ha un'operazione di concentrazione:

     a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure

     b) quando:

     - una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o

     - di una o più imprese,

acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

     2. La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma va considerata come un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b) [7].

     3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

     a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

     b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

     4. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

     a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o

     b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

     5. Non si ha operazione di concentrazione:

     a) quando un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la Commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilità ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

     b) quando il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno Stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

     c) quando le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) sono realizzate da società di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di talune forme di società, modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE, purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati solo, in particolare, tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

 

     Art. 4. Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione.

     1. Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati.

     2. Le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo congiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. Negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una a più imprese.

     3. La Commissione, quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché i rami d'attività interessati. La Commissione tiene conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

     Art. 5. Calcolo del fatturato.

     1. Il fatturato totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti - indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica - di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.

     3. Il fatturato è sostituito:

     a) per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

     i) interessi e proventi assimilati;

     ii) proventi su titoli:

     - proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile;

     - proventi di partecipazioni;

     - proventi di partecipazioni in imprese collegate;

     iii) proventi per commissioni;

     iv) profitti da operazioni finanziarie;

     v) altri proventi di gestione.

Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nella Comunità o

in uno Stato membro comprende gli elementi dei proventi, così come definiti

sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa

dell'istituto interessato avente sede nella Comunità o nello Stato membro

in questione, a seconda del caso;

     b) per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettere b), c) e d) e della frase conclusiva di tali due paragrafi, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella Comunità e da persone residenti in uno Stato membro [8].

     4. Salvo restando il paragrafo 2, il fatturato di un'impresa interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, risulta dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

     a) l'impresa interessata;

     b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:

     - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio, o

     - del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

     - del potere di designare più della metà dei membri del Consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

     - del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

     c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);

     d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);

     e) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b) [9].

     5. Se talune imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b), occorre, ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 :

     a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e);

     b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. Questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate [10].

 

     Art. 6. Esame della notificazione e avvio della procedura.

     1. La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.

     a) Se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.

     b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie [11].

     c) Fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura [12].

     1 bis. Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, un'operazione di concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), essa può decidere di dichiarare tale operazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b) può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune [13].

     1 ter. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

     a) quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode, o

     b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata le decisione [14].

     1 quater. Nei casi di cui al paragrafo 1 ter, la Commissione può adottare una decisione a norma del paragrafo 1, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1 [15].

     2. La Commissione informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli Stati membri.

 

     Art. 7. Sospensione dell'operazione di concentrazione.

     1. Una concentrazione, quale è definita all'articolo 1, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 8, paragrafo 2 ovvero sulla base della presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6 [16].

     2. [17].

     3. Il paragrafo 1 non osta alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 [18].

     4. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 3. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto in particolare degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e sui terzi e del pregiudizio della concentrazione sulla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, anche prima della notifica e dopo la transizione [19].

     5. La validità di ogni transazione realizzata non rispettando il paragrafo 1 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che è regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento è regolare e che è direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere che la transazione è realizzata non rispettando il paragrafo 1 [20].

 

     Art. 8. Poteri di decisione della Commissione.

     1. Ciascuna procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.

     2. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione può essere subordinata a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie [21].

     3. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 o, nei casi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune [22].

     4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

     5. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2:

     a) quando la decisione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese partecipanti, o siano state ottenute con frode, oppure

     b) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione.

     6. Nei casi di cui al paragrafo 5, la Commissione può prendere una decisione a norma del paragrafo 3 senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

 

     Art. 9. Rinvio alle autorità competenti degli Stati membri.

     1. La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.

     2. Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione:

     a) minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o

     b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune [23].

     3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

     a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o

     b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato [24].

     Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro informa la Commissione che una operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato [25].

     4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo 3 interviene:

     a) in generale entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la Commissione non ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o

     b) entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) senza intraprendere i passi per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

     5. Se, entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione, nonostante un richiamo da parte dello Stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista al paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preparatori di cui al paragrafo 4, lettera b), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

     6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della Commissione.

