Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 18/09/2003 |
Numero: | 1659 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 12.2.300 - Regolamento 18 settembre 2003, n. 1659.
Regolamento (CE) n. 1659/2003 della Commissione relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio.
(G.U.U.E. 20 settembre 2003, n. L 234).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VIII, a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1° settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003.
La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VIII a, b, effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.