§ 20.7.126 - Regolamento 15 novembre 2006, n. 1717.
Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:15/11/2006
Numero:1717


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Complementarità dell'assistenza comunitaria
Art. 3.  Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi
Art. 4.  Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione
Art. 5.  Quadro generale di esecuzione
Art. 6.  Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori
Art. 7.  Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali
Art. 8.  Programmi d'azione annuali
Art. 9.  Misure speciali
Art. 10.  Ammissibilità
Art. 11.  Tipi di misure
Art. 12.  Misure di sostegno
Art. 13.  Cofinanziamenti
Art. 14.  Modalità di gestione
Art. 15.  Impegni di bilancio
Art. 16.  Tutela degli interessi finanziari della Comunità
Art. 17.  Partecipazione e norme di origine
Art. 18.  Prefinanziamenti
Art. 19.  Sovvenzioni
Art. 20.  Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari
Art. 21.  Valutazione
Art. 22.  Comitato
Art. 23.  Relazione
Art. 24.  Dotazione finanziaria
Art. 25.  Riesame
Art. 26.  Abrogazione
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 20.7.126 - Regolamento 15 novembre 2006, n. 1717.

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità

(G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 327)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1 e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

     (1) La Comunità è uno dei principali donatori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. La promozione di condizioni di stabilità per lo sviluppo umano ed economico e dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali figurano tra gli obiettivi primari dell'azione esterna dell'Unione europea (di seguito «UE») cui contribuiscono gli strumenti per l'assistenza esterna della Comunità. Nelle loro conclusioni del novembre 2004 sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE, il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno indicato che la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché i diritti umani, la democrazia e la buona governanza costituiscono elementi essenziali per la crescita economica sostenibile e l'eliminazione della povertà.

     (2) Il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti, fatto proprio dal Consiglio europeo, sottolinea «l'impegno politico dell'UE a perseguire la prevenzione dei conflitti come uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell'UE» ed indica che gli strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo della Comunità possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo e al rafforzamento dell'UE come attore internazionale.

     (3) Le misure adottate nel quadro del presente regolamento in vista della realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 177 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'UE per la realizzazione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, nel quadro del titolo V, e le misure adottate nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito «trattato UE»). Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.

     (4) La dichiarazione sul «Consenso europeo in materia di sviluppo», adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto alle quale il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.

     (5) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003.

     (6) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo esortava ad integrare nei programmi di assistenza esterna gli obiettivi della strategia antiterrorismo. Inoltre, la strategia del millennio dell'UE riguardante la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata, adottata dal Consiglio il 27 marzo 2000, sollecita una più stretta collaborazione con i paesi terzi.

     (7) La stabilizzazione post-crisi richiede un impegno prolungato e flessibile da parte della comunità internazionale, segnatamente nei primi anni successivi alla crisi, sulla base di strategie integrate di transizione.

     (8) L'attuazione dei programmi di assistenza in tempi di crisi e di instabilità politica richiede misure specifiche per garantire la flessibilità in sede di adozione delle decisioni e di stanziamenti di bilancio e necessita di misure rafforzate per assicurare la coerenza con gli aiuti bilaterali e i meccanismi di messa in comune dei contributi dei donatori, ivi compresa la delega delle funzioni di autorità pubblica attraverso una gestione centralizzata indiretta.

     (9) Le risoluzioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni della Commissione relative al legame tra aiuto, riabilitazione e sviluppo sottolineano la necessità di garantire un reale collegamento tra le operazioni finanziate con i diversi strumenti di finanziamento della Comunità per i casi di crisi.

     (10) Per affrontare i suddetti problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari strumenti finanziari e risorse finanziarie specifici che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

     L'aiuto umanitario dovrebbe continuare ad essere fornito in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

     (11) Oltre alle misure concordate con i paesi partner nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione istituito nell'ambito degli strumenti comunitari per l'assistenza esterna, la Comunità deve essere in grado di fornire un'assistenza che affronti le questioni globali e transnazionali più importanti che possono avere effetto destabilizzante.

     (12) Gli «Orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e i suoi Stati membri nel settore dell'assistenza esterna» del 2001 sottolineano l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE.

     (13) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

     (14) Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (15) Il presente regolamento mira a coprire l'ambito di diversi regolamenti in vigore riguardanti l'assistenza esterna della Comunità e a sostituirli; questi regolamenti dovrebbero pertanto essere abrogati.

