§ 20.7.37 - Regolamento 29 ottobre 2001, n. 2130.
Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:29/10/2001
Numero:2130


Sommario
Art. 1.      La Comunità attua un programma di sostegno e di assistenza a favore delle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. Il programma si applica alle [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      1. La Comunità contribuisce finanziariamente agli interventi riguardanti:
Art. 4.      I beneficiari finali degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono:
Art. 5.      Le azioni realizzate a titolo del presente regolamento sono complementari a quelle previste da altri strumenti comunitari in materia di aiuto umanitario a breve termine e di cooperazione allo [...]
Art. 6.      1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3, la Comunità può finanziare azioni di assistenza tecnica, formazione e altri servizi, forniture e opere, studi (da affidare o a cui far [...]
Art. 7.      1. I finanziamenti comunitari previsti dal presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.
Art. 8.      1. La Commissione è incaricata di valutare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle [...]
Art. 9.      Le azioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner della cooperazione o di propria iniziativa.
Art. 10.      1. I partner della cooperazione ai quali può essere concesso un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, comprese le agenzie [...]
Art. 11.      Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner della cooperazione, per determinare se ad essi possa essere concesso un finanziamento comunitario si prendono in [...]
Art. 12.      1. Ai partner della cooperazione l'aiuto è concesso subordinatamente all'impegno scritto di rispettare le condizioni di assegnazione e di esecuzione stabilite dalla Commissione.
Art. 13.      1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è consentita, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato di accoglienza. Essa può [...]
Art. 14.      1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, queste ultime sono oggetto di [...]
Art. 15.      1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2001-2004 è pari a 200 milioni di EUR.
Art. 16.      Si applica la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per l'adozione delle decisioni relative ad azioni che beneficino singolarmente, in base al presente regolamento, di un finanziamento [...]
Art. 17.      1. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, gli impegni supplementari necessari per coprire le eventuali eccedenze previste [...]
Art. 18.      1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio.
Art. 19.      1. Una volta all'anno si procede, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti strategici per le azioni da attuare negli [...]
Art. 20.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.7.37 - Regolamento 29 ottobre 2001, n. 2130. [1]

Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia.

(G.U.C.E. 31 ottobre 2001, n. L 287).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Le Nazioni Unite hanno adottato, nell'ambito della politica relativa ai rifugiati, la convenzione sullo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, il protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e varie risoluzioni in questo settore e nei settori dei diritti umani e del diritto umanitario.

     (2) Riguardano i rifugiati anche la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

     (3) Il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni in merito, tra cui la risoluzione del 16 dicembre 1983 sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo.

     (4) Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno caldeggiato un maggiore impegno della Comunità in questo settore.

     (5) Occorre definire una strategia integrata, coerente ed efficace per le azioni della Comunità relative agli aiuti umanitari, alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni sradicate e alla cooperazione per lo sviluppo, nell'intento di perseguire una politica sostenibile di sviluppo della Comunità europea.

     (6) Occorre in particolar modo integrare l'assistenza alle popolazioni sradicate nella strategia di sviluppo dei paesi e popolazioni beneficiari di tale assistenza. In tal senso, le azioni della Comunità dovrebbero agevolare la transizione dalla fase di urgenza alla fase di sviluppo, promuovendo l'integrazione o la reintegrazione socio-economica delle popolazioni colpite e, considerando la necessità di rimuovere le cause dei conflitti armati, incentivare la creazione o il potenziamento delle strutture democratiche nonché il ruolo svolto dalle popolazioni nel processo di sviluppo.

     (7) I programmi di sostegno alle popolazioni sradicate e agli ex combattenti smobilitati fanno parte integrante di una strategia globale di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. La loro efficacia è subordinata al coordinamento degli aiuti, sia a livello comunitario che con gli altri finanziatori, le organizzazioni non governative (ONG) e gli organi delle Nazioni Unite, con specifico riferimento all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). La Commissione dovrebbe provvedere sia al controllo che alla visibilità dei finanziamenti distribuiti attraverso le ONG e le Nazioni Unite. Inoltre la Commissione è politicamente responsabile dell'utilizzazione dei suoi finanziamenti attraverso le ONG e le Nazioni Unite.

     (8) È opportuno garantire l'efficacia e la coerenza dei meccanismi comunitari, nazionali e internazionali di prevenzione e intervento, e ciò sia per evitare conflitti, sia per promuovere tutte le soluzioni pacifiche dei conflitti politici e delle guerre che provocano lo sfollamento delle popolazioni.

     (9) Gli organismi, le agenzie specializzate e le ONG hanno acquisito, nell'attuare questo tipo di interventi, una notevole esperienza per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate.

     (10) Idealmente l'azione a favore delle popolazioni sradicate dovrebbe inserirsi in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di "autosufficienza" o di riduzione della dipendenza di queste popolazioni.

     (11) Occorre garantire procedure efficaci, flessibili e rapide per le operazioni di aiuti in materia. La Comunità dovrebbe altresì garantire il massimo di trasparenza in sede di concessione degli aiuti e un rigoroso controllo dell'utilizzo degli stanziamenti.