     7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

     8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

     9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni Stato membro può ricorrere innanzi alla Corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

     10. Il presente articolo potrà essere riesaminato contemporaneamente alle soglie di cui all'articolo 1 [26].

 

     Art. 10. Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni

     1. Le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine massimo di un mese. Tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

Il suddetto termine è portato a sei settimane se la Commissione viene investita di una richiesta da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. o se, successivamente alla notifica di una operazione di concentrazione, le imprese interessate presentano degli impegni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, affinché essi siano presi in considerazione, nell'interesse delle parti, in una decisione fondata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) [27].

     2. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e relative ad operazioni di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino eliminate le gravi perplessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

     3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura.

     4. I termini di cui ai paragrafo 1 e 3 sono eccezionalmente sospesi se la Commissione, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, è stata costretta a chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione in virtù dell'articolo 13 [28].

     5. Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione in virtù del presente regolamento, i termini fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui è stata emessa la sentenza.

     6. Se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione di concentrazione è ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

 

     Art. 11. Richiesta di informazioni.

     1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti degli Stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

     2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'imprese.

     3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

     4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

     5. Se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione richiede tali informazioni mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione stessa.

     6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è residente la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

 

     Art. 12. Accertamenti effettuati dalle autorità degli Stati membri.

     1. Su domanda della Commissione, le autorità competenti degli Stati membri procedono agli accertamenti che la Commissione ritiene opportuni a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, o che essa ha ordinato mediante decisione adottata in base all'articolo 13, paragrafo 3. Gli agenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricati di procedere agli accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'accertamento.

     2. Gli agenti della Commissione possono, su domanda di questa o dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, assistere gli agenti di tale autorità nell'assolvimento dei loro compiti.

 

     Art. 13. Poteri di accertamento della Commissione.

     1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese o le associazioni di imprese.

Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:

     a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali,

     b) prendere o richiedere copie o estratti dei libri o degli altri documenti aziendali,

     c) richiedere spiegazioni orali sul posto,

     d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.

     2. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), per l'ipotesi in cui i libri o altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa, per iscritto, in tempo utile prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.

     3. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

     4. La Commissione informa per iscritto in tempo utile l'autorità competente dello Stato membro, nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento, della sua intenzione di adottare una decisione in forza del paragrafo 3. Essa adotta la decisione dopo aver sentito tale autorità.

     5. Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

     6. Quando un'impresa, o un'associazione di imprese, si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dopo aver consultato la Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

 

     Art. 14. Ammende.

     1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese o alle associazioni di imprese ammende varianti da 1.000 a 50.000 ECU quando, dolosamente o colposamente,

     a) omettono di notificare un'operazione di concentrazione conformemente all'articolo 4;

     b) forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della notificazione presentata in conformità dell'articolo 4;

     c) forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, oppure non forniscono un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 11;

     d) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 13, i libri o altri documenti aziendali o sociali richiesti, o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in forza dell'articolo 13.

     2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone o alle imprese ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti, quali definite all'articolo 5, quando dolosamente o colposamente,

     a) non osservano un onere imposto mediante decisione presa in forza dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

     b) realizzano un'operazione di concentrazione non rispettando l'articolo 7, paragrafo 1, o una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2,

     c) realizzano un'operazione di concentrazione dichiarata incompatibile, con il mercato comune mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, o non prendono le misure ordinate con decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

     3. Nel determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto del tipo e della gravità dell'infrazione.

     4. Le decisioni adottate in forza dei paragrafi 1 e 2 non hanno un carattere penale.

 

     Art. 15. Penalità di mora.

     1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), alle imprese e alle associazioni di imprese penalità di mora per un importo massimo di 25.000 ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

     a) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 11,

     b) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione adottata a norma dell'articolo 13.

     2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese penalità di mora per un importo massimo di 100.000 ECU per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

     a) a sottoporsi all'onere imposto mediante una decisione presa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma;

     b) ad applicare le misure imposte da una decisione presa in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4.

     3. Quando le persone, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le imprese o le associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo, per costringerle all'osservanza del quale era stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulterebbe dalla decisione originaria.

 

     Art. 16. Controllo della Corte di giustizia.