     (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della necessità di una risposta multilaterale e concertata nei settori definiti dal presente regolamento e possono quindi, a causa della portata e degli effetti globali delle misure da esso previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, definito dallo stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Obiettivi

     1. La Comunità avvia misure di cooperazione allo sviluppo nonché misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

     2. A norma degli obiettivi di tale cooperazione ed entro i limiti stabiliti dal trattato CE, le finalità specifiche del presente regolamento sono:

     a) in situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire alla stabilità attraverso un intervento efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione;

     b) nel contesto di condizioni stabili per l'attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi, contribuire sia allo sviluppo della capacità necessaria per far fronte a problemi globali e transregionali specifici che hanno un effetto destabilizzante sia ad assicurare la preparazione per far fronte a situazioni pre e post-crisi.

     3. Le misure prese in forza del presente regolamento possono essere complementari con le misure adottate a norma dei titoli V e VI del trattato UE sono coerenti con esse e non le pregiudicano.

 

     Art. 2. Complementarità dell'assistenza comunitaria

     1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Essa è fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita con tali strumenti.

     2. La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 1, nonché con altre misure comunitarie pertinenti.

     3. Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza nazionali e comunitarie, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.

 

     Art. 3. Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi

     1. L'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità per realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinearsi di una crisi, a una situazione che rappresenta una minaccia per la democrazia, l'ordinamento giuridico e l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza degli individui, a una situazione che rischi di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui la Comunità ha invocato gli elementi essenziali degli accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

     2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende gli ambiti seguenti:

     a) il sostegno tramite la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi promossi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;

     b) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

     c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese misure per rafforzare il ruolo delle donne in tali istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, nonché dei relativi apparati giuridici a livello nazionale e locale, di una giustizia indipendente, della buona governanza e dello Stato di diritto, ivi compresa la cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, nonché misure per rafforzare le capacità delle autorità nel far rispettare la legge e quelle delle autorità giudiziarie coinvolte nella lotta contro i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco e materiali esplosivi;

     d) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

     e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle attività economiche nonché della capacità produttiva di base, e alle misure per riavviare l'economia, generare occupazione e creare le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

     f) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli ex combattenti nella società civile e, ove opportuno, del loro rimpatrio, nonché misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

     g) il sostegno a misure intese a mitigare l'impatto sociale della ristrutturazione delle forze armate;

     h) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici; le attività finanziate nel quadro del presente regolamento coprono l'istruzione sui rischi, l'assistenza alle vittime, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché la distruzione delle scorte;

     i) il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno è limitato ad attività d'indagine, all'assistenza alle vittime, a programmi di sensibilizzazione, allo sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi.

     L'assistenza è fornita nella misura in cui è necessaria per ripristinare le condizioni di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, a norma del paragrafo 1. L'assistenza non comprende il sostegno a misure per combattere la proliferazione di armi;

     j) il sostegno a misure per assicurare che le necessità specifiche di donne e bambini in situazioni di crisi e di conflitto, compresa l'esposizione a violenze connesse al sesso, siano adeguatamente soddisfatte;

     k) il sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le necessità specifiche di donne e bambini;

     l) il sostegno a misure per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

     m) il sostegno a misure socioeconomiche per promuovere un accesso equo alle risorse naturali, e una gestione trasparente delle stesse, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;

     n) il sostegno a misure socioeconomiche per far fronte alle conseguenze di movimenti improvvisi della popolazione, comprese misure per affrontare le necessità delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;

     o) il sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

     p) il sostegno a misure per far fronte a disastri naturali o provocati dall'uomo e a minacce alla salute pubblica, in mancanza dell'assistenza umanitaria della Comunità o in aggiunta ad essa.

     3. Nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui al paragrafo 1, la Comunità può fornire anche assistenza tecnica e finanziaria che non rientra espressamente nelle aree di assistenza specifiche di cui al paragrafo 2. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

     — che rientrano nel campo di applicazione generale e nelle finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), — la cui durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, e che — che sono normalmente ammissibili a finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari di assistenza esterna ma che, a norma dell'articolo 2, dovrebbero essere adottate in base al presente regolamento a causa della necessità di rispondere rapidamente a una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi.

 

     Art. 4. Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione

     La Comunità fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), negli ambiti seguenti:

     1) minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica.

     L'assistenza comprende:

     a) il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti.

     Viene conferita priorità alla cooperazione transregionale con i paesi terzi che hanno evidenziato una chiara volontà politica di risolvere tali problemi. Le misure in tale settore pongono un accento particolare sulla buona governanza e sono conformi al diritto internazionale, in particolare in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario internazionale.

     Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità coinvolte nella lotta contro il terrorismo, viene conferita priorità alle misure di sostegno concernenti lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'applicazione e la pratica del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione nonché lo sviluppo di procedure internazionali per l'applicazione della legge.

     Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene conferita la debita attenzione alla cooperazione internazionale volta alla promozione delle migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;

     b) il sostegno alle misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali, delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia.

     Le misure adottate in tale settore pongono un particolare accento sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali nei settori della sensibilizzazione ai rischi, dell'analisi della vulnerabilità, della preparazione alle emergenze, dell'allerta e della gestione delle conseguenze;

     c) le misure volte a garantire una risposta adeguata a grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come le epidemie con un potenziale impatto transnazionale.

     Viene posto un particolare accento sulla pianificazione dell'emergenza, la gestione di vaccini e scorte di medicinali, la cooperazione internazionale, i sistemi di allarme precoce e di allerta.

     2) Attenuazione del rischio e preparazione per quanto riguarda i materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.

     L'assistenza comprende:

     a) la promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del comparto bellico e sostegno per la riqualificazione e l'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri precedentemente attivi in settori collegati al comparto bellico;

     b) il sostegno a misure volte a potenziare le prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

     c) il sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione comunitarie e dei loro obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

     d) il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di un efficace controllo dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (ivi comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche per la valutazione e il controllo.

     e) lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale;

     f) lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi, capacità di interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali di grande entità in tale settore.

     Per quanto riguarda le misure di cui alle lettere b) e d), è posto particolare accento sull'assistenza a quelle regioni o paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali o agenti di cui alle lettere b) e d) e dove esiste il rischio di proliferazione di tali materiali o agenti.

     3) Sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi Sostegno alle misure a lungo termine volte a costruire e a potenziare la capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e degli attori pubblici e privati in relazione ai loro sforzi in materia di:

     a) promozione dell'allerta precoce, del clima di fiducia, della mediazione, della riconciliazione nonché della risoluzione di tensioni intracomunitarie emergenti;

     b) miglioramento della ripresa successiva a conflitti o calamità.

     Le misure di cui al presente punto comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allerta precoce e la formazione. Le misure possono anche comprendere, ove opportuno, l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione delle raccomandazioni effettuate dalla commissione ONU per il consolidamento della pace che rientrano tra gli obiettivi della politica di cooperazione della Comunità.

 

TITOLO II

ESECUZIONE

 

     Art. 5. Quadro generale di esecuzione

     L'assistenza della Comunità a titolo del presente regolamento è attuata mediante le misure seguenti:

     a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;

     b) documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;

     c) programmi d'azione annuali;

     d) misure speciali.

 

     Art. 6. Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

     1. L'assistenza comunitaria di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

     2. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria in risposta a una situazione di crisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualora l'efficacia delle misure dipenda da un'esecuzione rapida o flessibile. Tali misure possono avere una durata massima di diciotto mesi. La durata di singole misure può essere di ulteriori 6 mesi nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla loro esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo delle misure.

     3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

     4. La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche comunitarie di cooperazione esterna. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

     5. La Commissione informa regolarmente il Consiglio in merito alla programmazione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 3. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria che costano fino a 20 000 000 EUR, la Commissione comunica al Consiglio la loro natura nonché gli obiettivi e gli importi finanziari previsti. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'UE, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo nella programmazione e nell'esecuzione di tali misure. Analogamente, la Commissione informa il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate.

     6. Quanto più tempestivamente possibile dopo l'adozione di misure di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro sette mesi dalla loro adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale dell'attuale risposta comunitaria e di quella pianificata, precisando i contributi provenienti da altri strumenti finanziari della Comunità, lo stato di avanzamento dei documenti di strategia nazionale e multipaese e il ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito degli interventi generali a livello internazionale e multilaterale. La relazione indica altresì se la Commissione intende continuare a fornire misure di assistenza straordinaria e, in tale caso, la loro durata.

 

     Art. 7. Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

     1. I documenti di strategia multipaese e tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma dell'articolo 4.

     2. I documenti di strategia multipaese e tematici indicano la strategia della Comunità per i paesi interessati tenendo conto delle esigenze dei paesi o dei temi in questione, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei partner principali.