     (12) Il regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia, ha costituito, fino al 31 dicembre 2000, la base giuridica degli interventi comunitari nel settore. Dell'esperienza maturata nell'ambito di tale regolamento si dovrà tener conto nel presente regolamento.

     (13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, secondo il significato del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale.

     (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (15) La tutela degli interessi finanziari della Comunità nonché la lotta alla frode e alle irregolarità costituiscono parte integrante del presente regolamento,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

 

Art. 1.

     La Comunità attua un programma di sostegno e di assistenza a favore delle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. Il programma si applica alle popolazioni sradicate e alle altre persone di cui all'articolo 4 e contribuisce a sopperire ai loro bisogni, sempre che non siano coperti dall'aiuto umanitario, realizzando a più lungo termine attività volte a garantire l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali gruppi. Il programma intende coprire, in particolare, le esigenze fondamentali di dette persone nel lasso di tempo compreso tra la cessazione dell'urgenza umanitaria e l'attuazione di soluzioni che mettano fine alla loro condizione. La realizzazione di strutture democratiche e la promozione dei diritti dell'uomo fanno parte degli obiettivi dei programmi di assistenza.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "popolazioni sradicate":

     i) i profughi, come sono definiti nella convenzione relativa allo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951 e nel protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

     ii) le persone sfollate costrette a cercare rifugio al di fuori della loro regione di origine a causa di conflitti, ma che non beneficiano dello status di rifugiati;

     iii) gli ex profughi o sfollati rientrati nel loro paese o nella loro regione di origine;

     b) "ex combattenti smobilitati", i membri delle forze armate, regolari o di opposizione, che hanno accettato di deporre le armi e di reinserirsi nella vita civile.

 

     Art. 3.

     1. La Comunità contribuisce finanziariamente agli interventi riguardanti:

     a) l'autosufficienza e il reinserimento nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate nonché degli ex combattenti smobilitati; gli aiuti alla loro integrazione o reintegrazione devono prefiggersi la promozione di processi produttivi sostenibili e possono consistere in azioni come la fornitura di aiuti alimentari, lo sviluppo dell'autosufficienza tramite la produzione agricola e zootecnica, la piscicoltura, lo sviluppo delle infrastrutture, la realizzazione di sistemi creditizi, l'istruzione basilare e la formazione professionale nonché la realizzazione di un congruo livello di salute e di igiene;

     b) l'aiuto alle comunità locali di accoglienza e alle zone di ritorno per agevolare l'accettazione e l'integrazione delle popolazioni sradicate e degli ex combattenti smobilitati;

     c) il sostegno per il ritorno volontario di queste popolazioni e per il loro insediamento nei paesi d'origine o in altri paesi di loro scelta, sempreché la situazione lo consenta;

     d) se del caso, il sostegno a qualsiasi intervento volto a prevenire i conflitti e/o a riconciliare le fazioni in conflitto;

     e) l'aiuto alle persone affinché possano recuperare beni e diritti di proprietà, nonché per favorire le soluzioni in caso di violazioni dei diritti dell'uomo a danno delle popolazioni in questione.

     2. Si dovrà rivolgere una particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come le donne e i bambini.

     3. Tutti i gruppi interessati partecipano, insieme alle popolazioni locali che li accolgono, alla valutazione del fabbisogno e all'attuazione dei programmi di assistenza.

 

     Art. 4.

     I beneficiari finali degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono:

     a) le popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché quelle provenienti da uno di questi paesi installate provvisoriamente in un altro paese in via di sviluppo oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, in un altro paese;

     b) gli ex combattenti smobilitati nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché le loro famiglie e, eventualmente, le loro comunità locali;

     c) le popolazioni locali dei paesi d'asilo particolarmente coinvolte, le cui risorse sociali, economiche e amministrative contribuiscono ad accogliere e ad assistere le popolazioni sradicate e gli ex combattenti smobilitati per la realizzazione, a più lungo termine, di progetti finalizzati all'autosufficienza, all'integrazione o al reinserimento di queste persone.

 

     Art. 5.

     Le azioni realizzate a titolo del presente regolamento sono complementari a quelle previste da altri strumenti comunitari in materia di aiuto umanitario a breve termine e di cooperazione allo sviluppo a lungo termine.

 

     Art. 6.

     1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3, la Comunità può finanziare azioni di assistenza tecnica, formazione e altri servizi, forniture e opere, studi (da affidare o a cui far collaborare, per quanto possibile, esperti del paese di accoglienza o ivi residenti coinvolgendo istituti universitari o di ricerca), revisioni dei conti e missioni di valutazione e di controllo.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire le spese d'investimento compreso l'acquisto di beni immobili, nel caso in cui ciò sia necessario per la diretta attuazione dell'azione e purché la proprietà sia trasferita ai partner locali del beneficiario o ai destinatari finali dell'azione una volta che quest'ultima sia terminata. Può altresì coprire, in casi debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento) al fine di conseguire un uso ottimale degli investimenti di cui al paragrafo 1, la cui gestione costituisce temporaneamente un onere per i partner della cooperazione.

