Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 08/01/2004 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.479 – Regolamento 8 gennaio 2004, n. 25.
Regolamento (CE) n. 25/2004 della Commissione che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003.
(G.U.U.E. 9 gennaio 2004, n. L 5).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In conformità al
si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
(2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del
(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del
Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2004.