Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 13/05/2002 |
Numero: | 955 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.7.33 - Regolamento 13 maggio 2002, n. 955.
Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata.
(G.U.C.E. 6 giugno 2002, n. L 148).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'importanza di un approccio decentralizzato alla cooperazione allo sviluppo è stata ora sottolineata anche nell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
(3) Il regolamento (CE) n. 1659/98 stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.
(4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1659/98 sono adottate secondo la
(5) La definizione di un futuro quadro strategico per la cooperazione decentralizzata richiederà, in particolare, una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del regolamento (CE) n. 1659/98 e, in generale, un ampio dibattito sulla cooperazione decentralizzata.
(6) Risulta opportuno prorogare il
(7) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1659/98 di conseguenza,
hanno adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:
1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) l'articolo 10, primo e secondo comma, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
7) l'articolo 13, secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.