     La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione stabilisce un'ammenda o una penalità di mora; essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

 

     Art. 17. Segreto professionale.

     1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 11, 12, 13 e 18 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, per controllo o per l'audizione.

     2. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3 e gli articoli 18 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte a norma del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

     3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi nei quali non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

     Art. 18. Audizione degli interessati e dei terzi.

     1. Prima di adottare le decisioni contemplate dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi da 3 a 5, nonché dagli articoli 14 e 15, la Commissione dà modo alle persone, alle imprese e associazioni di imprese interessate di manifestare in ogni fase della procedura sino alla consultazione del comitato consultivo il proprio punto di vista relativamente alle obiezioni a loro carico [29].

     2. In deroga al paragrafo 1 le decisioni relative alla deroga alla sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, possono essere prese a titolo provvisorio, senza fornire alle persone, imprese e associazioni di imprese interessate l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, a condizione che la Commissione ne dia loro l'occasione al più presto possibile una volta presa la sua decisione [30].

     3. La Commissione fonda le proprie decisioni soltanto sulle obiezioni in merito alle quali gli interessati hanno potuto fare osservazioni. Nello svolgimento della procedura i diritti della difesa sono pienamente garantiti. Almeno le parti direttamente interessate possono prendere conoscenza del fascicolo, rispettando l'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

     4. Ove lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche. Se altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, e segnatamente membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime chiedono di essere sentiti, la loro richiesta viene accolta.

 

     Art. 19. Collegamento con le autorità degli Stati membri.

     1. La Commissione trasmette entro tre giorni feriali alle autorità competenti degli Stati membri copia delle notifiche e, quanto prima, i documenti più importanti che le sono presentati o che essa ha a sua volta trasmesso a norma del presente regolamento. Questi documenti devono includere gli impegni che le parti vogliono far prendere in considerazione in una decisione fondata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o sull'articolo 8, paragrafo 2 [31].

     2. La Commissione svolge le procedure previste dal presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali hanno facoltà di formulare osservazioni su tali procedure. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, essa raccoglie le comunicazioni delle autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del succitato articolo e fornisce loro l'occasione di rendere nota la loro opinione in tutte le fasi della procedura fino all'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, consentendo loro a questo scopo di avere accesso al fascicolo.

     3. Un comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese deve essere sentito prima di ogni decisione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5 e degli articoli 14 e 15, ovvero prima delle disposizioni da adottare in forza dell'articolo 23.

     4. Il comitato consultivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri. Ogni Stato membro designa uno o due rappresentanti che, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da un altro rappresentante. Almeno uno di essi deve essere competente in materia di intese e posizioni dominanti.

     5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, che la presiede. A tale invito devono essere allegati un'esposizione della questione con l'indicazione dei documenti più importanti e un progetto preliminare di decisione per ciascun caso da esaminare. La riunione ha luogo non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. In via eccezionale la Commissione può abbreviare tale termine in maniera adeguata per evitare un danno grave ad una o più imprese interessate all'operazione di concentrazione.

     6. Il comitato consultivo emette il suo parere sul progetto di decisione della Commissione, eventualmente procedendo a votazione. Il comitato consultivo può emettere il suo parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. Il parere va redatto in forma scritta ed è allegato al progetto di decisione. La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato ed informa quest'ultimo del seguito che vi ha dato.

     7. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del parere. La Commissione può procedere alla pubblicazione. La decisione relativa alla pubblicazione tiene debitamente conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari e a che questa pubblicazione avvenga.

 

     Art. 20. Pubblicazione delle decisioni.

     1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni che adotta a norma dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 5.

     2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; in essa deve essere tenuto conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

 

     Art. 21. Competenza.

     1. Fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste dal presente regolamento.

     2. Gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria. Il primo comma lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di procedere alle indagini necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e di prendere, dopo il rinvio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o paragrafo 5, le misure strettamente necessarie all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 8.

     3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal presente regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario. A tal fine sono considerati interessi legittimi la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le misure cautelari.

Qualsiasi altro interesse pubblico è comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione ed accettato dalla stessa, previo esame della sua compatibilità con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario, prima che siffatte disposizioni possano essere prese. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato entro un mese dalla data della suddetta comunicazione.