     3. I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia.

     4. I documenti di strategia sono coerenti, evitando duplicazioni, con i documenti di strategia nazionale, multipaese o tematici adottati nel quadro di altri strumenti comunitari di assistenza esterna. I documenti di strategia sono basati, ove opportuno, su un dialogo con il paese, i paesi o le regioni partner interessati, inclusa la società civile, in modo da sostenere strategie nazionali di sviluppo e da assicurare la partecipazione e il coinvolgimento del paese, dei paesi o della regione partner interessati. Inoltre, ove opportuno, vengono organizzate delle consultazioni congiunte tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori per garantire la complementarità tra le attività di cooperazione della Comunità, degli Stati membri e di altri donatori. Ove opportuno, possono partecipare anche le altre parti interessate.

     5. Tutti i documenti di strategia multipaese sono accompagnati, ove opportuno, da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell'assistenza comunitaria nonché la dotazione finanziaria indicativa, a livello generale e per i singoli settori prioritari. Le dotazioni finanziarie possono essere indicate mediante un margine di variazione, ove opportuno.

     6. I programmi pluriennali indicativi fissano le dotazioni finanziarie per ciascun programma usando criteri trasparenti, basati sulle esigenze e sul rendimento dei paesi o delle regioni partner interessati e tenendo conto delle particolari difficoltà cui fanno fronte i paesi o le regioni in crisi o in conflitto.

     7. I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati.

     8. Gli importi finanziari dei programmi indicativi pluriennali possono essere aumentati o ridotti in seguito a revisioni, tenendo conto dei mutamenti della situazione, del rendimento e delle esigenze di un dato paese, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

 

     Art. 8. Programmi d'azione annuali

     1. I programmi d'azione annuali indicano le misure da adottare sulla base dei documenti di strategia multipaese e tematici e dei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7.

     2. I programmi d'azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del previsto finanziamento.

     Essi contengono una descrizione sintetica delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario indicativo di attuazione. Essi dovrebbero includere, ove opportuno, i risultati dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'assistenza fornita in precedenza. Gli obiettivi sono misurabili.

     3. I programmi d'azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Misure speciali

     1. In deroga agli articoli 7 e 8, nel caso di necessità o circostanze impreviste, la Commissione può adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia multipaese e tematici nonché dai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7 o dai programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8.

     2. Le misure speciali specificano gli obiettivi perseguiti, gli ambiti di attività, i risultati attesi, le procedure di gestione utilizzate e l'ammontare totale dei finanziamenti previsti. Contengono altresì una descrizione delle operazioni da finanziare, l'indicazione degli importi assegnati a ciascuna operazione e un calendario d'esecuzione indicativo.

     3. Le misure speciali il cui costo supera i 5 000 000 EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

     4. La Commissione informa il comitato istituito all'articolo 22, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione delle misure speciali che costano fino a 5 000 000 EUR.

 

TITOLO III

BENEFICIARI E FORME DI FINANZIAMENTO

 

     Art. 10. Ammissibilità

1. I finanziamenti a titolo del presente regolamento sono destinati al fine di dare esecuzione alle misure di assistenza straordinaria e ai programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6, ai programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8 e alle misure speciali di cui all'articolo 9:

     a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;

     b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;

     c) agli organismi misti istituiti tra paesi e regioni partner e la Comunità;

     d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, nella misura in cui esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

     e) alle agenzie europee;

     f) ai seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:

     i) enti pubblici e parastatali, enti locali e relativi consorzi;

     ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

     iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

     iv) attori non statali di cui al paragrafo 2;

     v) persone fisiche.

     2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare:

     le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, le associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne.

     3. Altri organismi o attori non elencati nei paragrafi 1 e 2 possono essere finanziati, se è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

 

     Art. 11. Tipi di misure

     1. I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma:

     a) progetti e programmi;

     b) un sostegno al bilancio generale o settoriale, se il sistema approntato dal paese partner per la gestione dei fondi pubblici è sufficientemente trasparente, attendibile ed efficiente, se il paese partner ha attuato adeguate politiche macroeconomiche o settoriali approvate dai principali donatori, ivi comprese, ove opportuno le istituzioni finanziarie internazionali. Il sostegno di bilancio può in genere costituire uno strumento tra gli altri. La sua assegnazione obbedisce a precisi obiettivi e ai relativi parametri. Il pagamento dell'aiuto di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati;

     c) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

     i) programmi settoriali per le importazioni in natura;

     ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni per il settore in questione;

     iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;

     d) fondi a disposizione di intermediari finanziari, a norma dell'articolo 20, finalizzati alla concessione di prestiti (ad esempio per fornire sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre partecipazioni minoritarie e temporanee di capitale sociale nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità si limita a questi fondi;

     e) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;

     f) sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi d'esercizio;

     g) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e dei paesi e regioni partner;

     h) contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;

     i) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il finanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;

     j) risorse umane e materiali necessarie per un'efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

     2. I finanziamenti comunitari in linea di principio non sono impiegati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.

     3. Le attività contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma dello stesso non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento.

 

     Art. 12. Misure di sostegno

     1. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, seguiti, monitoraggio, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi.

     Nel finanziamento comunitario sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento.

     2. L'aiuto può essere finanziato al di fuori dell'ambito dei programmi indicativi pluriennali. La Commissione adotta tali misure di sostegno conformemente all'articolo 9.

 

     Art. 13. Cofinanziamenti

     1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento al quale possono partecipare:

     a) gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

     b) qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

     c) le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

     d) le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

     e) i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi ed altri organismi ammissibili al finanziamento di cui all'articolo 10.

     2. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

     3. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per l'esecuzione di azioni congiunte. In tal caso, la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi sono trattati come entrate con assegnazione specifica a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

 

     Art. 14. Modalità di gestione

     1. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono gestite, controllate, valutate e rendicontate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

     2. La Commissione può decidere di affidare funzioni di autorità pubblica, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, adottino un sistema di gestione e controllo riconosciuto a livello internazionale e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

     3. In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.

 

     Art. 15. Impegni di bilancio

     1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione a norma degli articoli 6, 8, 9 e 12.

     2. Le forme giuridiche di finanziamento comunitario includono tra l'altro:

— accordi di finanziamento,

— accordi di sovvenzionamento,

— contratti di appalto,

— contratti di lavoro.

 

     Art. 16. Tutela degli interessi finanziari della Comunità

     1. Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono delle disposizioni che garantiscono l'interesse finanziario della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

     2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano il potere di revisione contabile sia su base documentale sia tramite controllo sul posto nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/ 96.

     3. Tutti i contratti conclusi per dare esecuzione all'assistenza assicurano alla Commissione e alla Corte dei conti, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 17. Partecipazione e norme di origine

     1. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri.

     2. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento è aperta anche a tutte le persone fisiche e giuridiche:

     — dei paesi che beneficiano dello strumento di assistenza preadesione, — dei paesi dello Spazio economico europeo che non appartengono all'UE, — di qualsiasi altro territorio o paese terzo qualora sia stato istituito un accesso reciproco all'assistenza esterna.

     3. Nel caso delle misure prese da un qualsiasi paese terzo considerato come un paese meno avanzato in base ai criteri OCSE, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

     4. Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

     5. Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall'OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.

     6. La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

     7. Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non devono adempiere alle norme sulla nazionalità di cui al presente articolo.

     8. Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di contratti finanziati a norma del presente regolamento sono originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei precedenti paragrafi da 2 a 5.

     9. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei territori o paesi terzi che vantano legami economici, commerciali o geografici storici con il paese partner può essere autorizzata caso per caso. Inoltre, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o utilizzare le forniture e i materiali di origine diversa.

 

     Art. 18. Prefinanziamenti

     Gli interessi generati dal prefinanziamento dei pagamenti a favore dei beneficiari sono detratti dal versamento finale.

 

     Art. 19. Sovvenzioni

     Conformemente all'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

 

     Art. 20. Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

     I fondi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione.

     La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell'intermediario

 

     Art. 21. Valutazione

     La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22. Comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

     4. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

 

     Art. 23. Relazione

     La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure avviate a titolo del presente regolamento e presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esecuzione dell'assistenza. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l'esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartito per paese e regione partner nonché per ciascun settore di cooperazione.

 

     Art. 24. Dotazione finanziaria

     La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 2 062 000 000 EUR.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

     Per il periodo 2007-2013:

     a) non più di 7 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 1);

     b) non più di 15 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano

nell'ambito dell'articolo 4, punto 2);

     c) non più di 5 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano

nell'ambito dell'articolo 4, punto 3).

 

     Art. 25. Riesame

     Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare lo stato di attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, all'occorrenza con una proposta per introdurre modifiche al regolamento.

 

     Art. 26. Abrogazione

     1. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogati i seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia,

regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo,

regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo,

regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida,

regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR), salvo per quanto riguarda l'articolo 1 bis di tale regolamento,

regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania,

regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo.

     2. I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all'esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.