 

Capo II

Modalità di esecuzione degli aiuti

 

     Art. 7.

     1. I finanziamenti comunitari previsti dal presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

     2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 10. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici, quando il partner è un'organizzazione non governativa (ONG) oppure una organizzazione a base locale, il contributo può essere fornito in natura.

     3. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità.[2]

 

     Art. 8.

     1. La Commissione è incaricata di valutare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 27, 48, paragrafo 2 e 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [3].

     2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario sono realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

 

     Art. 9.

     Le azioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner della cooperazione o di propria iniziativa.

 

     Art. 10.

     1. I partner della cooperazione ai quali può essere concesso un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, le ONG, le amministrazioni e le agenzie, le organizzazioni a base locale, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

     2. Possono beneficiare dell’aiuto della Comunità i partner che abbiano la propria sede principale in un paese ammissibile ai sensi del presente regolamento, come pure ai sensi del regolamento (CE) n. 2110/2005, a condizione che detta sede costituisca il centro effettivo di gestione delle operazioni connesse alle loro attività. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo. [4]

 

     Art. 11.

     Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner della cooperazione, per determinare se ad essi possa essere concesso un finanziamento comunitario si prendono in considerazione gli elementi seguenti:

     a) l'esperienza in materia di aiuti alle popolazioni sradicate;

     b) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

     c) le capacità tecniche e logistiche relativamente all'azione prevista;

     d) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente, in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;

     e) la capacità di promuovere la cooperazione con altri interlocutori della società civile nei paesi terzi interessati;

     f) l'impegno a difendere, rispettare e promuovere i diritti umani, i principi democratici e il diritto umanitario.

 

     Art. 12.

     1. Ai partner della cooperazione l'aiuto è concesso subordinatamente all'impegno scritto di rispettare le condizioni di assegnazione e di esecuzione stabilite dalla Commissione.

     2. Nella misura in cui le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

     3. I contratti o convenzioni di finanziamento conclusi a norma del presente regolamento prevedono in particolare che la Commissione, la Corte dei conti e l'Ufficio antifrodi (OLAF) possano, se necessario, effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     4. Si provvede alle misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è consentita, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato di accoglienza. Essa può essere estesa ad operatori in altri paesi in via di sviluppo nonché, in casi eccezionali, ad altri paesi terzi. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [5]

     2. Le forniture sono originarie del paese di accoglienza, di altri paesi in via di sviluppo o degli Stati membri. In casi eccezionali, le forniture possono provenire da altri paesi. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [6]

 

     Art. 14.

     1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, queste ultime sono oggetto di un coordinamento operativo in loco e fanno parte integrante del processo strategico relativo al paese interessato.

     2. La Commissione può prendere, in collegamento con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa necessaria a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, compreso l'alto commissariato per i rifugiati.

 

Capo III

Attuazione delle azioni

 

     Art. 15.

     1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2001-2004 è pari a 200 milioni di EUR.

     1 bis. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2005-2006 è pari a 141 milioni di EUR [7].

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 16.

     Si applica la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per l'adozione delle decisioni relative ad azioni che beneficino singolarmente, in base al presente regolamento, di un finanziamento superiore a 4 milioni di EUR e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20% dell'importo inizialmente convenuto.

 

     Art. 17.

     1. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, gli impegni supplementari necessari per coprire le eventuali eccedenze previste o constatate a titolo delle azioni, purché l'eccedenza o il fabbisogno supplementare non superi il 20% dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     2. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, almeno una settimana prima della decisione, delle decisioni di finanziamento che intende adottare per azioni di valore inferiore a 4 milioni di EUR.

 

     Art. 18.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Capo IV

Relazioni e disposizioni finali

 

     Art. 19.

     1. Una volta all'anno si procede, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti strategici per le azioni da attuare negli anni successivi presentati dal rappresentante della Commissione. Gli orientamenti includono, per quanto possibile, scadenze e obiettivi quantificabili per azioni specifiche. Detti orientamenti sono elaborati a seguito di consultazioni con le divisioni responsabili, in loco o nella sede centrale, ai fini della programmazione, dell'attuazione e della valutazione.

     2. Al termine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione annuale sulla politica comunitaria di sviluppo con informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio precedente e una valutazione in merito all'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti i punti forti e deboli delle azioni, gli operatori con i quali sono stati conclusi gli appalti o i contratti nonché i risultati delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

     3. Almeno un anno prima della scadenza del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione indipendente di valutazione globale sull'applicazione del presente regolamento onde accertare il conseguimento degli obiettivi e formulare suggerimenti per migliorare l'efficacia dei futuri interventi. Tale relazione valuta l'efficacia delle azioni sulla base di controlli di rendimento e valutazioni indipendenti.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2006 [8].

     Il suo rinnovo dipenderà dai risultati della relazione indipendente di valutazione globale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e dalla possibilità di integrare l'attuale regolamento in un regolamento quadro unico per l'Asia e l'America Latina.


[1] Abrogato dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 1717/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 107/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[7] Paragrafo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 107/2005.

[8] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 107/2005.