 

     Art. 22. Applicazione del presente regolamento.

     1. Il presente regolamento è il solo applicabile alle operazioni di concentrazione quali definite dall'articolo 3, e i regolamenti n. 17, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti [32].

     3. Qualora la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro o su richiesta congiunta di vari Stati membri, che un'operazione di concentrazione quale è definita all'articolo 3, ma priva di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, crea o rafforza una posizione dominante, tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato o degli Stati membri che hanno presentato la richiesta congiunta, esse può, nella misura in cui tale concentrazione possa pregiudicare il commercio tra Stati membri, prendere le decisioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 e 4 [33].

     4. L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli articoli 5, 6, 8 e da 10 a 20 si applicano ad una richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le parti che la richiesta è stata presentata.

Il termine per l'avvio della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati. La richiesta deve aver luogo entro e non oltre un mese dalla data in cui l'operazione di concentrazione è stata comunicata allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta congiunta o è stata realizzata. Questo termine decorre dal momento in cui si verifica il primo di tali eventi [34].

     5. La Commissione adotta, in applicazione del paragrafo 3, solo le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nel territorio dello Stato o degli Stati membri, in base alla cui richiesta essa è intervenuta [35].

     6. [36].

 

     Art. 23. Disposizioni di esecuzione.

     La Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità di notificazione presentate a norma dell'articolo 4, i termini fissati a norma degli articoli 7, 9, 10 e 22, nonché le audizioni tenute a norma dell'articolo 18 [37].

La Commissione è autorizzata a fissare la procedura e i termini per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2 [38].

 

     Art. 24. Relazioni con i Paesi terzi.

     1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che le rispettive imprese incontrano nelle operazioni di concentrazione definite all'articolo 3 in un Paese terzo.

     2. La Commissione elabora, per la prima volta al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito periodicamente, una relazione concernente il trattamento riservato alle imprese della Comunità ai sensi dei paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda le operazioni di concentrazione nei Paesi terzi. La Commissione trasmette al Consiglio tali relazioni, corredandole all'occorrenza di raccomandazioni.

     3. Se la Commissione constata, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o sulla base di altre informazioni, che un Paese terzo non concede alle imprese della Comunità un trattamento paragonabile a quello che la Comunità riserva alle imprese di tale Paese terzo, essa può sottoporre al Consiglio proposte volte a ricevere un mandato di negoziato appropriato per ottenere possibilità di trattamento paragonabili per le imprese della Comunità.

     4. Le misure adottate ai sensi del presente articolo saranno conformi agli obblighi della Comunità o degli Stati membri, fatto salvo l'articolo 234 del trattato, a norma di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali.

 

     Art. 25. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.

     2. Il presente regolamento non si applica ad operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, di una pubblicazione o che siano state realizzate mediante un'acquisizione ai sensi dell'articolo 4, primo paragrafo, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non si applica ad operazioni che siano state oggetto di avvio di procedura da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza in uno Stato membro prima della data summenzionata.

     3. Per quanto riguarda le concentrazioni cui si applica il presente regolamento in conseguenza dell'adesione, la data di entrata in vigore del regolamento stesso è sostituita dalla data di adesione. La disposizione del paragrafo 2, seconda alternativa, è parimenti applicabile alle procedure avviate da parte di un'autorità competente in materia di concorrenza dei nuovi Stati membri o dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro [39].


[1] Regolamento abrogato, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2004, dall’art. 25 del regolamento (CE) n. 139/2004, con la limitazione di cui all’art. 26 dello stesso regolamento (CE) n. 139/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 1 regolamento (CE) n. 1310/97.

[13] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[14] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[15] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[17] Paragrafo soppresso dall'art. 1 dal regolamento (CE) n. 1310/97.

[18] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[19] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[21] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[22] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[23] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 1 regolamento (CE) n. 1310/97.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[26] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[27] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[28] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[29] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[30] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[31] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[32] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[33] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[34] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[35] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[36] Paragrafo soppresso dall'art. 1 dal regolamento (CE) n. 1310/97.

[37] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[38] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1310/97.

[39] Paragrafo aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia.