§ 12.2.300 - Regolamento 18 settembre 2003, n. 1659.
Regolamento (CE) n. 1659/2003 della Commissione relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:18/09/2003
Numero:1659


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.300 - Regolamento 18 settembre 2003, n. 1659.

Regolamento (CE) n. 1659/2003 della Commissione relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio.

(G.U.U.E. 20 settembre 2003, n. L 234).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione, prevede dei contingenti di sogliola per il 2003.

     (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

     (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VIII, a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.

     La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.